CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/08/2023, n. 33791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33791 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI DO NA nato a [...] il [...] OR AN nato a [...] il [...] OR EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 33791 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/03/2022 la Corte di appello di Firenze ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, per il resto confermando la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva condannato BE Di ME, LA RR e IC RR per il delitto di bancarotta preferenziale e la sola Di ME anche per il delitto di ricorso abusivo al credito, in relazione al fallimento della ditta individuale Confezioni Emanuelle, dichiarato il 7 luglio 2015. La Di ME era stata assolta, sin dal primo grado di giudizio, dal più grave delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestato nel capo A. La condanna per il reato di abusivo ricorso al credito (capo C) si fonda sulla prova della formazione di ricevute bancarie false, realizzate per ottenere credito dalle banche nonostante lo stato di insolvenza. La vicenda compendiata nel capo B dell'imputazione, che il Tribunale di Grosseto ha riqualificato in bancarotta preferenziale (laddove il pubblico ministero aveva contestato la distrazione), riguarda invece la compensazione, da parte delle figlie della Di ME, di parte dei crediti da loro vantati nei confronti della ditta fallenda con il loro debito nei confronti della stessa per l'acquisto dei beni aziendali con i quali hanno continuato, sotto diversa ragione sociale, l'attività di famiglia. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con unico atto sottoscritto dall'avv. Risaliti, formulando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta preferenziale. Il giudizio di responsabilità sarebbe stato fondato, oltre che su un presupposto di fatto errato in merito all'esatta consistenza del credito di lavoro delle due dipendenti (le quali si sarebbero per una parte insinuate al passivo), su premesse non provate e, soprattutto, sulla circostanza della lesione della par condicío creditorum rispetto agli altri creditori di pari grado, ed in particolare rispetto agli altri lavoratori della ditta fallita. Secondo le ricorrenti, non è stato provato che quei dipendenti siano stati pregiudicati, e cioè che il Fondo di garanzia dell'Inps li abbia soddisfatti in maniera inferiore a quanto sarebbe accaduto, in favore delle RR, attraverso l'indebita compensazione dei loro crediti di lavoro con i debiti assunti verso la ditta. Inoltre, poiché le attrezzature acquistate da IC e LA RR avrebbero avuto un valore irrisorio, sarebbe illogico ritenere che, se le stesse 2 fossero rimaste nel patrimonio aziendale, sarebbero state proficuamente vendute dal curatore, procurando così denaro alla massa fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo, la Di ME deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di ricorso abusivo al credito, a lei sola ascritto. Secondo la ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in contraddizione laddove, dopo aver premesso che la Di ME aveva mantenuto sempre un rapporto corretto con le banche, non ha considerato la testimonianza del marito della ricorrente, secondo il quale le ricevute bancarie venivano formate da una dipendente della ditta, molti mesi prima della scadenza, secondo un piano concordato con i debitori, sicché il fatto contestato potrebbe essere frutto di un mero errore piuttosto che di una condotta fraudolenta. 2.3. Con il terzo motivo, la Di ME deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello si sarebbe sottratta all'onere di motivazione e non avrebbe applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; in particolare, avrebbe ingiustificatamente omesso di considerare che la ricorrente, incensurata, ha condotto la propria attività, in modo corretto, per 37 anni e che, preso atto delle difficoltà, ha chiesto lei stessa il fallimento. 3. Il procedimento è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo, comune alle tre ricorrenti, è manifestamente infondato. LA e IC RR, figlie della Di ME e sue dipendenti, hanno acquistato i beni aziendali, compensando il loro debito a titolo di prezzo con il credito da lavoro dipendente, in un momento nel quale l'impresa già versava in forte stato di dissesto. Tanto premesso, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la compensazione volontaria, pur consentita in linea generale dall'art. 1252 cod. civ. e dall'art. 56 legge fallimentare, integra il delitto di bancarotta preferenziale nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a 3 favorire alcuni creditori con danno per gli altri (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262903). In tema di bancarotta preferenziale, qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito (Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235). Naturalmente, la par condicio creditorum non è violata soltanto rispetto ad analoghi crediti di altri lavoratori, ma lo è anche nel caso in cui, come sostenuto dalle ricorrenti, l'Inps abbia soddisfatto gli altri lavoratori grazie all'apposito Fondo di garanzia. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, infatti, in tal caso l'Inps subentra al passivo fallimentare nella posizione che avrebbero rivestito i lavoratori eventualmente soddisfatti. Dunque, è manifestamente infondata la doglianza secondo la quale sussisterebbe violazione di legge. Analogamente deve concludersi, però, per il dedotto vizio di motivazione, dal momento che la Corte di appello ha fornito una giustificazione tutt'altro che manifestamente illogica, laddove ha evidenziato - anche ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo - il momento nel quale le condotte sono state tenute, in una fase di conclamato dissesto della ditta individuale e quando era già stata costituita una società nuova, alla cui attività i beni aziendali ceduti sarebbero serviti. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la sola Di ME lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 218 I. fall., è inammissibile. La Corte di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione delle ragioni per le quali, pur a fronte dei rilievi contenuti nell'atto di appello, ha ritenuto non credibile la prospettazione della difesa circa l'emissione delle ricevute bancarie per mero errore (cfr. in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), evidenziando che si era trattato di ricevute emesse quando il creditore aveva già soddisfatto integralmente le proprie obbligazioni. A fronte di ciò, la ricorrente tenta di sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie, operata conformemente da entrambi i giudici del merito, una diversa valutazione dello stesso materiale: compito precluso al giudice della legittimità, che non può né sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato 4 argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. Il controllo del giudice di legittimità non riguarda il rapporto tra prova e decisione, ma quello tra decisione e motivazione, ed infatti si tratta di un controllo che si svolge sul "testo" del provvedimento impugnato, la cui coerenza strutturale spetta alla Corte di cassazione giudicare, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso di specie, il motivo non soltanto sollecita la Corte di cassazione ad un'inammissibile rivalutazione delle prove, ma si connota anche in termini di genericità "estrinseca", cioè di mancato confronto critico con le ragioni della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), laddove richiama ancora una volta la medesima testimonianza (quella del marito della Di ME), senza confronto con le ragioni di inattendibilità argomentate dalla Corte di appello a pagina 4. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma richiede la prospettazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicché l'assenza di tali elementi è sufficiente alla motivazione del loro diniego (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Nel caso in esame, comunque, la Corte territoriale ha espressamente preso in esame l'argomento offerto dall'appellante, sostanzialmente riproposto nel ricorso senza confronto con la motivazione della sentenza di appello e dunque anche sotto questo profilo inammissibilmente, secondo il quale la Di ME avrebbe gestito correttamente e per lungo tempo la ditta. In modo non palesemente illogico la Corte di appello, ritenuto comunque congruo il minimo della pena, ha messo in evidenza l'atteggiamento fraudolento nei confronti delle banche e l'intensità del dolo quali elementi in grado di giustificare il diniego delle richieste attenuanti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/05/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi Penale Sent. Sez. 5 Num. 33791 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 11/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/03/2022 la Corte di appello di Firenze ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, per il resto confermando la sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva condannato BE Di ME, LA RR e IC RR per il delitto di bancarotta preferenziale e la sola Di ME anche per il delitto di ricorso abusivo al credito, in relazione al fallimento della ditta individuale Confezioni Emanuelle, dichiarato il 7 luglio 2015. La Di ME era stata assolta, sin dal primo grado di giudizio, dal più grave delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale contestato nel capo A. La condanna per il reato di abusivo ricorso al credito (capo C) si fonda sulla prova della formazione di ricevute bancarie false, realizzate per ottenere credito dalle banche nonostante lo stato di insolvenza. La vicenda compendiata nel capo B dell'imputazione, che il Tribunale di Grosseto ha riqualificato in bancarotta preferenziale (laddove il pubblico ministero aveva contestato la distrazione), riguarda invece la compensazione, da parte delle figlie della Di ME, di parte dei crediti da loro vantati nei confronti della ditta fallenda con il loro debito nei confronti della stessa per l'acquisto dei beni aziendali con i quali hanno continuato, sotto diversa ragione sociale, l'attività di famiglia. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, con unico atto sottoscritto dall'avv. Risaliti, formulando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta preferenziale. Il giudizio di responsabilità sarebbe stato fondato, oltre che su un presupposto di fatto errato in merito all'esatta consistenza del credito di lavoro delle due dipendenti (le quali si sarebbero per una parte insinuate al passivo), su premesse non provate e, soprattutto, sulla circostanza della lesione della par condicío creditorum rispetto agli altri creditori di pari grado, ed in particolare rispetto agli altri lavoratori della ditta fallita. Secondo le ricorrenti, non è stato provato che quei dipendenti siano stati pregiudicati, e cioè che il Fondo di garanzia dell'Inps li abbia soddisfatti in maniera inferiore a quanto sarebbe accaduto, in favore delle RR, attraverso l'indebita compensazione dei loro crediti di lavoro con i debiti assunti verso la ditta. Inoltre, poiché le attrezzature acquistate da IC e LA RR avrebbero avuto un valore irrisorio, sarebbe illogico ritenere che, se le stesse 2 fossero rimaste nel patrimonio aziendale, sarebbero state proficuamente vendute dal curatore, procurando così denaro alla massa fallimentare. 2.2. Con il secondo motivo, la Di ME deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di ricorso abusivo al credito, a lei sola ascritto. Secondo la ricorrente, la Corte di appello sarebbe incorsa in contraddizione laddove, dopo aver premesso che la Di ME aveva mantenuto sempre un rapporto corretto con le banche, non ha considerato la testimonianza del marito della ricorrente, secondo il quale le ricevute bancarie venivano formate da una dipendente della ditta, molti mesi prima della scadenza, secondo un piano concordato con i debitori, sicché il fatto contestato potrebbe essere frutto di un mero errore piuttosto che di una condotta fraudolenta. 2.3. Con il terzo motivo, la Di ME deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello si sarebbe sottratta all'onere di motivazione e non avrebbe applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; in particolare, avrebbe ingiustificatamente omesso di considerare che la ricorrente, incensurata, ha condotto la propria attività, in modo corretto, per 37 anni e che, preso atto delle difficoltà, ha chiesto lei stessa il fallimento. 3. Il procedimento è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo, comune alle tre ricorrenti, è manifestamente infondato. LA e IC RR, figlie della Di ME e sue dipendenti, hanno acquistato i beni aziendali, compensando il loro debito a titolo di prezzo con il credito da lavoro dipendente, in un momento nel quale l'impresa già versava in forte stato di dissesto. Tanto premesso, costituisce principio consolidato quello secondo il quale la compensazione volontaria, pur consentita in linea generale dall'art. 1252 cod. civ. e dall'art. 56 legge fallimentare, integra il delitto di bancarotta preferenziale nei casi in cui l'accordo sia raggiunto durante la fase di insolvenza e sia finalizzato a 3 favorire alcuni creditori con danno per gli altri (Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Farruggia, Rv. 283526; Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262903). In tema di bancarotta preferenziale, qualora il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, ai fini della configurabilità del reato, è necessario il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto del pagamento e non già di qualsiasi altro credito (Sez. 5, n. 54502 del 03/10/2018, Raia, Rv. 275235). Naturalmente, la par condicio creditorum non è violata soltanto rispetto ad analoghi crediti di altri lavoratori, ma lo è anche nel caso in cui, come sostenuto dalle ricorrenti, l'Inps abbia soddisfatto gli altri lavoratori grazie all'apposito Fondo di garanzia. Come ha correttamente osservato il Procuratore generale, infatti, in tal caso l'Inps subentra al passivo fallimentare nella posizione che avrebbero rivestito i lavoratori eventualmente soddisfatti. Dunque, è manifestamente infondata la doglianza secondo la quale sussisterebbe violazione di legge. Analogamente deve concludersi, però, per il dedotto vizio di motivazione, dal momento che la Corte di appello ha fornito una giustificazione tutt'altro che manifestamente illogica, laddove ha evidenziato - anche ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo - il momento nel quale le condotte sono state tenute, in una fase di conclamato dissesto della ditta individuale e quando era già stata costituita una società nuova, alla cui attività i beni aziendali ceduti sarebbero serviti. 2. Il secondo motivo di ricorso, con il quale la sola Di ME lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 218 I. fall., è inammissibile. La Corte di appello ha fornito adeguata e coerente motivazione delle ragioni per le quali, pur a fronte dei rilievi contenuti nell'atto di appello, ha ritenuto non credibile la prospettazione della difesa circa l'emissione delle ricevute bancarie per mero errore (cfr. in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), evidenziando che si era trattato di ricevute emesse quando il creditore aveva già soddisfatto integralmente le proprie obbligazioni. A fronte di ciò, la ricorrente tenta di sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie, operata conformemente da entrambi i giudici del merito, una diversa valutazione dello stesso materiale: compito precluso al giudice della legittimità, che non può né sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato 4 argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. Il controllo del giudice di legittimità non riguarda il rapporto tra prova e decisione, ma quello tra decisione e motivazione, ed infatti si tratta di un controllo che si svolge sul "testo" del provvedimento impugnato, la cui coerenza strutturale spetta alla Corte di cassazione giudicare, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso di specie, il motivo non soltanto sollecita la Corte di cassazione ad un'inammissibile rivalutazione delle prove, ma si connota anche in termini di genericità "estrinseca", cioè di mancato confronto critico con le ragioni della decisione impugnata (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), laddove richiama ancora una volta la medesima testimonianza (quella del marito della Di ME), senza confronto con le ragioni di inattendibilità argomentate dalla Corte di appello a pagina 4. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto, ma richiede la prospettazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590), sicché l'assenza di tali elementi è sufficiente alla motivazione del loro diniego (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). Nel caso in esame, comunque, la Corte territoriale ha espressamente preso in esame l'argomento offerto dall'appellante, sostanzialmente riproposto nel ricorso senza confronto con la motivazione della sentenza di appello e dunque anche sotto questo profilo inammissibilmente, secondo il quale la Di ME avrebbe gestito correttamente e per lungo tempo la ditta. In modo non palesemente illogico la Corte di appello, ritenuto comunque congruo il minimo della pena, ha messo in evidenza l'atteggiamento fraudolento nei confronti delle banche e l'intensità del dolo quali elementi in grado di giustificare il diniego delle richieste attenuanti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. 5
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/05/2023