Articolo 5 della Legge 10 febbraio 1992, n. 165
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 marzo 1992
Art. 5. 1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' sostituito dal seguente:
"Nella scelta degli studi e delle ricerche da finanziare deve essere data priorita' ai progetti di carattere biologico, economico e statistico riguardanti la valutazione e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare ed a quelli riguardanti l'acquacoltura in acque marine e salmastre".
2. Il numero 3) del quarto comma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 13 marzo 1992