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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5602/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da:
alias (C.F. ), con Parte_1 Persona_1 C.F._1 nascita il 24/04/2004 in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta PARIGIANI ed elettivamente domiciliata nello Studio della ridetta legale in Siena, via dei Montanini n. 5, RICORRENTE contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna RESISTENTE CONTUMACE
*** OGGETTO: richiesta per la rettificazione atti anagrafici e l'adeguamento dei caratteri sessuali
*** CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di (C.F. Parte_1
) e nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si C.F._1 sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe Persona_1 del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto introduttivo depositato il 25 aprile 2025 ha Parte_1 domandato che sia disposta l'immediata rettificazione dei suoi atti anagrafici con il pagina 1 di 5 mutamento del nome ad ” e del genere da femminile a maschile, Persona_1 nonché che sia ordinato all'ufficio anagrafe del Comune di Bologna di eseguire la suddetta rettifica, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che:
- è nato di sesso femminile a Bologna il 24 aprile 2004;
- non ha figli e non è coniugato;
- ha evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione;
- dal 2019 ha effettuato con la dr.ssa del M.I.T. di Bologna una Persona_2 serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
all'esito del percorso è stata pronunciata diagnosi di disforia di genere;
- a partire dal mese di marzo 2024 si è sottoposto a terapia ormonale mascolinizzante a base di testosterone seguito dalla prof.ssa ; Persona_3
- da anni vive ormai al maschile e i percorsi psicologico ed endocrinologico intrapresi gli hanno permesso di raggiungere un maggiore benessere rispetto a prima. Il P.M., pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nell'udienza del18 settembre 2025 la Giudice delegata ha sentito la persona ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza la difesa della stessa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la Giudice delegata si è riservata di riferire al Collegio.
2. La richiesta di rettificazione anagrafica deve essere accolta. 2a. Invero, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta. In particolare, dalla relazione della dott.ssa del M.I.T. datata 26 Persona_2 marzo 2025 emerge che:
- la persona tra il 2019 e il 2023 ha intrapreso una serie di Parte_1 colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
- il percorso di affermazione di genere è stato condotto con colloqui clinici e con l'utilizzo di reattivi carta e matita (Disegno della Figura Umana - test di Machover) e questionari specifici per la Disforia di Genere (Utrecht Gender Dysphoria Scale FtM e Gender Identity/Gender Disphoria (Questionnaire for Adolescents and Adults FtM);
- la storia clinica della paziente ha consentito di formulare la diagnosi di Disforia di Genere /Incongruenza di genere (DSM-5 /ICD 11), “in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico”;
pagina 2 di 5 - l'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito un maggiore benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata Parte_1 alla Disforia di genere;
- il paziente da molti anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale;
- dal maggio 2022 la persona assume, sotto il controllo della prof.ssa e con regolarità, una terapia ormonale “che ha significativamente Per_3 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”;
- non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance;
- “in sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 Persona_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”. La prof.ssa nella relazione datata 10 marzo 2025 ha Persona_3 esposto che:
- nel luglio 2021 ha cominciato a seguire la persona per iniziare un Parte_1 percorso medico-chirurgico di affermazione di genere;
- gli accertamenti medici che ha eseguito hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere;
- pertanto, il 3 maggio 2022 il paziente ha firmato il consenso informato ed ella ha redatto un piano terapeutico, prescrivendo testosterone;
- la prescrizione è tutt'ora in corso;
- l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente;
- la persona è in buona salute e non vi sono controindicazioni Parte_1 mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere. L'audizione del ricorrente nell'udienza del 18 settembre 2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. La persona a in particolare riferito che: Parte_1
- fin da bambino aveva comportamenti mascolini: si vestiva come un maschietto, si riferiva spesso a me stesso con appellativi maschili, nei giochi di fantasia si creava un archetipo maschile;
- con l'inizio della pubertà, all'epoca della seconda media, era cominciato un disagio fisico e psicologico: tendeva a identificarsi con i ragazzi e a comparare se stessa ai maschi, mentre provava disagio quando si paragonava alle compagne;
si sentiva a pagina 3 di 5 disagio perché era diverso dai maschi a cui voleva assomigliare;
era già certa di sentirsi un maschio, ma non era riconosciuto come tale;
- sempre in seconda media, dato che soffriva tanto, si era confidato con la madre, dicendole che si sentiva a disagio con il suo corpo anche se non capiva bene perché; inizialmente la sua genitrice aveva preso tempo, ma alcuni mesi dopo erano tornati sull'argomento e avevano deciso di parlarne anche con suo padre e di rivolgersi a uno specialista;
- nel settembre 2018 aveva cominciato a seguire un percorso con la dr.ssa Per_2
del M.I.T., ma non si era trovato bene e si era rivolto a un'altra terapeuta, la
[...] dr.ssa , che l'aveva seguito mentre continuava il percorso al Persona_4
M.I.T.;
- alcuni mesi dopo, dato che il suo disagio era serio e non riusciva ad andare a scuola, su consiglio della dr.ssa si era rivolto a uno psichiatra di cui non Per_4 ricorda il nome;
in quel periodo ho cambiato vari psichiatri, continuando peraltro ad andare una volta al mese al M.I.T. e una alla settimana dalla dr.ssa ; Per_4
- il percorso al M.I.T. era durato fino al 2023 e nel 2022 aveva iniziato la terapia ormonale con la prof.ssa ; Per_3
- vive al maschile dalla prima liceo: già allora aveva parlato con la Preside, con i professori, con i compagni di classe e con gli amici: “il [suo] disagio era talmente forte che non [se] la sentiv[o] di fingere e di non essere [se[ stesso”; già allora si vestiva come un ragazzo e veniva per lo più chiamato;
Per_1
- ora è conosciuto da tutti come;
Per_1
- da quanto ha un aspetto maschile si sente molto più a suo agio con il suo corpo;
- l'avere un'identità anagrafica femminile e un aspetto ormai maschile, le crea disagio e imbarazzo, dato che è costretta a spiegare a sconosciuti chi è e perché ha sembianze maschili;
- escludo di tornare sulla sua decisione: non si riconosco come una donna, ma come un uomo. 2b. Tanto premesso, debbono essere recepiti i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha pagina 4 di 5 ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma dell'rreversibilità nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo a un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), sebbene non sia stata disposta una C.T.U., la ricorrente ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: si tratta, per l'appunto, delle già richiamate relazioni psicologica ed endocrinologica a firma rispettivamente della dott.ssa e della prof.ssa . Per_2 Per_3
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso maschile e contestualmente del nome dal medesimo scelto ( ”). Persona_1
2c. La persona sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale Parte_1
n. 143/24 -che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso-non ha avanzato tale ultima istanza.
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) attribuisce a nata a [...] il [...], il sesso Parte_1 maschile e il nome di “ , così rettificando l'atto di Persona_5 nascita nel quale è enunciato il sesso femminile e il nome ”; Pt_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna, ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali. Nulla da provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata, promossa da:
alias (C.F. ), con Parte_1 Persona_1 C.F._1 nascita il 24/04/2004 in Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta PARIGIANI ed elettivamente domiciliata nello Studio della ridetta legale in Siena, via dei Montanini n. 5, RICORRENTE contro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna RESISTENTE CONTUMACE
*** OGGETTO: richiesta per la rettificazione atti anagrafici e l'adeguamento dei caratteri sessuali
*** CONCLUSIONI La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: Nel merito: a) DISPORRE sin d'ora la rettificazione dell'atto di nascita di (C.F. Parte_1
) e nel senso che l'indicazione del sesso ivi contenuta (“femminile”) si C.F._1 sostituisca l'indicazione del sesso “maschile” e nel senso dell'indicazione del nome sia Pt_1 rettificata nel nuovo nome “ ” di e conseguenza ORDINARE all'ufficio anagrafe Persona_1 del Comune ove fu compilato l'atto di nascita, di rettificare lo stesso, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali;
b) spese di lite compensate.” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto introduttivo depositato il 25 aprile 2025 ha Parte_1 domandato che sia disposta l'immediata rettificazione dei suoi atti anagrafici con il pagina 1 di 5 mutamento del nome ad ” e del genere da femminile a maschile, Persona_1 nonché che sia ordinato all'ufficio anagrafe del Comune di Bologna di eseguire la suddetta rettifica, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali. A sostegno delle proprie istanze ha allegato che:
- è nato di sesso femminile a Bologna il 24 aprile 2004;
- non ha figli e non è coniugato;
- ha evidenziato fin dall'infanzia una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al sesso di elezione;
- dal 2019 ha effettuato con la dr.ssa del M.I.T. di Bologna una Persona_2 serie di colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
all'esito del percorso è stata pronunciata diagnosi di disforia di genere;
- a partire dal mese di marzo 2024 si è sottoposto a terapia ormonale mascolinizzante a base di testosterone seguito dalla prof.ssa ; Persona_3
- da anni vive ormai al maschile e i percorsi psicologico ed endocrinologico intrapresi gli hanno permesso di raggiungere un maggiore benessere rispetto a prima. Il P.M., pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. Nell'udienza del18 settembre 2025 la Giudice delegata ha sentito la persona ricorrente, comparsa personalmente. All'esito dell'udienza la difesa della stessa ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e la Giudice delegata si è riservata di riferire al Collegio.
2. La richiesta di rettificazione anagrafica deve essere accolta. 2a. Invero, le allegazioni contenute nell'atto introduttivo trovano pieno riscontro nella documentazione prodotta. In particolare, dalla relazione della dott.ssa del M.I.T. datata 26 Persona_2 marzo 2025 emerge che:
- la persona tra il 2019 e il 2023 ha intrapreso una serie di Parte_1 colloqui clinici finalizzati alla valutazione dell'adattamento psicosociale in relazione alla sua richiesta di affermazione di genere;
- il percorso di affermazione di genere è stato condotto con colloqui clinici e con l'utilizzo di reattivi carta e matita (Disegno della Figura Umana - test di Machover) e questionari specifici per la Disforia di Genere (Utrecht Gender Dysphoria Scale FtM e Gender Identity/Gender Disphoria (Questionnaire for Adolescents and Adults FtM);
- la storia clinica della paziente ha consentito di formulare la diagnosi di Disforia di Genere /Incongruenza di genere (DSM-5 /ICD 11), “in quanto è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta e tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico”;
pagina 2 di 5 - l'avvio del percorso di affermazione di genere ha conferito un maggiore benessere alla persona riducendo significativamente la sintomatologia correlata Parte_1 alla Disforia di genere;
- il paziente da molti anni vive stabilmente nel genere di elezione, è conosciuto come tale e mostra in questo ruolo un buon adattamento psicologico e sociale;
- dal maggio 2022 la persona assume, sotto il controllo della prof.ssa e con regolarità, una terapia ormonale “che ha significativamente Per_3 migliorato la sua qualità di vita, alleviato il disagio legato all'incongruenza di genere e permesso un riallineamento dell'identità fisica con quella psichica”;
- non si è registrato alcun pentimento, neanche parziale, né alcuna interruzione dell'assunzione o riduzione della compliance;
- “in sintesi, la richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso appare legittima, motivata, meditata e supportata da una chiara consapevolezza di tutte le sue implicazioni e, in particolare, della sua irreversibilità de facto. Essa rappresenta un intervento caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità di alias e del suo diritto Parte_1 Persona_1 all'autodeterminazione, permetterebbe di evitare i gravi disagi a cui la persona è potenzialmente esposta nei vari ambiti di vita, avendo oramai raggiunto, grazie all'avvio della terapia ormonale, buona parte degli effetti fenotipici desiderati”. La prof.ssa nella relazione datata 10 marzo 2025 ha Persona_3 esposto che:
- nel luglio 2021 ha cominciato a seguire la persona per iniziare un Parte_1 percorso medico-chirurgico di affermazione di genere;
- gli accertamenti medici che ha eseguito hanno confermato l'assenza di controindicazioni mediche all'assunzione di terapia ormonale di affermazione di genere;
- pertanto, il 3 maggio 2022 il paziente ha firmato il consenso informato ed ella ha redatto un piano terapeutico, prescrivendo testosterone;
- la prescrizione è tutt'ora in corso;
- l'utente esprime piena soddisfazione per l'effetto del trattamento ormonale che continua ad assumere regolarmente;
- la persona è in buona salute e non vi sono controindicazioni Parte_1 mediche a un eventuale intervento chirurgico di affermazione di genere. L'audizione del ricorrente nell'udienza del 18 settembre 2025 ha confermato l'elevato grado di maturità e consapevolezza sotteso alla richiesta di rettificazione anagrafica e di sesso. La persona a in particolare riferito che: Parte_1
- fin da bambino aveva comportamenti mascolini: si vestiva come un maschietto, si riferiva spesso a me stesso con appellativi maschili, nei giochi di fantasia si creava un archetipo maschile;
- con l'inizio della pubertà, all'epoca della seconda media, era cominciato un disagio fisico e psicologico: tendeva a identificarsi con i ragazzi e a comparare se stessa ai maschi, mentre provava disagio quando si paragonava alle compagne;
si sentiva a pagina 3 di 5 disagio perché era diverso dai maschi a cui voleva assomigliare;
era già certa di sentirsi un maschio, ma non era riconosciuto come tale;
- sempre in seconda media, dato che soffriva tanto, si era confidato con la madre, dicendole che si sentiva a disagio con il suo corpo anche se non capiva bene perché; inizialmente la sua genitrice aveva preso tempo, ma alcuni mesi dopo erano tornati sull'argomento e avevano deciso di parlarne anche con suo padre e di rivolgersi a uno specialista;
- nel settembre 2018 aveva cominciato a seguire un percorso con la dr.ssa Per_2
del M.I.T., ma non si era trovato bene e si era rivolto a un'altra terapeuta, la
[...] dr.ssa , che l'aveva seguito mentre continuava il percorso al Persona_4
M.I.T.;
- alcuni mesi dopo, dato che il suo disagio era serio e non riusciva ad andare a scuola, su consiglio della dr.ssa si era rivolto a uno psichiatra di cui non Per_4 ricorda il nome;
in quel periodo ho cambiato vari psichiatri, continuando peraltro ad andare una volta al mese al M.I.T. e una alla settimana dalla dr.ssa ; Per_4
- il percorso al M.I.T. era durato fino al 2023 e nel 2022 aveva iniziato la terapia ormonale con la prof.ssa ; Per_3
- vive al maschile dalla prima liceo: già allora aveva parlato con la Preside, con i professori, con i compagni di classe e con gli amici: “il [suo] disagio era talmente forte che non [se] la sentiv[o] di fingere e di non essere [se[ stesso”; già allora si vestiva come un ragazzo e veniva per lo più chiamato;
Per_1
- ora è conosciuto da tutti come;
Per_1
- da quanto ha un aspetto maschile si sente molto più a suo agio con il suo corpo;
- l'avere un'identità anagrafica femminile e un aspetto ormai maschile, le crea disagio e imbarazzo, dato che è costretta a spiegare a sconosciuti chi è e perché ha sembianze maschili;
- escludo di tornare sulla sua decisione: non si riconosco come una donna, ma come un uomo. 2b. Tanto premesso, debbono essere recepiti i principi sanciti nella materia in esame Cass. 15138/15, la quale, com'è noto, ha stabilito la non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari ai fini della pronuncia di rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, ben potendo l'acquisizione di una nuova identità di genere essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale. A completamento del quadro giurisprudenziale in materia, va altresì rammentato che con sentenza n. 221/15, la Corte costituzionale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Con la successiva sentenza n. 180/17, poi, la medesima Corte ha pagina 4 di 5 ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Ebbene, nel caso de quo vi è piena prova della serietà e dell'univocità del percorso scelto, potendosi al riguardo riscontrare il crisma dell'rreversibilità nei termini intesi dalla Cassazione, e potendosi pertanto concludere che non si versa in un'ipotesi in cui risulti necessario l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Sul punto, con riguardo a un accertamento di carattere tecnico (essenzialmente medico), sebbene non sia stata disposta una C.T.U., la ricorrente ha depositato documentazione medica proveniente da strutture pubbliche di cura che si ritiene sufficiente ai fini della presente decisione, senza necessità di ulteriori attività istruttorie: si tratta, per l'appunto, delle già richiamate relazioni psicologica ed endocrinologica a firma rispettivamente della dott.ssa e della prof.ssa . Per_2 Per_3
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la domanda di rettificazione anagrafica formulata da parte ricorrente va integralmente accolta, con attribuzione alla medesima del sesso maschile e contestualmente del nome dal medesimo scelto ( ”). Persona_1
2c. La persona sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale Parte_1
n. 143/24 -che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/11 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso-non ha avanzato tale ultima istanza.
3. Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal Pubblico ministero, a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
1) attribuisce a nata a [...] il [...], il sesso Parte_1 maschile e il nome di “ , così rettificando l'atto di Persona_5 nascita nel quale è enunciato il sesso femminile e il nome ”; Pt_1
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna, ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere alla rettificazione nel relativo registro, con ogni conseguenza in ordine al diritto a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali. Nulla da provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione prima civile in data 24 settembre 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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