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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14865/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c. – danni da infiltrazioni promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele D'Antino Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1 Castelnuovo, dall'Avv. Edoardo Griffa e all'Avv. Alberto Avetta
CONVENUTA
e contro
, già (P.IVA rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv.to Monica Zilio
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni: per parte attrice: “IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui fatti di cui in narrativa, da intendersi preceduti dal rituale “vero che”, con riserva di indicare il nominativo dei testimoni nel termine assegnando;
Disporsi CTU per la determinazione dei danni patiti dall'attrice. NEL MERITO: Accertare e dichiarare che i danni per cui è causa sono riconducibili all'attività posta in essere da Conseguentemente condannare la società Controparte_4 convenuta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, dalla IG.ra , per le ragioni di cui in Pt_1 premessa, e nell'ammontare complessivo di € 60.156,45, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per parte convenuta: “in via principale, rigettare ogni domanda dell'attrice; in via subordinata, limitare l'eventuale condanna risarcitoria in favore dell'attrice al solo danno causalmente riferibile in via immediata e diretta a condotta della nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento totale o parziale delle domande formulate dall'attrice nei confronti di Parte_1
dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne la medesima da ogni effetto CP_1
pagina 1 di 4 pregiudizievole derivante dal giudizio in misura pari a quanto ella venisse condannata a pagare al ricorrente. per le spese: condannare l'attrice (in caso di sua soccombenza totale o parziale) ed in ogni caso la terza chiamata, a rifondere a spese, diritti e onorari di causa”; Controparte_1
per parte terza chiamata: “NEL MERITO. In via principale: Dato atto che ha Controparte_2 formulato ante causam offerta pari ad €. 11.077,00, ritenere tale somma satisfattiva dell'intero danno e conseguentemente respingere ogni ulteriore domanda attorea per i motivi di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art.1227 c.c., con vittoria di spese ed onorari di causa. IN VIA SUBORDINATA: Limitare l'eventuale condanna risarcitoria al solo danno causalmente riferibile in via immediata e diretta alla condotta della anche ai sensi dell'art.1227 c.c. Con compensazione Controparte_1 totale o parziale delle spese di lite. IN RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare, ai sensi di polizza, la
[...] al solo danno strettamente provato in corso di causa e per la sola quota Controparte_1 di responsabilità accertanda in capo all'assicurata, al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattuali. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano le istanze istruttorie”.
TERZA CHIAMATA
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata l'attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile sito in
[...] corso Tassoni n. 54-56 per effetto della posa del cavidotto per fibre ottiche effettuata dalla convenuta nel periodo compreso tra l'1.11.2019 e il 20.11.2019. In particolare, ha allegato: di aver subito danni alle murature e copiose infiltrazioni, anche peggiorate nel tempo, che i propri periti hanno stimato in complessivi € 11.230 oltre iva;
che l'assicurazione della convenuta ha indennizzato il minor importo di
€ 5077, trattenuto a titolo di acconto;
che detto immobile è destinato ad uso ristorazione e che era locato al sig. per il periodo 1.12.2019-30.11.2025; che quest'ultimo ha domandato Persona_1 risolversi il contratto chiedendo la condanna al pagamento dei danni conseguiti, in ultimi quantificati in € 6000 e indennizzati dall'assicurazione della convenuta;
che solo nel mese di agosto 2020 si poteva procedere al ripristino dello stato dei luoghi, una volta eliminata l'umidità presente. In forza di tali premesse ha domandato la condanna della convenuta alla corresponsione di € 60.156,45, di cui € 11.230 oltre iva per danni materiali (da cui dedursi l'acconto ricevuto di € 5077), € 52.500 per danno da lucro cessante, € 682,53 per spese condominiali relative all'anno 2020 ed € 820,92 per spese di corrente elettrica.
Si è costituita la contestando la sussistenza dei danni lamentanti dall'attrice Controparte_1
e la loro connessione causale con i lavori eseguiti nel marciapiede posto avanti al locale. Ha argomentato come i danni lamentati dall'attrice siano solo alla stessa riconducibili ex art. 1227 c.c. Ha poi contestato il quantum della domanda attorea. Ha quindi domandato il rigetto delle domande;
in subordine, ha domandato di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa CP_2
, di cui ha domandato la chiamata in causa.
[...]
Si è costituita la aderendo alle difese del proprio assicurato e nulla opponendo CP_2 sull'operatività della polizza. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree;
in subordine, affinché l'eventuale manleva a favore dell'assicurato avvenga al netto di franchigie e scoperti contrattuali.
pagina 2 di 4 All'udienza 1.2.2022 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 14.7.2022 sono stati ammesse le prove orali, poi assunte alle udienze 19.12.2022, 8.5.2023 e 23.10.2023. Con ordinanza
25.11.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. La domanda attorea non è fondata.
In citazione l'attrice ha allegato che il proprio immobile sito in corso Tassoni avrebbe subito “danni alle murature e copiose infiltrazioni d'acqua … a seguito della posa del cavidotto per fibre ottiche della (p. 1 citazione). Nulla di più viene allegato in merito a come tali Controparte_1 danni sarebbero derivati dall'attività della convenuta. Nulla di più si desume nemmeno dalla perizia di parte allegata alla citazione, che si limita rilevare la presenza di “danni da infiltrazioni e rotture di soglie di ingresso” (relazione 8.1.2020 a firma arch. : doc. 2 attrice, p. 2) senza riferire alcunché CP_5 sulla loro origine causale, né dalla memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. dell'attrice dove la stessa si è limitata a replicare ai rilievi delle controparti in ordine alla sussistenza dei danni lamentati.
Solo in sede di memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c. e negli scritti conclusivi (in comparsa conclusionale, a p. 2) l'attrice ha introdotto la circostanza connessa alla pioggia che sarebbe entrata negli scavi eseguiti dalla società convenuta sul marciapiede antistante l'immobile a causa del lungo tempo dell'esposizione senza protezioni di sorta: l'argomento è tardivo e quindi inammissibile.
Ora, il danno alla soglia di ingresso dei locali e alla scheggiatura della muratura sono stati confermati dalla convenuta, la quale ha altresì riferito che tali danni furono riparati “sostituendo il gradino di ingresso e stuccando i due punti della facciata lievemente graffiati durante le lavorazioni” (p. 2 comparsa di costituzione convenuta). Circostanza, quest'ultima, mai contestata dall'attrice e dunque da ritenersi provata ex art. 115 cpc.
A fronte della generica allegazione dell'attrice sulla responsabilità della convenuta è stata svolta attività istruttoria, che, comunque, non ha consentito di raggiungere la prova del nesso di causa tra i danni riportati dall'attrice nel suo immobile e la manomissione del marciapiede eseguito dalla convenuta per la posa della fibra ottica.
Il teste , perito dell'attrice e sentito come teste, ha riferito di essersi recato nei Testimone_1 locali oggetto di causa “il 22 e 27 dicembre [2019]” e che i danni lamentati dall'attrice sono stati causati “dalla pioggia che è entrata nello scavo e dalla scavo è entrata nel locale della signora” (cfr. verbale udienza 19.12.2022).
Ora, i lavori sono iniziati l'1.11.2019 (la circostanza è incontestata in causa) e il teste Testimone_2 che partecipò concretamente ai lavori, ha dichiarato che “il tutto è durato 5/6 giorni” (cfr. verbale udienza 19.12.2022). Ne consegue che quando il perito ha fatto accesso ai locali attorei i lavori CP_5 erano completati da oltre un mese, eppure il teste ha riferito che i danni dell'attrice erano conseguenza dell'acqua piovana entrata dallo scavo. Non si comprende in che modo il teste sia potuto arrivare a tale conclusione, posto che lo stesso nulla riferisce in ordine alle ragioni della sua affermazione.
Peraltro, i testi e hanno dichiarato di aver fatto un sopralluogo nell'immobile Tes_3 Tes_4 l'11.11.2019, ossia appena finiti i lavori (secondo il timing degli stessi riferito anche dal teste Tes_2 come sopra indicato), e di non aver riscontrato alcuna infiltrazione ai danni dell'immobile dell'attrice (teste “confermo sono stato chiamato dall'amministratore per questo incontro Tes_3
[dell'11.11.2019] … io non ho visto nei locali della signora alcuna macchia gialla;
abbiamo tutti toccato tutti i muri per sentire se erano bagnati;
la mano era asciutta, certo i muri non erano caldi perché il locale è interrato. Lo scavo è stato fatto a livello del marciapiede e i locali della signora sono sotto il marciapiede;
non so quantificare quanto ma circa 2 metri anche di più. Io non ho sentito bagnato toccando i muri;
non mi ricordo se c'erano delle piastrelle, io non ho visto nessuna infiltrazione e nessuna macchia”; teste : “Confermo l'incontro [dell'11.11.2019] … io non ho Tes_4
pagina 3 di 4 notato nessuna macchia di umidità … io non ho notato nulla almeno visivamente. non le CP_6 ricordo, ricordo questo muro bianco e toccandolo ho percepito un muro freddo ma non bagnato”).
La prova del nesso di causa tra danni e l'attività eseguita dalla convenuta non può desumersi nemmeno dalla deposizione dell'altro perito dell'attrice, , che ha effettuato il primo Testimone_5 sopralluogo sull'immobile dell'attrice il 5.3.2021 ossia a distanza di oltre un anno dai lavori svolti dalla convenuta. Egli ha dichiarato che “gli ammaloramenti sulle murature e rivestimenti e le macchie lato strada [sono] compatibili con infiltrazioni meteoriche” (cfr. verbale udienza 8.5.2023). Tuttavia, il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra il riscontro dei danni da parte del teste e la cessazione dei lavori da parte della convenuta – oltre un anno, come rilevato – non consente di ritenere provato il nesso di causa tra i due.
In definitiva, il complesso degli elementi in atti non consente di ritenere raggiunta la prova, nemmeno secondo il criterio del “più probabile che non”, che i danni da infiltrazioni riportati dall'immobile dell'attrice siano conseguenza dei lavori eseguiti dalla convenuta.
Segue, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, sicché vanno poste a carico dell'attrice sia le spese di lite della convenuta sia della terza chiamata, la cui chiamata in causa è stata resa necessaria dalla domanda attorea.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore della domanda (€ 60.156,45) e della non complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento € 52.000-€ 260.000.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA le domande attoree;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 759 per esborsi e in € 7051,50 per compensi (€ 1276 per fase studio, € 814 per fase introduttiva, € 2835 per fase istruttoria, € 2126,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite che si liquidano Parte_1 Controparte_2 in € 7051,50 per compensi (€ 1276 per fase studio, € 814 per fase introduttiva, € 2835 per fase istruttoria, € 2126,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 28/2/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 14865/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2043 c.c. – danni da infiltrazioni promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele D'Antino Parte_1 C.F._1
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1 Castelnuovo, dall'Avv. Edoardo Griffa e all'Avv. Alberto Avetta
CONVENUTA
e contro
, già (P.IVA rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dall'avv.to Monica Zilio
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni: per parte attrice: “IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi la prova per interrogatorio formale e testi sui fatti di cui in narrativa, da intendersi preceduti dal rituale “vero che”, con riserva di indicare il nominativo dei testimoni nel termine assegnando;
Disporsi CTU per la determinazione dei danni patiti dall'attrice. NEL MERITO: Accertare e dichiarare che i danni per cui è causa sono riconducibili all'attività posta in essere da Conseguentemente condannare la società Controparte_4 convenuta al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, dalla IG.ra , per le ragioni di cui in Pt_1 premessa, e nell'ammontare complessivo di € 60.156,45, ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che riterrà di giustizia, anche da determinarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” per parte convenuta: “in via principale, rigettare ogni domanda dell'attrice; in via subordinata, limitare l'eventuale condanna risarcitoria in favore dell'attrice al solo danno causalmente riferibile in via immediata e diretta a condotta della nella denegata ipotesi di Controparte_1 accoglimento totale o parziale delle domande formulate dall'attrice nei confronti di Parte_1
dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore a manlevare e tenere indenne la medesima da ogni effetto CP_1
pagina 1 di 4 pregiudizievole derivante dal giudizio in misura pari a quanto ella venisse condannata a pagare al ricorrente. per le spese: condannare l'attrice (in caso di sua soccombenza totale o parziale) ed in ogni caso la terza chiamata, a rifondere a spese, diritti e onorari di causa”; Controparte_1
per parte terza chiamata: “NEL MERITO. In via principale: Dato atto che ha Controparte_2 formulato ante causam offerta pari ad €. 11.077,00, ritenere tale somma satisfattiva dell'intero danno e conseguentemente respingere ogni ulteriore domanda attorea per i motivi di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art.1227 c.c., con vittoria di spese ed onorari di causa. IN VIA SUBORDINATA: Limitare l'eventuale condanna risarcitoria al solo danno causalmente riferibile in via immediata e diretta alla condotta della anche ai sensi dell'art.1227 c.c. Con compensazione Controparte_1 totale o parziale delle spese di lite. IN RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare tenuta CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare, ai sensi di polizza, la
[...] al solo danno strettamente provato in corso di causa e per la sola quota Controparte_1 di responsabilità accertanda in capo all'assicurata, al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattuali. Con compensazione totale o parziale delle spese di lite. IN VIA ISTRUTTORIA: Si richiamano le istanze istruttorie”.
TERZA CHIAMATA
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata l'attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile sito in
[...] corso Tassoni n. 54-56 per effetto della posa del cavidotto per fibre ottiche effettuata dalla convenuta nel periodo compreso tra l'1.11.2019 e il 20.11.2019. In particolare, ha allegato: di aver subito danni alle murature e copiose infiltrazioni, anche peggiorate nel tempo, che i propri periti hanno stimato in complessivi € 11.230 oltre iva;
che l'assicurazione della convenuta ha indennizzato il minor importo di
€ 5077, trattenuto a titolo di acconto;
che detto immobile è destinato ad uso ristorazione e che era locato al sig. per il periodo 1.12.2019-30.11.2025; che quest'ultimo ha domandato Persona_1 risolversi il contratto chiedendo la condanna al pagamento dei danni conseguiti, in ultimi quantificati in € 6000 e indennizzati dall'assicurazione della convenuta;
che solo nel mese di agosto 2020 si poteva procedere al ripristino dello stato dei luoghi, una volta eliminata l'umidità presente. In forza di tali premesse ha domandato la condanna della convenuta alla corresponsione di € 60.156,45, di cui € 11.230 oltre iva per danni materiali (da cui dedursi l'acconto ricevuto di € 5077), € 52.500 per danno da lucro cessante, € 682,53 per spese condominiali relative all'anno 2020 ed € 820,92 per spese di corrente elettrica.
Si è costituita la contestando la sussistenza dei danni lamentanti dall'attrice Controparte_1
e la loro connessione causale con i lavori eseguiti nel marciapiede posto avanti al locale. Ha argomentato come i danni lamentati dall'attrice siano solo alla stessa riconducibili ex art. 1227 c.c. Ha poi contestato il quantum della domanda attorea. Ha quindi domandato il rigetto delle domande;
in subordine, ha domandato di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa CP_2
, di cui ha domandato la chiamata in causa.
[...]
Si è costituita la aderendo alle difese del proprio assicurato e nulla opponendo CP_2 sull'operatività della polizza. Ha quindi concluso per il rigetto delle domande attoree;
in subordine, affinché l'eventuale manleva a favore dell'assicurato avvenga al netto di franchigie e scoperti contrattuali.
pagina 2 di 4 All'udienza 1.2.2022 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 14.7.2022 sono stati ammesse le prove orali, poi assunte alle udienze 19.12.2022, 8.5.2023 e 23.10.2023. Con ordinanza
25.11.2024 la causa è stata infine trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe.
2. La domanda attorea non è fondata.
In citazione l'attrice ha allegato che il proprio immobile sito in corso Tassoni avrebbe subito “danni alle murature e copiose infiltrazioni d'acqua … a seguito della posa del cavidotto per fibre ottiche della (p. 1 citazione). Nulla di più viene allegato in merito a come tali Controparte_1 danni sarebbero derivati dall'attività della convenuta. Nulla di più si desume nemmeno dalla perizia di parte allegata alla citazione, che si limita rilevare la presenza di “danni da infiltrazioni e rotture di soglie di ingresso” (relazione 8.1.2020 a firma arch. : doc. 2 attrice, p. 2) senza riferire alcunché CP_5 sulla loro origine causale, né dalla memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. dell'attrice dove la stessa si è limitata a replicare ai rilievi delle controparti in ordine alla sussistenza dei danni lamentati.
Solo in sede di memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c. e negli scritti conclusivi (in comparsa conclusionale, a p. 2) l'attrice ha introdotto la circostanza connessa alla pioggia che sarebbe entrata negli scavi eseguiti dalla società convenuta sul marciapiede antistante l'immobile a causa del lungo tempo dell'esposizione senza protezioni di sorta: l'argomento è tardivo e quindi inammissibile.
Ora, il danno alla soglia di ingresso dei locali e alla scheggiatura della muratura sono stati confermati dalla convenuta, la quale ha altresì riferito che tali danni furono riparati “sostituendo il gradino di ingresso e stuccando i due punti della facciata lievemente graffiati durante le lavorazioni” (p. 2 comparsa di costituzione convenuta). Circostanza, quest'ultima, mai contestata dall'attrice e dunque da ritenersi provata ex art. 115 cpc.
A fronte della generica allegazione dell'attrice sulla responsabilità della convenuta è stata svolta attività istruttoria, che, comunque, non ha consentito di raggiungere la prova del nesso di causa tra i danni riportati dall'attrice nel suo immobile e la manomissione del marciapiede eseguito dalla convenuta per la posa della fibra ottica.
Il teste , perito dell'attrice e sentito come teste, ha riferito di essersi recato nei Testimone_1 locali oggetto di causa “il 22 e 27 dicembre [2019]” e che i danni lamentati dall'attrice sono stati causati “dalla pioggia che è entrata nello scavo e dalla scavo è entrata nel locale della signora” (cfr. verbale udienza 19.12.2022).
Ora, i lavori sono iniziati l'1.11.2019 (la circostanza è incontestata in causa) e il teste Testimone_2 che partecipò concretamente ai lavori, ha dichiarato che “il tutto è durato 5/6 giorni” (cfr. verbale udienza 19.12.2022). Ne consegue che quando il perito ha fatto accesso ai locali attorei i lavori CP_5 erano completati da oltre un mese, eppure il teste ha riferito che i danni dell'attrice erano conseguenza dell'acqua piovana entrata dallo scavo. Non si comprende in che modo il teste sia potuto arrivare a tale conclusione, posto che lo stesso nulla riferisce in ordine alle ragioni della sua affermazione.
Peraltro, i testi e hanno dichiarato di aver fatto un sopralluogo nell'immobile Tes_3 Tes_4 l'11.11.2019, ossia appena finiti i lavori (secondo il timing degli stessi riferito anche dal teste Tes_2 come sopra indicato), e di non aver riscontrato alcuna infiltrazione ai danni dell'immobile dell'attrice (teste “confermo sono stato chiamato dall'amministratore per questo incontro Tes_3
[dell'11.11.2019] … io non ho visto nei locali della signora alcuna macchia gialla;
abbiamo tutti toccato tutti i muri per sentire se erano bagnati;
la mano era asciutta, certo i muri non erano caldi perché il locale è interrato. Lo scavo è stato fatto a livello del marciapiede e i locali della signora sono sotto il marciapiede;
non so quantificare quanto ma circa 2 metri anche di più. Io non ho sentito bagnato toccando i muri;
non mi ricordo se c'erano delle piastrelle, io non ho visto nessuna infiltrazione e nessuna macchia”; teste : “Confermo l'incontro [dell'11.11.2019] … io non ho Tes_4
pagina 3 di 4 notato nessuna macchia di umidità … io non ho notato nulla almeno visivamente. non le CP_6 ricordo, ricordo questo muro bianco e toccandolo ho percepito un muro freddo ma non bagnato”).
La prova del nesso di causa tra danni e l'attività eseguita dalla convenuta non può desumersi nemmeno dalla deposizione dell'altro perito dell'attrice, , che ha effettuato il primo Testimone_5 sopralluogo sull'immobile dell'attrice il 5.3.2021 ossia a distanza di oltre un anno dai lavori svolti dalla convenuta. Egli ha dichiarato che “gli ammaloramenti sulle murature e rivestimenti e le macchie lato strada [sono] compatibili con infiltrazioni meteoriche” (cfr. verbale udienza 8.5.2023). Tuttavia, il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra il riscontro dei danni da parte del teste e la cessazione dei lavori da parte della convenuta – oltre un anno, come rilevato – non consente di ritenere provato il nesso di causa tra i due.
In definitiva, il complesso degli elementi in atti non consente di ritenere raggiunta la prova, nemmeno secondo il criterio del “più probabile che non”, che i danni da infiltrazioni riportati dall'immobile dell'attrice siano conseguenza dei lavori eseguiti dalla convenuta.
Segue, per l'effetto, il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza, sicché vanno poste a carico dell'attrice sia le spese di lite della convenuta sia della terza chiamata, la cui chiamata in causa è stata resa necessaria dalla domanda attorea.
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, trattazione, decisoria), del valore della domanda (€ 60.156,45) e della non complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento € 52.000-€ 260.000.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA le domande attoree;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 759 per esborsi e in € 7051,50 per compensi (€ 1276 per fase studio, € 814 per fase introduttiva, € 2835 per fase istruttoria, € 2126,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
CONDANNA a rimborsare alla le spese di lite che si liquidano Parte_1 Controparte_2 in € 7051,50 per compensi (€ 1276 per fase studio, € 814 per fase introduttiva, € 2835 per fase istruttoria, € 2126,50 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 28/2/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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