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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 13280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13280 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA CI - Presidente - Sent. n. sez. 483/2025 EMANUELA GA - Relatore - UP - 19/03/2025 EN NT UC R.G.N. 36276/2024 PE LL Motivazione Semplificata IO IC ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: UI MA nato a [...] il [...] IN GI nato a [...] il [...] CO OS nato a [...] il [...] inoltre: RO MO nato a [...] il [...] RN KA nato a [...] il [...] AL LL nato a [...] il [...] TO NI nato a [...] il [...] VA RU nato a [...] il [...] VA IN nato a [...] il [...] VA IA nato a [...] il [...] LA RL nato a [...] il [...] AR IS nato a [...] il [...] NZ RA nato a [...] il [...] Lega ambiente Volontariato onlus ente generico Italia nostra Onlus ente generico Wwf italia Ong ente generico Inail Venezia Mestre ente Pubblico Comune di Adria Ente locale Penale Sent. Sez. 3 Num. 13280 Anno 2025 Presidente: CI CA Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 19/03/2025 2 Provincia di Rovigo Ente locale Regione veneto Ente pubblico C.g.i.l. ente generico MA IA nato a [...] il [...] MO RA nato a [...] il [...] LL DI nato a [...] il [...] OT BE nato a [...] il [...] AT EL nato a [...] il [...] EN VI nato a [...] il [...] LL BR nato a [...] il [...] AL IC nato a [...] il [...] GA UD nato a [...] il [...] MA IO nato a [...] il [...] MA NZ nato a [...] il [...] AG AN nato a [...] il [...] CO GI nato a [...] il [...] ER AN nato a [...] il [...] SO IT nato a [...] il [...] TI RT nato a [...] il [...] BI UD nato a [...] il [...] TO RO nato a [...] il [...] CE NA nato a [...] il [...] AM OM nato a [...] il [...] NE ON nato a [...] il [...] NC NZ nato a [...] il [...] LI EL nato a [...] il [...] RA BR nato a [...] il [...] IS IN nato a [...] il [...] LD FA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore avv. Pettenella chiede l'accoglimento dei ricorsi. 3 1. Con sentenza in data 16 febbraio 2024, la Corte d’appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 35897/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 29.10.2019 dal Tribunale di Rovigo, ha assolto UI DA e IN IA dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, e, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07.03.2022 dalla Corte d’appello di Venezia, ha rideterminato la pena, in anni sei e mesi tre di reclusione, per IN GI;
in anni cinque e mesi tre di reclusione per UI MA;
in anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione per CO OS in ragione della dichiarazione dell’intervenuta estinzione per prescrizione, nei loro confronti, nelle more del giudizio di legittimità, del reato di lesioni personali colpose gravissime, di cui all’art. 590, comma 2 cod.pen., in danno di RO MO, per effetto della quale la sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza gli imputati UI, IN e CO hanno presentato ricorso per cassazione, mediante due distinti atti di ricorso aventi motivi comuni, per il tramite dei loro difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento sulla base del seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen: Deducono la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 620 lett. l) e 627 cod.proc.pen., e 133 cod.pen. Argomentano i difensori che i giudici territoriali avrebbero limitato il proprio sindacato alla mera “espunzione della quota della pena”, essendo stato invece loro demandato dai giudici di legittimità, il compito di sciogliere il cumulo interno ai reati di cui al capo AA), e dunque procedere alla diversa determinazione della pena inerente alla condotta di lesioni colpose gravissime. L’operazione compiuta dalla sentenza impugnata, che si è limitata ad espungere il quantum di pena irrogata per il reato prescritto, integrerebbe la violazione di cui all’art. 627 cod.proc.pen., dal momento che la sentenza rescindente, non avrebbe inteso limitare il sindacato del giudice del rinvio al “mero calcolo matematico” della pena relativa al prescritto reato, potendo in siffatta ipotesi tale pena essere rideterminata dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod.proc.pen. Sulla base di tali argomenti al giudice del rinvio era demandata l’intera rivalutazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. 4 4. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondato il – comune- motivo di ricorso. I ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc.pen. e art. 620 lett. l) cod.proc.pen. La prospettazione difensiva si fonda su un equivoco interpretativo del perimetro dell’annullamento della sentenza rescindente che, preso atto che per il reato di lesioni gravissime in danno di RO MO era maturata la prescrizione al 25/09/2022, così statuiva: “La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio sul punto….” “in assenza nella sentenza impugnata dell’indicazione della parte di pena da imputare alle lesioni in danno di RO MO, sarà il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corte d’appello di Venezia, a rideterminare il trattamento sanzionatorio in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato di lesioni colpose”. 5. Risulta chiaro dal tenore del disposto annullamento che la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio l’eliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di lesioni personali a RO MO, perché estinto per prescrizione. Al giudice del rinvio era demandato, in altri termini, di procedere all’espunzione del quantum di pena irrogato per il reato prescritto e ciò in quanto, come si legge nella sentenza rescindente, il calcolo di pena non era indicato nella sentenza impugnata (quella della Corte d’appello di Venezia in data 07/03/2022) e, dunque, non poteva la stessa Corte di cassazione adottare i provvedimenti di cui all’art. 620 lett. l) cod.proc.pen. La Corte territoriale, in adempimento al devoluto, ha provveduto ad eliminare il per il reato di lesioni personali prescritte che era stato irrogato dal Tribunale di Rovigo, secondo il calcolo compiuto dal medesimo giudice a pag. 151 e 152 della sentenza di primo grado. Peraltro, la Corte d’appello non avrebbe potuto compiere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 133 cod.pen., né rideterminarla sciogliendo il cumulo giuridico, come sostengono i ricorrenti, in quanto l’art. 589 u.c. cod.pen. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) costituisce una ipotesi di concorso formale di reati con la conseguenza che ogni fattispecie conserva la propria autonomia e distinzione (Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167 – 01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA CI
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo per l'inammissibilita' dei ricorsi. udito il difensore avv. Pettenella chiede l'accoglimento dei ricorsi. 3 1. Con sentenza in data 16 febbraio 2024, la Corte d’appello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 35897/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 29.10.2019 dal Tribunale di Rovigo, ha assolto UI DA e IN IA dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, e, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07.03.2022 dalla Corte d’appello di Venezia, ha rideterminato la pena, in anni sei e mesi tre di reclusione, per IN GI;
in anni cinque e mesi tre di reclusione per UI MA;
in anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione per CO OS in ragione della dichiarazione dell’intervenuta estinzione per prescrizione, nei loro confronti, nelle more del giudizio di legittimità, del reato di lesioni personali colpose gravissime, di cui all’art. 590, comma 2 cod.pen., in danno di RO MO, per effetto della quale la sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza gli imputati UI, IN e CO hanno presentato ricorso per cassazione, mediante due distinti atti di ricorso aventi motivi comuni, per il tramite dei loro difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento sulla base del seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen: Deducono la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 620 lett. l) e 627 cod.proc.pen., e 133 cod.pen. Argomentano i difensori che i giudici territoriali avrebbero limitato il proprio sindacato alla mera “espunzione della quota della pena”, essendo stato invece loro demandato dai giudici di legittimità, il compito di sciogliere il cumulo interno ai reati di cui al capo AA), e dunque procedere alla diversa determinazione della pena inerente alla condotta di lesioni colpose gravissime. L’operazione compiuta dalla sentenza impugnata, che si è limitata ad espungere il quantum di pena irrogata per il reato prescritto, integrerebbe la violazione di cui all’art. 627 cod.proc.pen., dal momento che la sentenza rescindente, non avrebbe inteso limitare il sindacato del giudice del rinvio al “mero calcolo matematico” della pena relativa al prescritto reato, potendo in siffatta ipotesi tale pena essere rideterminata dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod.proc.pen. Sulla base di tali argomenti al giudice del rinvio era demandata l’intera rivalutazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità dei ricorsi. 4 4. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondato il – comune- motivo di ricorso. I ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 627 cod.proc.pen. e art. 620 lett. l) cod.proc.pen. La prospettazione difensiva si fonda su un equivoco interpretativo del perimetro dell’annullamento della sentenza rescindente che, preso atto che per il reato di lesioni gravissime in danno di RO MO era maturata la prescrizione al 25/09/2022, così statuiva: “La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio sul punto….” “in assenza nella sentenza impugnata dell’indicazione della parte di pena da imputare alle lesioni in danno di RO MO, sarà il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corte d’appello di Venezia, a rideterminare il trattamento sanzionatorio in ragione dell'intervenuta prescrizione del reato di lesioni colpose”. 5. Risulta chiaro dal tenore del disposto annullamento che la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio l’eliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di lesioni personali a RO MO, perché estinto per prescrizione. Al giudice del rinvio era demandato, in altri termini, di procedere all’espunzione del quantum di pena irrogato per il reato prescritto e ciò in quanto, come si legge nella sentenza rescindente, il calcolo di pena non era indicato nella sentenza impugnata (quella della Corte d’appello di Venezia in data 07/03/2022) e, dunque, non poteva la stessa Corte di cassazione adottare i provvedimenti di cui all’art. 620 lett. l) cod.proc.pen. La Corte territoriale, in adempimento al devoluto, ha provveduto ad eliminare il per il reato di lesioni personali prescritte che era stato irrogato dal Tribunale di Rovigo, secondo il calcolo compiuto dal medesimo giudice a pag. 151 e 152 della sentenza di primo grado. Peraltro, la Corte d’appello non avrebbe potuto compiere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 133 cod.pen., né rideterminarla sciogliendo il cumulo giuridico, come sostengono i ricorrenti, in quanto l’art. 589 u.c. cod.pen. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) costituisce una ipotesi di concorso formale di reati con la conseguenza che ogni fattispecie conserva la propria autonomia e distinzione (Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167 – 01). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA CA CI