Art. 41. (Disciplina)
Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .