Articolo 41 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 40Articolo 42
Versione
29 marzo 1961
Art. 41. (Disciplina)

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente