CASS
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN ES nato a [...] il [...] OL DR nato a [...] il [...] NI SI nato a [...] il [...] RAMETA EN nato il [...] GU EN nato a [...] il [...] IT AT PI nato a [...] il [...] RA AL nato a [...] il [...] HI IA AT nato a [...] il [...] UV NZ nato a [...] il [...] AN MO nato a [...] il [...] MP FE nato a [...] il [...] MUCMATA3 DENIS nato 11 19/03/1991 SA EN MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1244 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina ZA ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi Il difensore di parte civile, Avv. TE Massimo D'Argenio depositava conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. Segnatamente: -a SS NI, DR IU, RA DO, GN CO era contestato di avere prodotto fraudolentemente la medesima radiografia al polso a supporto delle diverse richiesta di risarcimento presentate alla compagnia "Cardif assurances risques divers S.A."; - a tutti gli altri ricorrenti (NC GU, TE IO IT, ER RI Incoronata, ES RA, OR UV, SI SP, CA AO, AJ Denis, GR NA NA LV) veniva contestato di avere prodotto fraudolentemente a supporto della richiesta di risarcimento "falsa documentazione medica". 2. L'Avv. Giuseppina Moscatelli, nell'interesse di tutti i ricorrenti, proponeva, con ricorso distinti, ma omogenei, il seguente motivo comune: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stata acquisita la documentazione prodotta dalla parte civile all'udienza del 4 aprile 2024, ovvero i certificati medici prodotti nell'ambito del procedimento a carico dei medici che li avevano redatti, senza un provvedimento di rinnovazione del dibattimento e senza che fosse consentito agli imputati di contrastare le nuove emergenze allegando una "prova contraria". 3.L'Avv. Giuseppina Moscatelli, nell'interesse di SP SI, ER RI Incoronata, IT TE IO, LV GR NA NA, AJ Denis, AO CA, deduceva con ricorsi distinti, ma omogenei, oltre al motivo descritto al § 2, i seguenti ulteriori motivi comuni: 3.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: la prova della falsificazione dei certificati sarebbe stata tratta dalla documentazione prodotta dalla parte civile, la cui falsità era oggetto di valutazione nel procedimento in corso a carico dei medici;
tali certificati non erano - allo stato - dichiarati falsi e la loro produzione avrebbe, al più, potuto fornire la prova della pendenza di un procedimento a carico dei medici, ma non quella della loro falsità. 3.2. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: i ricorrenti, nel distinto procedimento che era in corso a carico dei sanitari che avevano redatto i certificati, erano stati qualificati come "concorrenti" nella formazione di un falso "ideologico", laddove, in questo procedimento, erano stati considerati autori di un falso "materiale"; la contraddizione preluderebbe all'emersione di un "conflitto tra giudicati"; a ciò si aggiungeva che nel corpo della motivazione - a pagina 15 - si farebbe riferimento ad una falsità materiale, mentre dalla documentazione prodotta sarebbe emersa una falsità ideologica, il che integrerebbe un travisamento della prova. 4. L'Avv. Giuseppina Moscatelli nell'interesse di LO DR, RA DO, GN CO, NI SS, deduceva con ricorsi omogenei, oltre al motivo descritto al § 2, il seguente ulteriore motivo: 4.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: nella sentenza impugnata - a pagina 6 - era stato affermato che il consulente aveva ritenuto che la radiografia al polso della NI era la stessa portata in visione anche per i sinistri relativi a IU, GN e RA, confermando che, nel presente giudizio, si trattava di un falso materiale, e non ideologico, predittivo di un conflitto tra giudicati. 5. L'Aw. Giuseppina Moscatelli, nell'interesse di NC GU, ES RA e OR UV, oltre al motivo descritto al § 2, deduceva il seguente ulteriore motivo: 5.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe ipotizzabile un conflitto logico tra la sentenza di condanna emessa in questo processo e la sentenza che sarà emessa nel procedimento parallelo a carico dei sanitari;
peraltro, poiché nel procedimento parallelo i ricorrenti erano stati accusati di una condotta concorsuale la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere in considerazione tale emergenza ed offrire una motivazione rafforzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo descritto nel § 2, proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti, non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il collegio riafferma che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità dì una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria 3 dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la contestata richiesta di acquisizione dei documenti è stata legittimamente effettuata - come risulta dal verbale di udienza - nel contraddittorio tra le parti: le difese, tuttavia, si opponevano - invero genericamente - all'acquisizione, senza chiedere alcuna prova contraria. Risultano, pertanto, pienamente rispettate le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità per la acquisizione di documenti in grado di appello. 2. Il motivo descritto al § 3.1. è manifestamente infondato. Il ricorrente ha contestato la capacità dimostrativa dei certificati acquisiti la cui falsità era oggetto di specifico accertamento nel processo a carico dei medici che li avevano rilasciati. Secondo il ricorrente tali certificati non potrebbero essere ritenuti "falsi" in questo procedimento poiché la valutazione della falsità era stata affidata ai giudici del diverso processo pendente a carico dei medici che li avevano redatti. In via preliminare si rileva che non può essere riconosciuta alcuna limitazione al potere di accertamento dei giudici ai quali è affidata la valutazione della sussistenza della responsabilità di imputati cui è contestata una truffa all'assicurazione consumata attraverso la presentazione di documentazione "falsa". La valutazione della sussistenza della condotta fraudolenta implica infatti la valutazione della falsità dei documenti prodotti per ottenere il risarcimento non dovuto. La circostanza che, in separato procedimento, siano stati tratti a giudizio per falso ideologico i medici che hanno sottoscritto alcuni certificati è un elemento che non può condizionare le valutazioni affidate al giudice cui compete la valutazione della responsabilità per le truffe. Eventuali contrasti di giudicato - al momento non rilevabili - potranno, essere oggetto di futuro richieste di revisione, ove si ritenga che vi siano i presupposti per presentarle. A ciò si aggiunge che la Corte di appello non ha posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità la falsità dei certificati, acquisiti solo in appello, ma ha ribadito la centrale rilevanza degli accertamenti effettuati con la consulenza tecnica, ampiamente valorizzata anche dal tribunale. Rispetto al già solido quadro probatorio i certificati contestati si atteggiano come elementi ulteriori e non decisivi, che corroborano - ma non fondano - le valutazioni poste alla base della conferma di condanna. La Corte di merito rilevava infatti che, in relazione a SP, ER, IT, LV, AJ e AO il referto presentato alla Compagnia di assicurazione era 4 "diverso" da quello ufficiale;
il che indicava che chi lo aveva presentato aveva interesse alla configurazione di un quadro diagnostico più grave di quello reale, elemento che confortava quanto già rilevato dai consulenti (pag. 15 della sentenza impugnata). 3. Il motivo descritto nel paragrafo 3.2 non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente deduce un ipotetico conflitto di giudicati correlato al fatto che nel procedimento parallelo a carico dei medici sarebbe stato contestato un falso "ideologico", mentre in questo procedimento era in stato contestato un falso "materiale". Si ribadisce quanto già affermato circa l'indipendenza di giudizi per fatti connessi quando pendono nella fase di cognizione e la possibilità di valutare l'ipotetico contrasto, qualora si verificasse, con una istanza di revisione. Si rileva, comunque, che in questo giudizio i capi di imputazione indicano genericamente che le truffe all'assicurazione si sono consumata attraverso la produzione di certificati "falsi", senza alcuna specificazione relativa al fatto che si trattasse di falso materiale o ideologico;
Peraltro con riferimento a IU, RA, GN e NI, la condotta contestata - ed accertata si riferiva alla allegazione alla richiesta di risarcimento presentata alla assicurazione di una "medesima radiografia", condotta che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, implicava la falsità della produzione, dato che la radiografia non poteva riferirsi a tutti i ricorrenti. 4.Le ragioni appena esposte, circa la indipendenza dei giudizi di cognizione, consentono di ritenere manifestamente infondato anche i motivo descritti al § 4.1. ed al § 5. Come già rilevato, i consulenti, in questo procedimento, avevano affermato che le radiografie al polso depositate dagli indagati IU, GN, RA e NI erano identiche il che veniva logicamente ritenuto sufficiente per la conferma della responsabilità per la truffa contestata. Il tema dell'ipotetico conflitto di giudicati veniva proposto anche in relazione alle posizioni di RA, UV e GU, con doglianze che, per le ragioni già esposte non superano la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondate. 5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 5 I ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Cardif Assurances Risques Divers, società anonima" che, tenuto conto dei parametri di legge, liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Cardif Assurances Risques Divers, società anonima" che, tenuto conto dei parametri di legge, liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1244 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/11/2024 Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina ZA ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi Il difensore di parte civile, Avv. TE Massimo D'Argenio depositava conclusioni e nota spese. RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna dei ricorrenti per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. Segnatamente: -a SS NI, DR IU, RA DO, GN CO era contestato di avere prodotto fraudolentemente la medesima radiografia al polso a supporto delle diverse richiesta di risarcimento presentate alla compagnia "Cardif assurances risques divers S.A."; - a tutti gli altri ricorrenti (NC GU, TE IO IT, ER RI Incoronata, ES RA, OR UV, SI SP, CA AO, AJ Denis, GR NA NA LV) veniva contestato di avere prodotto fraudolentemente a supporto della richiesta di risarcimento "falsa documentazione medica". 2. L'Avv. Giuseppina Moscatelli, nell'interesse di tutti i ricorrenti, proponeva, con ricorso distinti, ma omogenei, il seguente motivo comune: 2.1. violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe stata acquisita la documentazione prodotta dalla parte civile all'udienza del 4 aprile 2024, ovvero i certificati medici prodotti nell'ambito del procedimento a carico dei medici che li avevano redatti, senza un provvedimento di rinnovazione del dibattimento e senza che fosse consentito agli imputati di contrastare le nuove emergenze allegando una "prova contraria". 3.L'Avv. Giuseppina Moscatelli, nell'interesse di SP SI, ER RI Incoronata, IT TE IO, LV GR NA NA, AJ Denis, AO CA, deduceva con ricorsi distinti, ma omogenei, oltre al motivo descritto al § 2, i seguenti ulteriori motivi comuni: 3.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: la prova della falsificazione dei certificati sarebbe stata tratta dalla documentazione prodotta dalla parte civile, la cui falsità era oggetto di valutazione nel procedimento in corso a carico dei medici;
tali certificati non erano - allo stato - dichiarati falsi e la loro produzione avrebbe, al più, potuto fornire la prova della pendenza di un procedimento a carico dei medici, ma non quella della loro falsità. 3.2. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: i ricorrenti, nel distinto procedimento che era in corso a carico dei sanitari che avevano redatto i certificati, erano stati qualificati come "concorrenti" nella formazione di un falso "ideologico", laddove, in questo procedimento, erano stati considerati autori di un falso "materiale"; la contraddizione preluderebbe all'emersione di un "conflitto tra giudicati"; a ciò si aggiungeva che nel corpo della motivazione - a pagina 15 - si farebbe riferimento ad una falsità materiale, mentre dalla documentazione prodotta sarebbe emersa una falsità ideologica, il che integrerebbe un travisamento della prova. 4. L'Avv. Giuseppina Moscatelli nell'interesse di LO DR, RA DO, GN CO, NI SS, deduceva con ricorsi omogenei, oltre al motivo descritto al § 2, il seguente ulteriore motivo: 4.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: nella sentenza impugnata - a pagina 6 - era stato affermato che il consulente aveva ritenuto che la radiografia al polso della NI era la stessa portata in visione anche per i sinistri relativi a IU, GN e RA, confermando che, nel presente giudizio, si trattava di un falso materiale, e non ideologico, predittivo di un conflitto tra giudicati. 5. L'Aw. Giuseppina Moscatelli, nell'interesse di NC GU, ES RA e OR UV, oltre al motivo descritto al § 2, deduceva il seguente ulteriore motivo: 5.1. violazione di legge (art. 642 cod. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe ipotizzabile un conflitto logico tra la sentenza di condanna emessa in questo processo e la sentenza che sarà emessa nel procedimento parallelo a carico dei sanitari;
peraltro, poiché nel procedimento parallelo i ricorrenti erano stati accusati di una condotta concorsuale la Corte d'appello avrebbe dovuto tenere in considerazione tale emergenza ed offrire una motivazione rafforzata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 motivo descritto nel § 2, proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti, non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il collegio riafferma che nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale, pur non implicando la necessità dì una formale ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria 3 dibattimentale, postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti e deve essere operata assicurando il contraddittorio fra le parti, a pena di inutilizzabilità ai fini della deliberazione, ai sensi dell'art. 526, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, S., Rv. 280504 - 01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231676 - 01). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la contestata richiesta di acquisizione dei documenti è stata legittimamente effettuata - come risulta dal verbale di udienza - nel contraddittorio tra le parti: le difese, tuttavia, si opponevano - invero genericamente - all'acquisizione, senza chiedere alcuna prova contraria. Risultano, pertanto, pienamente rispettate le indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità per la acquisizione di documenti in grado di appello. 2. Il motivo descritto al § 3.1. è manifestamente infondato. Il ricorrente ha contestato la capacità dimostrativa dei certificati acquisiti la cui falsità era oggetto di specifico accertamento nel processo a carico dei medici che li avevano rilasciati. Secondo il ricorrente tali certificati non potrebbero essere ritenuti "falsi" in questo procedimento poiché la valutazione della falsità era stata affidata ai giudici del diverso processo pendente a carico dei medici che li avevano redatti. In via preliminare si rileva che non può essere riconosciuta alcuna limitazione al potere di accertamento dei giudici ai quali è affidata la valutazione della sussistenza della responsabilità di imputati cui è contestata una truffa all'assicurazione consumata attraverso la presentazione di documentazione "falsa". La valutazione della sussistenza della condotta fraudolenta implica infatti la valutazione della falsità dei documenti prodotti per ottenere il risarcimento non dovuto. La circostanza che, in separato procedimento, siano stati tratti a giudizio per falso ideologico i medici che hanno sottoscritto alcuni certificati è un elemento che non può condizionare le valutazioni affidate al giudice cui compete la valutazione della responsabilità per le truffe. Eventuali contrasti di giudicato - al momento non rilevabili - potranno, essere oggetto di futuro richieste di revisione, ove si ritenga che vi siano i presupposti per presentarle. A ciò si aggiunge che la Corte di appello non ha posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità la falsità dei certificati, acquisiti solo in appello, ma ha ribadito la centrale rilevanza degli accertamenti effettuati con la consulenza tecnica, ampiamente valorizzata anche dal tribunale. Rispetto al già solido quadro probatorio i certificati contestati si atteggiano come elementi ulteriori e non decisivi, che corroborano - ma non fondano - le valutazioni poste alla base della conferma di condanna. La Corte di merito rilevava infatti che, in relazione a SP, ER, IT, LV, AJ e AO il referto presentato alla Compagnia di assicurazione era 4 "diverso" da quello ufficiale;
il che indicava che chi lo aveva presentato aveva interesse alla configurazione di un quadro diagnostico più grave di quello reale, elemento che confortava quanto già rilevato dai consulenti (pag. 15 della sentenza impugnata). 3. Il motivo descritto nel paragrafo 3.2 non supera la soglia di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. Il ricorrente deduce un ipotetico conflitto di giudicati correlato al fatto che nel procedimento parallelo a carico dei medici sarebbe stato contestato un falso "ideologico", mentre in questo procedimento era in stato contestato un falso "materiale". Si ribadisce quanto già affermato circa l'indipendenza di giudizi per fatti connessi quando pendono nella fase di cognizione e la possibilità di valutare l'ipotetico contrasto, qualora si verificasse, con una istanza di revisione. Si rileva, comunque, che in questo giudizio i capi di imputazione indicano genericamente che le truffe all'assicurazione si sono consumata attraverso la produzione di certificati "falsi", senza alcuna specificazione relativa al fatto che si trattasse di falso materiale o ideologico;
Peraltro con riferimento a IU, RA, GN e NI, la condotta contestata - ed accertata si riferiva alla allegazione alla richiesta di risarcimento presentata alla assicurazione di una "medesima radiografia", condotta che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, implicava la falsità della produzione, dato che la radiografia non poteva riferirsi a tutti i ricorrenti. 4.Le ragioni appena esposte, circa la indipendenza dei giudizi di cognizione, consentono di ritenere manifestamente infondato anche i motivo descritti al § 4.1. ed al § 5. Come già rilevato, i consulenti, in questo procedimento, avevano affermato che le radiografie al polso depositate dagli indagati IU, GN, RA e NI erano identiche il che veniva logicamente ritenuto sufficiente per la conferma della responsabilità per la truffa contestata. Il tema dell'ipotetico conflitto di giudicati veniva proposto anche in relazione alle posizioni di RA, UV e GU, con doglianze che, per le ragioni già esposte non superano la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondate. 5.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. 5 I ricorrenti devono essere condannati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Cardif Assurances Risques Divers, società anonima" che, tenuto conto dei parametri di legge, liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile "Cardif Assurances Risques Divers, società anonima" che, tenuto conto dei parametri di legge, liquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il giorno 7 novembre 2024 L'estensore La Presidente