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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/10/2025, n. 14847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14847 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 13143/2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., all'udienza dell'08.10.2025, sostituita su istanza delle parti con il deposito di note scritte, e promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 03.02.2025 e depositato in data
12.02.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma – sezione V penale, nell'ambito del procedimento penale
N. 7345/2019 R.G.N.R. – N. 7149/2022 R.G.Dib., comunicato a mezzo pec in data 20.01.2025.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza dell'8.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nonché dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 14.03.2025, l'avv. ha chiesto la Parte_1 riforma del decreto di pagamento, con il quale il Tribunale Ordinario di Roma – sezione V penale ha pagina 1 di 3 liquidato in suo favore l'importo di euro 1.400,00 (oltre accessori di legge) per aver assistito il Sig. ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale di cui sopra. Parte_2
Il ricorrente ha lamentato l'omessa liquidazione della fase introduttiva e l'applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, perché non corrispondono alla complessità del procedimento (l'assistito era accusato dei reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter co. 2 c.p. per i quali veniva condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa) e all'impegno profuso.
Il si è costituito con atto depositato in data 21.05.2025 sostenendo che la fase Controparte_1 introduttiva legittimamente non era stata liquidata in quanto il ricorrente aveva nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p. un sostituto processuale per la prima udienza del giudizio dibattimentale. Inoltre, ha dedotto che l'applicazione dei minimi tariffari si giustificava in ragione della “modesta complessità delle questioni trattate” e che, comunque, i parametri di cui al D.M. 55/2014 non hanno carattere vincolante con la facoltà per il giudice di andare al di sotto dei valori minimi.
Nel merito, dalla documentazione allegata agli atti risulta che: l'avv. veniva Parte_1 nominato difensore del Sig. ammesso al gratuito patrocinio con decreto del Tribunale Parte_2
Penale di Roma;
il medesimo provvedeva a redigere la lista testimoniale;
alla prima udienza dibattimentale veniva sostituito da altro collega;
l'istruttoria dibattimentale era consistita nell'audizione di cinque testi in tre udienze;
all'udienza successiva svoltasi in data 08.07.2024 veniva esaminato l'imputato e prodotta una consulenza di parte;
che a seguito della discussione orale il collegio dava lettura del dispositivo. Quindi, il ricorrente presentava l'istanza di liquidazione con la quale chiedeva il compenso comprendente tutte le fasi del procedimento, nei valori medi, e la maggiorazione di 1/3 per la complessità della causa, per l'importo di euro 4.065,00 oltre accessori di legge.
Avendo il ricorrente provato l'attività difensiva espletata, la stessa deve essere liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato. La liquidazione del compenso nella misura di euro 1.400,00 di cui al decreto impugnato, con l'esclusione della fase introduttiva, deve ritenersi immotivatamente operata in ragione dell'attività svolta ed il provvedimento deve pertanto essere riformato.
La natura del procedimento quale si evince dai documenti allegati e dalla sentenza del Tribunale giustifica la liquidazione degli onorari nei valori medi;
inoltre, in merito alla fase introduttiva è vero che per la prima udienza del giudizio dibattimentale il ricorrente aveva nominato un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e quindi lo stesso non vi aveva presenziato, ma è anche vero che tutta l'attività concernente tale fase era stata svolta dall'avv. che aveva provveduto a Parte_1 redigere la lista testimoniale e a inviarla tramite pec alla cancelleria del dibattimento. Sul punto deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte, che ha chiarito che “ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 pagina 2 di 3 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (cfr. in tal senso
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8414 del 23/03/2023).
Considerato quanto detto, si ritiene di dover liquidare i seguenti importi: fase di studio euro 473,00; fase introduttiva del giudizio euro 756,00; fase istruttoria/dibattimentale euro 1.418,00 e fase decisionale di euro 1.418,00; per il totale di euro 4.065,00 che ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis
D.P.R. 115/2002 risulta pari ad euro 2.710,00. Non si ritiene invece di dover disporre l'aumento di 1/3 per la natura delle questioni trattate, in considerazione della circostanza che dall'esame degli atti del giudizio a quo non emerge in concreto una particolare complessità dell'oggetto delle imputazioni e dell'iter processuale.
Pertanto, il decreto opposto deve essere riformato ed al ricorrente dovrà essere liquidato l'importo di euro 2.710,00 oltre accessori di legge.
Le spese della presente causa, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore del procedimento, secondo i valori minimi, in considerazione della natura della causa e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto di pagamento emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma – sezione V penale, in data 12.02.2025, nell'ambito del proc. pen. N. 7345/2019 R.G.N.R. – N.
7149/2022 R.G. Dib.;
- liquida in favore dell'avv. l'importo di euro 2.710,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA;
- condanna il alla refusione delle spese di questo procedimento in favore Controparte_1 dell'avv. , che liquida in euro 852,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre Parte_1 spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 26.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 13143/2025, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c., all'udienza dell'08.10.2025, sostituita su istanza delle parti con il deposito di note scritte, e promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.,
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 03.02.2025 e depositato in data
12.02.2025 dal Tribunale Ordinario di Roma – sezione V penale, nell'ambito del procedimento penale
N. 7345/2019 R.G.N.R. – N. 7149/2022 R.G.Dib., comunicato a mezzo pec in data 20.01.2025.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza dell'8.10.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 115/2002 e 15 D.Lgs. 150/2011, nonché dell'art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 14.03.2025, l'avv. ha chiesto la Parte_1 riforma del decreto di pagamento, con il quale il Tribunale Ordinario di Roma – sezione V penale ha pagina 1 di 3 liquidato in suo favore l'importo di euro 1.400,00 (oltre accessori di legge) per aver assistito il Sig. ammesso al gratuito patrocinio, nel procedimento penale di cui sopra. Parte_2
Il ricorrente ha lamentato l'omessa liquidazione della fase introduttiva e l'applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato, perché non corrispondono alla complessità del procedimento (l'assistito era accusato dei reati di cui agli artt. 609-bis e 609-ter co. 2 c.p. per i quali veniva condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa) e all'impegno profuso.
Il si è costituito con atto depositato in data 21.05.2025 sostenendo che la fase Controparte_1 introduttiva legittimamente non era stata liquidata in quanto il ricorrente aveva nominato ai sensi dell'art. 102 c.p.p. un sostituto processuale per la prima udienza del giudizio dibattimentale. Inoltre, ha dedotto che l'applicazione dei minimi tariffari si giustificava in ragione della “modesta complessità delle questioni trattate” e che, comunque, i parametri di cui al D.M. 55/2014 non hanno carattere vincolante con la facoltà per il giudice di andare al di sotto dei valori minimi.
Nel merito, dalla documentazione allegata agli atti risulta che: l'avv. veniva Parte_1 nominato difensore del Sig. ammesso al gratuito patrocinio con decreto del Tribunale Parte_2
Penale di Roma;
il medesimo provvedeva a redigere la lista testimoniale;
alla prima udienza dibattimentale veniva sostituito da altro collega;
l'istruttoria dibattimentale era consistita nell'audizione di cinque testi in tre udienze;
all'udienza successiva svoltasi in data 08.07.2024 veniva esaminato l'imputato e prodotta una consulenza di parte;
che a seguito della discussione orale il collegio dava lettura del dispositivo. Quindi, il ricorrente presentava l'istanza di liquidazione con la quale chiedeva il compenso comprendente tutte le fasi del procedimento, nei valori medi, e la maggiorazione di 1/3 per la complessità della causa, per l'importo di euro 4.065,00 oltre accessori di legge.
Avendo il ricorrente provato l'attività difensiva espletata, la stessa deve essere liquidata in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato. La liquidazione del compenso nella misura di euro 1.400,00 di cui al decreto impugnato, con l'esclusione della fase introduttiva, deve ritenersi immotivatamente operata in ragione dell'attività svolta ed il provvedimento deve pertanto essere riformato.
La natura del procedimento quale si evince dai documenti allegati e dalla sentenza del Tribunale giustifica la liquidazione degli onorari nei valori medi;
inoltre, in merito alla fase introduttiva è vero che per la prima udienza del giudizio dibattimentale il ricorrente aveva nominato un sostituto processuale ai sensi dell'art. 102 c.p.p. e quindi lo stesso non vi aveva presenziato, ma è anche vero che tutta l'attività concernente tale fase era stata svolta dall'avv. che aveva provveduto a Parte_1 redigere la lista testimoniale e a inviarla tramite pec alla cancelleria del dibattimento. Sul punto deve richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte, che ha chiarito che “ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 pagina 2 di 3 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze” (cfr. in tal senso
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8414 del 23/03/2023).
Considerato quanto detto, si ritiene di dover liquidare i seguenti importi: fase di studio euro 473,00; fase introduttiva del giudizio euro 756,00; fase istruttoria/dibattimentale euro 1.418,00 e fase decisionale di euro 1.418,00; per il totale di euro 4.065,00 che ridotto di 1/3 ai sensi dell'art. 106-bis
D.P.R. 115/2002 risulta pari ad euro 2.710,00. Non si ritiene invece di dover disporre l'aumento di 1/3 per la natura delle questioni trattate, in considerazione della circostanza che dall'esame degli atti del giudizio a quo non emerge in concreto una particolare complessità dell'oggetto delle imputazioni e dell'iter processuale.
Pertanto, il decreto opposto deve essere riformato ed al ricorrente dovrà essere liquidato l'importo di euro 2.710,00 oltre accessori di legge.
Le spese della presente causa, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, applicando lo scaglione corrispondente al valore del procedimento, secondo i valori minimi, in considerazione della natura della causa e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto di pagamento emesso dal Tribunale Ordinario di
Roma – sezione V penale, in data 12.02.2025, nell'ambito del proc. pen. N. 7345/2019 R.G.N.R. – N.
7149/2022 R.G. Dib.;
- liquida in favore dell'avv. l'importo di euro 2.710,00 oltre spese generali, IVA e Parte_1
CPA;
- condanna il alla refusione delle spese di questo procedimento in favore Controparte_1 dell'avv. , che liquida in euro 852,00 per compensi ed euro 98,00 per spese, oltre Parte_1 spese generali IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 26.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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