Art. 35. (Facilitazioni)
Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.
Sono estesi all'ente e alle prestazioni da esso corrisposte tutti i privilegi e le esenzioni fiscali, previsti per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, o comunque in materia di assicurazioni sociali, e per le pubbliche istituzioni di beneficenza e assistenza.