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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 05/12/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 579 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
E
CP_2
RESISTENTE
Oggi 05/12/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv DEL FIACCO ANSELMO il quale si riporta ai suoi atti chiedendo la decisione con accoglimento del ricorso e per l'avv. CLARA CARDAMONE in CP_2 sostituzione dell'avv. BARONE la quale si riporta alla memoria in atti chiedendo il rigetto del ricorso. .
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 579 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico con l'avv. DEL FIACCO ANSELMO ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
( ), elettivamente domiciliato in CORSO FEDERICO II N. 68 C/O CP_2 P.IVA_2
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE
AR ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: Invalidità per esenzione ticket sanitario
CONCLUSIONI : come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
la , chiedendo di accertare lo stato di Controparte_3 invalida civile con permanente riduzione della capacità lavorativa generica al
100%, o quantomeno in misura pari almeno al 67%, ai fini del riconoscimento del suo diritto a beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario.
La L'Aquila rimaneva contumace. Controparte_4
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell , in giudizio, CP_2
l' si costituiva in giudizio ed eccepiva in via preliminare la propria CP_5
carenza di legittimazione passiva nonchè nel merito chiedeva comunque il rigetto del ricorso.
Espletata una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
L'eccezione preliminare dell' è infondata e va respinta. CP_2
La legittimazione passiva dell' discende infatti dall'applicazione del CP_2
DPCM 30.3.07 che, in esecuzione della l. 248/05, ha reso operativo il trasferimento in capo all' delle funzioni in materia di invalidità civile, CP_2
cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Nel merito il CTU dott. ha accertato che il ricorrente è Persona_1
invalido nella misura complessiva del 81% a decorrere dal mese di maggio
2024.
Tali conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate sull'esame della documentazione medica in atti.
Ne consegue che la ricorrente ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dal ticket sanitario.
Le spese di lite, atteso il differimento della decorrenza della prestazione a data successiva alla domanda amministrativa sono compensate nella misura del 50% mentre per il residuo sono poste a carico dell' e liquidate come in CP_2
dispositivo. Le spese di lite sono invece integralmente compensate nei confronti della CP_1
1 in quanto oggetto della causa è la valutazione medica della Commissione
[...]
. CP_2
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
respinta ogni ulteriore eccezione, deduzione o istanza:
- dichiara che il ricorrente è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 81% con decorrenza dal mese di maggio 2024 e ha diritto di ottenere le prestazioni sanitarie con esenzione dalla quota di partecipazione alle spese, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b del DM 1.2.91;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della
[...]
Controparte_3
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore di parte ricorrente CP_2
dichiaratosi antistatario, del 50% delle spese di lite che liquida per la quota in €.
900,00 oltre rimborso spese forfettarie, cassa previdenza ed IVA. Compensa la residua quota del 50%;
- pone le spese di ctu a carico dell' CP_2
Avezzano 5.12.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza