Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 21 agosto 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 aprile 1995 |
Commentari • 11
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Giurisprudenza • 106
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- art. 1 comma 3 D.L. 87/2018·
- art. 4 comma 8 L. 243/1991
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Le universita' e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonche' dei princi'pi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 33 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". - Art. 2. 1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell' articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245 .
Nota all' art. 2 :
- L' art. 6 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) e' cosi' formulato:
"Art. 6 (Universita' non statali). - 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale e' conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.
2. Le universita' non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette universita'. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.
3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle universita' non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliber- ate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione e' prevista nel piano". - Art. 3. 1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.
2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali.
3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.
4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.