Legge 29 luglio 1991, n. 243

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  • 22023 e indicatori per la valutazione periodica di risultati. – QUOTIDIANO LEGALE
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero …

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    Noemi Secci · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 giugno 2022

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 agosto 2012

  • 5Università: la riforma Gelmini è leggeAccesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 18 gennaio 2011
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Giurisprudenza105

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  • 1Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2024, n. 1029
    Provvedimento: N. R.G. 887/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MILANO Sez. Lavoro Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2044/2024, estensore dott. Martini, discussa all'udienza collegiale del 14/11/2024 promossa da: C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VIVIAN CRISTIANA, elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso il difensore APPELLANTE CONTRO (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PESSI ROBERTO e …
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    • giurisprudenza Corte d'Appello di Milano·
    • interpretazione normativa·
    • contributo unificato·
    • spese processuali·
    • prescrizione contributi·
    • equiparazione università statali e non statali·
    • contributo addizionale NASpI·
    • esenzione contributo addizionale·
    • art. 1 comma 3 D.L. 87/2018·
    • art. 4 comma 8 L. 243/1991

  • 2Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/11/2025, n. 9314
    Provvedimento: Pubblicato il 26/11/2025 N. 09314/2025REG.PROV.COLL. N. 01771/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1771 del 2025, proposto dall'Università Telematica “Universitas Mercatorum”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Alfonso Celotto, Flavio Iacovone e Andrea Torino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Università degli Studi di Padova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa …
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    • annullamento delibera·
    • libertà di insegnamento·
    • autorizzazione incarichi esterni·
    • art. 6 legge 240/2010·
    • concorrenza sleale·
    • giurisdizione amministrativa·
    • proporzionalità·
    • discrezionalità amministrativa·
    • conflitto di interessi·
    • università telematiche

  • 3Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7702
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) Alla pubblica udienza del 14.11.2024, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1551/'23 del ruolo generale T R A rapp.to e difeso, in virtà di procura in atti, dagli avv.,ti Parte_1 Alessandro Limatola, Sergio Perugino e Paola Grattieri, presso il cui studio in Napoli alla Via S. Lucia n. 15, elett.te domicilia E in persona del leg. rapp,te Controparte_1 p.t., rappta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Claudio Daniele Mosè …
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    • giurisdizione giudice amministrativo·
    • difetto di giurisdizione·
    • riassunzione giudizio·
    • compensazione spese·
    • D.Lgs. n. 165/2001·
    • pubblico impiego·
    • professore straordinario·
    • art. 1, comma 12, L. 230/2005·
    • enti pubblici non economici

  • 4Trib. Cuneo, sentenza 26/11/2024, n. 568
    Provvedimento: R.G. 446/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE LAVORO Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa in materia previdenziale di primo grado iscritta al n. r.g. 446/2024 promossa da , con sede legale Parte_1 in Bra, Località Pollenzo, piazza Vittorio Emanuele n. 9, codice fiscale , p.iva P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata P.IVA_2 Parte_2 e difesa dagli avv.ti Proff. Roberto Pessi (c.f. ; pec C.F._1 ) e Raffaele Fabozzi (c.f. ; Email_1 C.F._2 pec; …
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    • ripetizione di indebito·
    • università non statali·
    • interessi compensativi·
    • spese processuali·
    • aliquota contributiva·
    • contributi previdenziali·
    • prescrizione·
    • art. 3, comma 9, legge n. 335/1995·
    • rivalutazione monetaria·
    • art. 1, comma 565, legge n. 176/2020

  • 5Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2026, n. 13600
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9784-2025 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CA D'ALOISIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - nonché contro Oggetto CONTRIBUTI PREVIDENZIALI R.G.N. 9784/2025 Ud. 24/02/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 13600 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 10/05/2026 2 UNIVERSITA' DEGLI STUDI SUOR ORSOLA …
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    • art. 4 legge 243/1991·
    • ripetizione indebito contributivo·
    • contributo unificato·
    • aliquota contributiva università non statali·
    • art. 1 comma 565 legge 178/2020·
    • legittimità costituzionale·
    • art. 2 legge 335/1995·
    • compensazione spese lite
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Le universita' e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonche' dei princi'pi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Nota all' art. 1 :
    - L' art. 33 della Costituzione cosi' recita:
    "Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
  • Art. 2. 1. Lo Stato puo' concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla presente legge, alle universita' e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, ai sensi dell' articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245 .
    Nota all' art. 2 :
    - L' art. 6 della legge n. 245/1990 (Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990) e' cosi' formulato:
    "Art. 6 (Universita' non statali). - 1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale e' conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti commissioni parlamentari.
    2. Le universita' non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette universita'. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.
    3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle universita' non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliber- ate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione e' prevista nel piano".
  • Art. 3. 1. L'universita' o l'istituto superiore non statale che intende avvalersi del contributo dello Stato di cui alla presente legge presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", il bilancio preventivo dell'esercizio in corso, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e una relazione sulla struttura e sul funzionamento dell'universita' stessa, con l'indicazione di dati statistici e informativi riguardanti: il numero degli studenti; le facolta', i corsi di laurea, le scuole, i corsi di dottorato di ricerca, i dipartimenti e gli istituti; l'organico del personale docente e non docente; la dotazione di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; la consistenza e il grado di disponibilita' delle strutture immobiliari adibite alle attivita' universitarie; le condizioni finanziarie con specificazione delle entrate derivanti dalle tasse e dai contributi studenteschi.
    2. Il Ministro puo' chiedere al rettore dell'universita' chiarimenti sui dati forniti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il Ministro puo' inoltre disporre ispezioni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla presente legge e dichiarati dalle universita' o istituti superiori non statali.
    3. Il contributo da assegnare a ciascuna universita' e' determinato sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto degli elementi di cui al comma 1, stabiliti con apposito decreto del Ministro. Ogni universita' riserva una quota del contributo statale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, mediante borse di studio o forme di esenzione dal pagamento di tasse e contributi studenteschi.
    4. Il Ministro riferisce al Parlamento annualmente sui criteri e le procedure adottate nell'erogazione dei contributi.