Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 14/01/2026, n. 520
CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'intimazione per omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e di tutti gli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto che, per alcune cartelle, non sia stata provata l'avvenuta notifica o che la documentazione fosse incompleta. In particolare, per la cartella n. 097 2016 00657349 86 000 e la n. 097 2021 0034503372 000, il deposito presso la casa comunale manca della prova della ricezione o spedizione della raccomandata informativa. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione impugnata per prescrizione della pretesa impositiva

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione triennale per le tasse automobilistiche relative agli anni 2014, 2015 e 2017 non fosse maturata alla data della notifica dell'intimazione. Ha inoltre considerato le sospensioni legali dei termini di prescrizione (periodo 27/12/2013 - 16/06/2014 e periodo 21/02/2020 - 31/12/2021). La prescrizione decennale per il canone TV dell'anno 2015 non era maturata.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme pretese a titolo di sanzioni, interessi ed altri oneri

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato per le cartelle non annullate.

  • Accolto
    Mancata notifica cartella n. 097 2016 00657349 86 000 (Tassa Automobilistica 2013)

    Il deposito presso la casa comunale manca della prova della ricezione da parte del destinatario o quanto meno della spedizione della raccomandata informativa.

  • Accolto
    Mancata notifica cartella n. 097 2021 0034503372 000 (Tassa Automobilistica 2018)

    Il deposito presso la casa comunale manca della prova della ricezione da parte del destinatario o quanto meno della spedizione della raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Prescrizione Tassa Automobilistica 2014, 2015, 2017

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione triennale non fosse maturata, considerando le sospensioni legali dei termini di riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione Canone TV 2015

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione decennale non fosse maturata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 14/01/2026, n. 520
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 520
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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