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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 14/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18898/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2016 00657349 86 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 0102864533 000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0090745707 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0198366317 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0015504625 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0016743225 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0034503372 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10097/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato, in data 11/11/2024, dinanzi a questa Corte l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90869316 57 000 notificata in data 17 settembre 2024 dalla Agenzia Delle Entrate
- Riscossione al fine di riscuotere un asserito credito pari alla somma di € 14.409,30.
L'atto impugnato intima il pagamento di n. 21 cartelle esattoriali di cui 14 riferite sia a sanzioni amministrative e quote contributo refezione scolastica e 7 a tasse automobilistiche e canone RAI.
In particolare la parte oggetto del presente giudizio, nei confronti della REGIONE LAZIO, dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Territoriale di Torino 1, e dell'AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE, si riferisce alle seguenti sette cartelle, per l'importo pari ad € 1.527,80, oltre sanzioni e maggiorazioni e così per una somma complessiva di € 1.999,45:
1. la n. 097 2016 00657349 86 000 (la n. 10 dell'intimazione), asseritamente notificata in data 15.11.2016 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento delle tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2013;
2. la n. 097 2016 0102864533 000 (la n. 11 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 31.08.2016 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento del registro canoni e radioaudizioni circolari per l'anno
2015;
3. la n. 097 2017 0090745707 000 (la n. 15 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 30.08.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2014;
4. la n. 097 2017 0198366317 000 (la n. 17 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 10.01.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2015;
5. la n. 097 2019 0015504625 000 (la n. 18 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017;
6. la n. 097 2020 0016743225 000 (la n. 19 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017;
7. la n. 097 2021 0034503372 000 (la n. 20 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 21.08.2023 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2018.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-NULLITA' DELL'INTIMAZIONE PER OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE
E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI;
-NULLITA' DELL'INTIMAZIONE IMPUGNATA PER PRESCRIZIONE DELLA PRETESA IMPOSITIVA;
-ILLEGITTIMITA' DELLE SOMMA PRETESE A TITOLO DI SANZIONI, INTERESSI ED ALTRI ONERI.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
-B) Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito: -IN VIA PREGIUDIZIALE
ED ASSORBENTE l'INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT.19, COMMA 3, E 21 D.
LGS.546/92 DELLE ECCEZIONI PROPOSTE A CARICO DELLE CARTELLE SOTTESE IN QUANTO
DIVENUTE DEFINITIVE A SEGUITO DI REGOLARI E NON TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATE
NOTIFICHE DELLE CARTELLE E DI SUCCESSIVI ATTI DI RISCOSSIONE secondo il comma 3 dell'art.19 del D.Lgs.546/92, nonché la REGOLARITA DELLA PROCEDURA ESATTORIALE le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento come risulta sia dall'estratto ruolo depositato che dalle relate di notifica e documentazione che si allegano interrompendo la prescrizione.
-ha inoltre eccepito che l'intervento normativo Legge 147/2013 "Legge di Stabilità per il 2014" ha inciso decisamente sul computo dei termini della prescrizione estintiva riferita all'attività di riscossione ed in particolare al caso che ci occupa. Infatti con tale legge di stabilità, al comma 623 dell'articolo unico, è stata prevista la sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, fino a tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso fino a tutto il 15 giugno 2014 per effetto del DL 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 in G.U. 05/05/2014. Pertanto ai fini della sospensione della prescrizione si deve considerare il periodo di sospensione dal 01/01/2014 - al 15/06/2014 ai fini del computo dei termini di prescrizione per legge. Ciò significa che il periodo dal 1 gennaio 2014 al
15 giugno 2014 non dovrà essere computato ai fini della decorrenza della prescrizione ..
-ha evidenziato che le cartelle impugnate hanno acquistato la valenza di titolo esecutivo e come tale la sua esecutorietà ha la durata di dieci anni e ha fatto rimerimento al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale all'irretrattabilita' del credito censito nella cartella di pagamento non opposta si applicherebbero gli effetti dell'art 2953 c.c. Secondo tale impostazione, dal cd passaggio in giudicato della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti (debenza della pretesa ) in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Difatti la sentenza 4388/2014
Cass. ha statuito che una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell' opposizione alla cartella esattoriale, non e' piu' soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione e ciò che può prescriversi e' soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo cosi definitivamente formatosi, in difetto di diverse disposizioni (in sostanziale conformita' a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art 2953 c.c la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
25790 del 10 dicembre 2009 ne ha affermato il principio di diritto , trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art 2946 cc (Sent Cass 17051/2014)).
-B.1) Si è ritualmente costituita la Regione Lazio che ha rappresentato la correttezza dell'attività svolta ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento per la parte afferente alle cartelle di pagamento n.
09720160065734986000, n. 09720170090745707000, n. 09720190015504625000 e n. 09720200016743225000, emesse per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale, per le annualità 2013, 2014, 2016 e 2017, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1 e Targa_2.
-Ha eccepito che le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Si eccepisce, pertanto, che non avendo provveduto ad impugnare nei termini di legge le cartelle di pagamento, tali atti sono diventati definitivi, pertanto, parte ricorrente non può formulare avverso gli atti impugnati, eccezioni attinenti alle cartelle, fra cui la prescrizione, che poteva essere validamente proposta mediante l'impugnazione di tali atti effettuata nei termini di legge.
Ha chiesto pertanto: “l'inammissibilità o in mancanza, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese”.
-B.2) Si è costituita con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 1 di Torino con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n.° 09720160102864533 che veicola un ruolo che interessa debiti maturati per l'omesso versamento dell'Imposta Canone di abbonamento alla Televisione (unica imposta di competenza di quest'Ufficio esponente) nell'anno 2015. Quest'Ente impositore scrivente risponde esclusivamente dell'attività svolta prima della notifica della cartella esattoriale impugnata in quanto, per tutto ciò che riguarda i vizi propri, la notifica ed il post notifica della cartella e degli atti esecutivi successivi alla cartella emessa (ovvero intimazioni di pagamento, ecc.), ne risponde in via esclusiva l'Agente della
Riscossione.
- Ha riepilogato la materia della riscossione mediante ruolo dell'imposta canone televisivo che è regolata dalle seguenti fonti legislative: • D.P.R. del 29/9/1973, n.° 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); • D.Lgs. del 26/2/1999, n.° 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28/9/1998, n.° 337); • D.Lgs. del 13/4/1999, n.° 112 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla L. 28/9/1998, n.° 337); • D.Lgs. del
27/4/2001, n.° 193 (Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 26/2/1999, n.° 46 e del
13/4/1999, n.° 112, in materia di Riordino della disciplina relativa alla riscossione), ma non dal D.P.R. del 29/9/1973, n.° 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Tanto premesso ha chiesto in via principale, nel merito, dichiarare infondati i motivi del ricorso condannando la medesima al pagamento delle morosità maturate e richieste da questa Direzione Provinciale I di Torino –
Ufficio Canone TV resistente con la cartella di pagamento n.° 09720160102864533 emessa per l'anno 2015 in quanto non prescritte. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio
C) All'udienza del giorno 16.10.2025 la parte ricorrente presente ha contestato tutte le relate di notifica depositate dall'amministrazione insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica di atti prodromici sottesi all'intimazione di pagamento impugnata era onere della parte resistente provare l'avvenuta notificazione di tali atti.
A seguito dell'impugnativa l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato le relate di notifica relative alle seguenti cartelle sottese di cui all'elenco citato:
2. la n. 097 2016 0102864533 000 (la n. 11 dell'intimazione) notificata in data 31.08.2016 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento del registro canoni e radioaudizioni circolari per l'anno 2015;
3. la n. 097 2017 0090745707 000 (la n. 15 dell'intimazione) notificata in data 30.08.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2014;
4. la n. 097 2017 0198366317 000 (la n. 17 dell'intimazione) notificata in data 10.01.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2015;
5. la n. 097 2019 0015504625 000 (la n. 18 dell'intimazione) notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017;
6. la n. 097 2020 0016743225 000 (la n. 19 dell'intimazione) notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017.
Risulta invece parzialmente documentato il perfezionamento dell'iter notificatorio delle cartelle di cui al nr.
1 dell'elenco n. 097 2016 00657349 86 000 (la n. 10 dell'intimazione) e di cui al nr. 7 dell'elenco n. 097
2021 0034503372 000 (la n. 20 dell'intimazione) in quanto il deposito presso la casa comunale manca della prova della ricezione da parte del destinatario o quanto meno della spedizione della raccomandata informativa.
Secondo i principi sanciti dall'articolo 2697 c.c. e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. sentenza n. 10012 dep. 15.04.2021; Cass., 1144/2018, in conformità Cass. Sez UU., 5791/2008).
- Nel merito, con riferimento all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi all'atto impugnato notificato il
17.9.2024 si osserva quanto segue. -La prescrizione triennale del credito relativa alla tassa automobilistica 2014, 2015 e 2017 di cui alle relative cartelle fino alla data di notifica delle cartelle, come sopra, e fino alla succesiva data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta maturata.
Nel decorso del termine di prescrizione triennale (tassa automobilistica) e decennale (canone abbonamento televisione) si inseriscono le sospensioni che si ricollegano al più generale principio sancito dall'art. 2935
c.c., secondo il quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono calcolati tenendo conto della “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione allineata alla sospensione legale dei termini decadenziali e di prescrizione:
- una prima sospensione della riscossione dei carichi disposta ex lege per il periodo intercorrente tra il 27 dicembre 2013 e il 16 giugno 2014, per un totale di 166 giorni (art. 1 commi 618 – 623 della Legge di stabilità
2014 ex Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e successive proroghe fino al 15 giugno 2014).
-un secondo periodo di sospensione ex lege intervenuto in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-1, dal 21.02.2020 al 31.12.2021 ex art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto nella lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, del
DL n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni.
- La prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 C.C. a cui è soggetto il canone di abbonamento alla televisione per l'anno 2015 di cui alla cartella n. 09720160102864533 (la n. 11 dell'intimazione) non era maturata alla data di notifica della cartella il 31/08/2016 e alla successiva data di notifica il 17.09.2024 dell'intimazione di pagamento impugnata, come eccepito dall'Agenzia delle Entrate Dir Prov 1 di Torino.
-5) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti assorbiti e non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per l'effetto per quanto sopra il ricorso va accolto parzialmente con riferimento alla tassa automobilistica a.
i. 2013 cartella n. 097 2016 00657349 86 000 (la n. 10 dell'intimazione) e alla tassa automobilistica a.i.
2018 cartella n. 097 2021 0034503372 000 (la n. 20 dell'intimazione).
Viene confermata la legittimità dell'atto impugnato per il resto.
-6) In considerazione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate (Cass., Sez.
III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla cartella n. 097 2016 00657349 86 000 relativa alla tassa automobilistica a.i.
2013 e alla cartella n. 097 2021 0034503372 000 relativa alla tassa automobilistica a.i. 2018.
Respinge per il resto.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 16.10.2025
Il giudice (TA MA)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18898/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso dp.1torino@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097202490876931657 BOLLO 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2016 00657349 86 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2016 0102864533 000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0090745707 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2017 0198366317 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2019 0015504625 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2020 0016743225 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2021 0034503372 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10097/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato, in data 11/11/2024, dinanzi a questa Corte l'intimazione di pagamento n. 097 2024 90869316 57 000 notificata in data 17 settembre 2024 dalla Agenzia Delle Entrate
- Riscossione al fine di riscuotere un asserito credito pari alla somma di € 14.409,30.
L'atto impugnato intima il pagamento di n. 21 cartelle esattoriali di cui 14 riferite sia a sanzioni amministrative e quote contributo refezione scolastica e 7 a tasse automobilistiche e canone RAI.
In particolare la parte oggetto del presente giudizio, nei confronti della REGIONE LAZIO, dell'AGENZIA
DELLE ENTRATE – Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Territoriale di Torino 1, e dell'AGENZIA DELLE
ENTRATE - RISCOSSIONE, si riferisce alle seguenti sette cartelle, per l'importo pari ad € 1.527,80, oltre sanzioni e maggiorazioni e così per una somma complessiva di € 1.999,45:
1. la n. 097 2016 00657349 86 000 (la n. 10 dell'intimazione), asseritamente notificata in data 15.11.2016 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento delle tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2013;
2. la n. 097 2016 0102864533 000 (la n. 11 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 31.08.2016 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento del registro canoni e radioaudizioni circolari per l'anno
2015;
3. la n. 097 2017 0090745707 000 (la n. 15 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 30.08.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2014;
4. la n. 097 2017 0198366317 000 (la n. 17 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 10.01.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2015;
5. la n. 097 2019 0015504625 000 (la n. 18 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017;
6. la n. 097 2020 0016743225 000 (la n. 19 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017;
7. la n. 097 2021 0034503372 000 (la n. 20 dell'intimazione) asseritamente notificata in data 21.08.2023 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2018.
-A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
-NULLITA' DELL'INTIMAZIONE PER OMESSA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO SOTTESE
E DI TUTTI GLI ATTI PRODROMICI;
-NULLITA' DELL'INTIMAZIONE IMPUGNATA PER PRESCRIZIONE DELLA PRETESA IMPOSITIVA;
-ILLEGITTIMITA' DELLE SOMMA PRETESE A TITOLO DI SANZIONI, INTERESSI ED ALTRI ONERI.
Tanto premesso ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese.
-B) Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito: -IN VIA PREGIUDIZIALE
ED ASSORBENTE l'INAMMISSIBILITÀ PER TARDIVITA' AI SENSI DEGLI ARTT.19, COMMA 3, E 21 D.
LGS.546/92 DELLE ECCEZIONI PROPOSTE A CARICO DELLE CARTELLE SOTTESE IN QUANTO
DIVENUTE DEFINITIVE A SEGUITO DI REGOLARI E NON TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATE
NOTIFICHE DELLE CARTELLE E DI SUCCESSIVI ATTI DI RISCOSSIONE secondo il comma 3 dell'art.19 del D.Lgs.546/92, nonché la REGOLARITA DELLA PROCEDURA ESATTORIALE le cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione di pagamento come risulta sia dall'estratto ruolo depositato che dalle relate di notifica e documentazione che si allegano interrompendo la prescrizione.
-ha inoltre eccepito che l'intervento normativo Legge 147/2013 "Legge di Stabilità per il 2014" ha inciso decisamente sul computo dei termini della prescrizione estintiva riferita all'attività di riscossione ed in particolare al caso che ci occupa. Infatti con tale legge di stabilità, al comma 623 dell'articolo unico, è stata prevista la sospensione della riscossione, e dei termini prescrizionali, fino a tutto il 15 marzo 2014, con decorrenza 1° gennaio 2014. Detto termine è stato successivamente esteso fino a tutto il 15 giugno 2014 per effetto del DL 16/2014, convertito in Legge n. 68 del 02/05/2014 in G.U. 05/05/2014. Pertanto ai fini della sospensione della prescrizione si deve considerare il periodo di sospensione dal 01/01/2014 - al 15/06/2014 ai fini del computo dei termini di prescrizione per legge. Ciò significa che il periodo dal 1 gennaio 2014 al
15 giugno 2014 non dovrà essere computato ai fini della decorrenza della prescrizione ..
-ha evidenziato che le cartelle impugnate hanno acquistato la valenza di titolo esecutivo e come tale la sua esecutorietà ha la durata di dieci anni e ha fatto rimerimento al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale all'irretrattabilita' del credito censito nella cartella di pagamento non opposta si applicherebbero gli effetti dell'art 2953 c.c. Secondo tale impostazione, dal cd passaggio in giudicato della cartella esattoriale, discenderebbe la trasformazione della prescrizione propria dei crediti (debenza della pretesa ) in quella ordinaria, indipendentemente dalla natura degli stessi. Difatti la sentenza 4388/2014
Cass. ha statuito che una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell' opposizione alla cartella esattoriale, non e' piu' soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione e ciò che può prescriversi e' soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo cosi definitivamente formatosi, in difetto di diverse disposizioni (in sostanziale conformita' a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art 2953 c.c la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
25790 del 10 dicembre 2009 ne ha affermato il principio di diritto , trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art 2946 cc (Sent Cass 17051/2014)).
-B.1) Si è ritualmente costituita la Regione Lazio che ha rappresentato la correttezza dell'attività svolta ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento per la parte afferente alle cartelle di pagamento n.
09720160065734986000, n. 09720170090745707000, n. 09720190015504625000 e n. 09720200016743225000, emesse per il Recupero della Tassa Automobilistica Regionale, per le annualità 2013, 2014, 2016 e 2017, con riferimento ai Veicoli Targati Targa_1 e Targa_2.
-Ha eccepito che le cartelle di pagamento sono state correttamente notificate ai sensi della L. R. n. 12/2011 art. 1, comma 85, secondo cui in relazione alla tassa automobilistica, le sanzioni per omissione, totale o parziale, del versamento della tassa, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione delle medesime tramite avviso di accertamento. Si eccepisce, pertanto, che non avendo provveduto ad impugnare nei termini di legge le cartelle di pagamento, tali atti sono diventati definitivi, pertanto, parte ricorrente non può formulare avverso gli atti impugnati, eccezioni attinenti alle cartelle, fra cui la prescrizione, che poteva essere validamente proposta mediante l'impugnazione di tali atti effettuata nei termini di legge.
Ha chiesto pertanto: “l'inammissibilità o in mancanza, il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria delle spese”.
-B.2) Si è costituita con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale 1 di Torino con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n.° 09720160102864533 che veicola un ruolo che interessa debiti maturati per l'omesso versamento dell'Imposta Canone di abbonamento alla Televisione (unica imposta di competenza di quest'Ufficio esponente) nell'anno 2015. Quest'Ente impositore scrivente risponde esclusivamente dell'attività svolta prima della notifica della cartella esattoriale impugnata in quanto, per tutto ciò che riguarda i vizi propri, la notifica ed il post notifica della cartella e degli atti esecutivi successivi alla cartella emessa (ovvero intimazioni di pagamento, ecc.), ne risponde in via esclusiva l'Agente della
Riscossione.
- Ha riepilogato la materia della riscossione mediante ruolo dell'imposta canone televisivo che è regolata dalle seguenti fonti legislative: • D.P.R. del 29/9/1973, n.° 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); • D.Lgs. del 26/2/1999, n.° 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della L. 28/9/1998, n.° 337); • D.Lgs. del 13/4/1999, n.° 112 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla L. 28/9/1998, n.° 337); • D.Lgs. del
27/4/2001, n.° 193 (Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi del 26/2/1999, n.° 46 e del
13/4/1999, n.° 112, in materia di Riordino della disciplina relativa alla riscossione), ma non dal D.P.R. del 29/9/1973, n.° 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).
Tanto premesso ha chiesto in via principale, nel merito, dichiarare infondati i motivi del ricorso condannando la medesima al pagamento delle morosità maturate e richieste da questa Direzione Provinciale I di Torino –
Ufficio Canone TV resistente con la cartella di pagamento n.° 09720160102864533 emessa per l'anno 2015 in quanto non prescritte. Con vittoria delle spese e competenze di giudizio
C) All'udienza del giorno 16.10.2025 la parte ricorrente presente ha contestato tutte le relate di notifica depositate dall'amministrazione insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.10.2025 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte dell'allegazione della ricorrente di non aver ricevuto alcuna notifica di atti prodromici sottesi all'intimazione di pagamento impugnata era onere della parte resistente provare l'avvenuta notificazione di tali atti.
A seguito dell'impugnativa l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato le relate di notifica relative alle seguenti cartelle sottese di cui all'elenco citato:
2. la n. 097 2016 0102864533 000 (la n. 11 dell'intimazione) notificata in data 31.08.2016 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento del registro canoni e radioaudizioni circolari per l'anno 2015;
3. la n. 097 2017 0090745707 000 (la n. 15 dell'intimazione) notificata in data 30.08.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2014;
4. la n. 097 2017 0198366317 000 (la n. 17 dell'intimazione) notificata in data 10.01.2018 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2015;
5. la n. 097 2019 0015504625 000 (la n. 18 dell'intimazione) notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017;
6. la n. 097 2020 0016743225 000 (la n. 19 dell'intimazione) notificata in data 3.09.2021 ed emessa sul presupposto dell'omesso versamento di tasse automobilistiche ex art. 17 Legge n. 449/97 per l'anno 2017.
Risulta invece parzialmente documentato il perfezionamento dell'iter notificatorio delle cartelle di cui al nr.
1 dell'elenco n. 097 2016 00657349 86 000 (la n. 10 dell'intimazione) e di cui al nr. 7 dell'elenco n. 097
2021 0034503372 000 (la n. 20 dell'intimazione) in quanto il deposito presso la casa comunale manca della prova della ricezione da parte del destinatario o quanto meno della spedizione della raccomandata informativa.
Secondo i principi sanciti dall'articolo 2697 c.c. e secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione in materia di riscossione, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. SS.UU. sentenza n. 10012 dep. 15.04.2021; Cass., 1144/2018, in conformità Cass. Sez UU., 5791/2008).
- Nel merito, con riferimento all'eccepita prescrizione dei crediti sottesi all'atto impugnato notificato il
17.9.2024 si osserva quanto segue. -La prescrizione triennale del credito relativa alla tassa automobilistica 2014, 2015 e 2017 di cui alle relative cartelle fino alla data di notifica delle cartelle, come sopra, e fino alla succesiva data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non risulta maturata.
Nel decorso del termine di prescrizione triennale (tassa automobilistica) e decennale (canone abbonamento televisione) si inseriscono le sospensioni che si ricollegano al più generale principio sancito dall'art. 2935
c.c., secondo il quale l'avvio e lo svolgersi della prescrizione sono calcolati tenendo conto della “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione allineata alla sospensione legale dei termini decadenziali e di prescrizione:
- una prima sospensione della riscossione dei carichi disposta ex lege per il periodo intercorrente tra il 27 dicembre 2013 e il 16 giugno 2014, per un totale di 166 giorni (art. 1 commi 618 – 623 della Legge di stabilità
2014 ex Legge 27.12.2013 n. 147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e successive proroghe fino al 15 giugno 2014).
-un secondo periodo di sospensione ex lege intervenuto in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-1, dal 21.02.2020 al 31.12.2021 ex art. 68 del DL n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto disposto nella lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, del
DL n. 18/2020 e successive modifiche e integrazioni.
- La prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 C.C. a cui è soggetto il canone di abbonamento alla televisione per l'anno 2015 di cui alla cartella n. 09720160102864533 (la n. 11 dell'intimazione) non era maturata alla data di notifica della cartella il 31/08/2016 e alla successiva data di notifica il 17.09.2024 dell'intimazione di pagamento impugnata, come eccepito dall'Agenzia delle Entrate Dir Prov 1 di Torino.
-5) Conclusivamente, le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al giudice, essendo stati toccati gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti assorbiti e non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Per l'effetto per quanto sopra il ricorso va accolto parzialmente con riferimento alla tassa automobilistica a.
i. 2013 cartella n. 097 2016 00657349 86 000 (la n. 10 dell'intimazione) e alla tassa automobilistica a.i.
2018 cartella n. 097 2021 0034503372 000 (la n. 20 dell'intimazione).
Viene confermata la legittimità dell'atto impugnato per il resto.
-6) In considerazione della parziale soccombenza, le spese di lite possono essere compensate (Cass., Sez.
III, 24 ottobre 2018, n. 26918; 23 gennaio 2018, n. 1572).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla cartella n. 097 2016 00657349 86 000 relativa alla tassa automobilistica a.i.
2013 e alla cartella n. 097 2021 0034503372 000 relativa alla tassa automobilistica a.i. 2018.
Respinge per il resto.
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il giorno 16.10.2025
Il giudice (TA MA)