Articolo 26 della Legge 25 novembre 1962, n. 1684
Articolo 25Articolo 27
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22 dicembre 1962
Art. 26. Autorizzazione per l'inizio dei lavori

Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle localita' sismiche non si possono iniziare lavori senza civile competente.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo al rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.
I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi delle norme vigenti.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1962
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