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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8586/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Maria Serena Ingrassia, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: revoca della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione
Europea.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 26 novembre 2025 e memoria del depositata Controparte_2
telematicamente il 30 gennaio 2025
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 4 luglio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/2024/Cont. Civ.”, emesso il 2 1 aprile 2024 e notificato in data 17 aprile 2024, con cui il Questore di Palermo ha revocato la Carta di Soggiorno per congiunti UE n. allo stesso rilasciata in Nume_1
data 5 settembre 2012 in qualità di genitore del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a . CP_1
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto: di vivere in Italia dal
1990; di avere ottenuto in data 5 settembre 2012 il rilascio della Carta di Soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea in quanto padre del predetto cittadino italiano;
di avere, sin dal 2001, una relazione affettiva stabile con Persona_1 la cittadina italiana con la quale convive dal 2011 ed ha contratto Persona_2
matrimonio il 27 dicembre 2024; di avere ricevuto in data 17 aprile 2024 la notifica del provvedimento impugnato con cui il Questore di Palermo – a seguito di un nuovo esame effettuato sulla posizione del ricorrente - ha provveduto a revocare la Carta di
Soggiorno per Familiari di Cittadini dell'Unione Europea in considerazione della sua asserita pericolosità sociale desumibile dai precedenti penali dello stesso ivi elencati.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della determinazione impugnata per violazione degli artt. 14, comma 2 e 17 del D. Lgs. n. 30/2007, artt. 5, comma 5 e 9 del
D. Lgs. n. 286/1998 e art. 16 del D.P.R n. 394/1999, dolendosi del fatto che l'Amministrazione resistente abbia proceduto alla contestata revoca sulla base di precedenti penali risalenti nel tempo, alcuni già sussistenti al momento del rilascio del titolo revocato e non ritenuti al tempo ostativi, senza valutare – di
contro
- la situazione familiare dello stesso, la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e le sue condizioni di salute.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del proprio diritto al rilascio della Carta di Soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea ovvero la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei ex art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007 o, in subordine, di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelarlo dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
2 In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Si rileva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs 30/07 - il familiare di un cittadino dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. Il successivo art. 17, comma 1, a sua volta, prevede che ai familiari di un cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
Trattasi del titolo di soggiorno rilasciato all'odierno ricorrente nel 2012, della cui revoca si discute nel presente giudizio.
Quanto alle limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno, un'apposita disciplina
è contenuta nell'art. 20 del citato d.lgs. 30/07 il quale, al comma 1, prevede che, salvi i casi di allontanamento previsti dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
L'art. 9, comma 4, del d.lgs 286/98, a sua volta, prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, aggiungendo che nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
3 dall'articolo 381 del medesimo codice. La predetta norma precisa, inoltre, che ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del predetto permesso di soggiorno il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Analogamente l'art. 19 del d.lgs. 286/98 prevede, in linea generale, l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, facendo, tuttavia, salvi i casi di cui all'art. 13 comma 1 che, a sua volta, richiama i motivi di “ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”.
Tali disposizioni vanno ricollegate a quanto previsto dagli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del medesimo d.lgs. 286/98.
Si rileva, al riguardo, che – per espressa previsione del citato art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98 - non è ammesso in Italia, tra gli altri, lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
L'art. 5, comma 5, del medesimo d.lgs. 286/98, a sua volta, prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Alla luce del complesso quadro normativo prospettato, ai fini di valutare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il mantenimento del permesso di soggiorno revocato, occorre procedere ad un bilanciamento tra la pericolosità sociale del richiedente e l'esigenza di salvaguardia della vita privata e familiare dello stesso, tenuto conto degli indici normativamente indicati, fermo restando che la valutazione della pericolosità sociale deve essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente medesimo, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico (cfr. Cass. civ. n. 19337/2016).
4 Orbene, il ricorrente– come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e dal certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti – durante la sua lunga permanenza in Italia è stato condannato in via definitiva per plurimi reati.
Dalla banca dati del casellario giudiziale, in particolare, risultano emessi nei suoi confronti i seguenti provvedimenti irrevocabili:
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del
Tribunale di Palermo del 15 maggio 1997 per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato (art. 81 c.p. art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 – circostanza ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990);
- sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del
5 giugno 2001 per il reato di ricettazione (art 648 c.p.);
- sentenza di condanna del Tribunale di Palermo del 2 aprile 2002 per il reato di ricettazione (art. 648 c.p. – circostanza art. 62 bis c.p.);
- sentenza di condanna del Tribunale di Palermo del 30 aprile 2007 per il reato di falsa dichiarazione sulla identità propria (art. 496 c.p.);
- sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese del 28 febbraio 2017 per il reato di furto (art. 624 c.p. – circostanze ex art. 625 ultimo comma c.p. in relazione art. 625 n. 2 c.p. e art. 625 n. 7 c.p. – recidiva art. 99, comma 4, 2^ ipotesi, c.p.);
- sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo del 15 maggio 2021, a conferma della sentenza emessa il 12 giugno 2020 dal Tribunale in composizione collegiale di Termini Imerese, per i reati di rapina (art. 628, comma 2 c.p. – circostanza ex art. 628, comma 3, n. 3 bis c.p. – recidiva art 99 comma 4 2^ ipotesi c.p.) e lesione personale continuato (artt. 81, 582 c.p. – circostanze art. 585 comma 1
c.p., art 585 comma 2 c.p., art. 576 n.1 c.p. – in relazione art. 61 n. 2 c.p. – recidiva art
99 comma 4 2^ ipotesi c.p. – reiterata specifica).
E', peraltro, incontestato che – come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato - il ricorrente sia stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'Avviso
Orale emesso dalla Questura di il 13 luglio 2017, ai sensi degli artt. 1 e 3 del CP_1
d.lgs. 159/2011, in quanto gravato dai pregiudizi di Polizia e giudiziari che lo collocavano nella categoria dei soggetti di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011, ossia
5 abitualmente dediti a traffici delittuosi nonché alla commissione dei reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica o che vivono anche in parte con i proventi di attività delittuose.
Orbene, nel caso di specie, alcuni dei reati per cui il ricorrente è stato condannato rientrano nel novero dei c.d. reati ostativi di cui al suindicato art. 4 in merito ai quali la valutazione sulla pericolosità sociale ai fini che qui interessano è stata già compiuta dal legislatore.
Non c'è dubbio, in ogni caso, che i reati già accertati in via definitiva siano gravi, reiterati e certamente sintomatici della pericolosità sociale del reo, nonché indice - in virtù della natura e frequenza - di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato con la conseguenza che risultano integrate tutte le condizioni richieste per rifiutare allo straniero l'ingresso nel territorio italiano ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, e conseguentemente, per denegarne la permanenza a qualsiasi titolo, giusto il disposto del successivo art. 5, comma 5.
Alcuni di detti reati, d'altronde, rientrano pure tra quelli citati dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/98 ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero.
Né rileva al fine di escludere la legittimità della contestata revoca il fatto che alcune condotte illecite fossero già state poste in essere al momento del rilascio del permesso di soggiorno revocato.
Alcune delle sentenze di condanne sono state emesse, infatti, in data successiva al rilascio del permesso di soggiorno revocato, il che giustifica la rivalutazione della situazione individuale del ricorrente e la decisione dell'Amministrazione di pervenire successivamente alla revoca del titolo di soggiorno in precedenza rilasciato.
Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, in particolare, si evince che gran parte delle condotte delittuose (quali furto, rapina e lesioni personali) sono state compiute proprio dopo il rilascio del permesso di soggiorno revocato, circostanza che rafforza il disvalore delle condotte poste in essere in quanto è indicativa del fatto che il ricorrente ha continuato a delinquere anche dopo tanti anni di permanenza in
Italia e dopo il rilascio di un titolo che gli consentiva di vivere regolarmente in Italia,
6 così dimostrando una perdurante propensione alla violazione delle regole dello Stato
e della civile convivenza.
La concreta e persistente pericolosità sociale del ricorrente trova, d'altronde conferma, nell'ordinanza n. 2023/6059 SIUS del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo del 12 dicembre 2023 che - come riportato nel provvedimento impugnato e non contestato dal ricorrente – pur ammettendo il ricorrente alla detenzione domiciliare in considerazione delle sue condizioni di salute, ha escluso “i presupposti per la concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ed infatti, il non trascurabile allarme sociale dei fatti posti a fondamento della condanna e l'epoca recente della pendenza giudiziaria da cui risulta gravato lo stesso mettono in evidenza una residua pericolosità della personalità dell'interessato. Inoltre non risultano elementi pregnanti dai quali desumere che il condannato abbia intrapreso un percorso di rivisitazione critica nei confronti delle vicende giudiziarie di cui si è reso protagonista che vada oltre una semplice assunzione di responsabilità”.
A quanto detto si aggiunge che non vi è prova che il ricorrente, nonostante la lunga permanenza in Italia, si sia integrato nel contesto sociale-lavorativo italiano, svolgendo regolare attività lavorativa da cui trarre in via autonoma lecite fonti di sostentamento. In atti, invero, si evince solo una dichiarazione scritta della moglie – ex se priva di rilevanza probatoria – in cui la stessa afferma di mantenere il ricorrente con la propria pensione sociale.
Nessuna attività di studio, formazione o lavorativa del ricorrente volta a dimostrarne il serio sforzo di integrazione nella realtà sociale risulta documentata in oltre 30 anni di permanenza in Italia.
Avuto riguardo alla complessiva suesposta valutazione di pericolosità sociale e di scarsa integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del ricorrente, si ritengono, pertanto, senza dubbio prevalenti le esigenze di tutela della pubblica sicurezza rispetto alla tutela dei vincoli familiari che vengono in rilievo nel caso di specie ed al conseguente diritto all'unità familiare reclamato dal ricorrente medesimo, senza che rilevi in senso contrario neppure la sua lunga permanenza in Italia.
Del resto, l'esistenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del 7 permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano.
Si rileva, in proposito, che il ricorrente ha continuato a delinquere anche dopo l'inizio (nel 2001) della relazione sentimentale e della successiva convivenza con l'attuale moglie sposata il 27 dicembre 2024 e che il figlio nato nel 1991 in Italia è ormai da tempo maggiorenne e non convive con il ricorrente.
3. Né, alla luce delle circostanze esposte e di quanto allegato e documentato, si ravvisano i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente di altro permesso di soggiorno - neppure specificamente indicato in ricorso - diverso da quello richiesto in via principale.
Quanto, infine, alle condizioni di salute del ricorrente, si osserva che nella nota del
26 novembre 2024 della Questura di Palermo allegata alla memoria di costituzione del Ministero dell'Interno si fa riferimento all'intervenuto avvio da parte del ricorrente di un procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs 286/1998, il cui eventuale esito negativo andrà impugnato nei tempi e modi previsti dalla legge.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri vigenti, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Controparte_2
delle spese processuali che si liquidano in euro 1.600,00 per compenso, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso nonché accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in data 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Flavia Coppola
8 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Flavia Coppola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8586/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Maria Serena Ingrassia, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
RESISTENTE
OGGETTO: revoca della carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione
Europea.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate telematicamente da parte ricorrente il 26 novembre 2025 e memoria del depositata Controparte_2
telematicamente il 30 gennaio 2025
*****
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 4 luglio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat.A.12/2024/Cont. Civ.”, emesso il 2 1 aprile 2024 e notificato in data 17 aprile 2024, con cui il Questore di Palermo ha revocato la Carta di Soggiorno per congiunti UE n. allo stesso rilasciata in Nume_1
data 5 settembre 2012 in qualità di genitore del cittadino italiano Persona_1 nato il [...] a . CP_1
A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente ha esposto: di vivere in Italia dal
1990; di avere ottenuto in data 5 settembre 2012 il rilascio della Carta di Soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea in quanto padre del predetto cittadino italiano;
di avere, sin dal 2001, una relazione affettiva stabile con Persona_1 la cittadina italiana con la quale convive dal 2011 ed ha contratto Persona_2
matrimonio il 27 dicembre 2024; di avere ricevuto in data 17 aprile 2024 la notifica del provvedimento impugnato con cui il Questore di Palermo – a seguito di un nuovo esame effettuato sulla posizione del ricorrente - ha provveduto a revocare la Carta di
Soggiorno per Familiari di Cittadini dell'Unione Europea in considerazione della sua asserita pericolosità sociale desumibile dai precedenti penali dello stesso ivi elencati.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della determinazione impugnata per violazione degli artt. 14, comma 2 e 17 del D. Lgs. n. 30/2007, artt. 5, comma 5 e 9 del
D. Lgs. n. 286/1998 e art. 16 del D.P.R n. 394/1999, dolendosi del fatto che l'Amministrazione resistente abbia proceduto alla contestata revoca sulla base di precedenti penali risalenti nel tempo, alcuni già sussistenti al momento del rilascio del titolo revocato e non ritenuti al tempo ostativi, senza valutare – di
contro
- la situazione familiare dello stesso, la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e le sue condizioni di salute.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento del proprio diritto al rilascio della Carta di Soggiorno per familiari di cittadini dell'Unione Europea ovvero la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei ex art. 17 del D.Lgs. n. 30/2007 o, in subordine, di altro permesso di soggiorno idoneo a tutelarlo dal pregiudizio subito e subendo.
L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
2 In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, solo parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
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2. Tanto premesso, il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
Si rileva, al riguardo, che - ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs 30/07 - il familiare di un cittadino dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione. Il successivo art. 17, comma 1, a sua volta, prevede che ai familiari di un cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
Europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
Trattasi del titolo di soggiorno rilasciato all'odierno ricorrente nel 2012, della cui revoca si discute nel presente giudizio.
Quanto alle limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno, un'apposita disciplina
è contenuta nell'art. 20 del citato d.lgs. 30/07 il quale, al comma 1, prevede che, salvi i casi di allontanamento previsti dall'art. 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'unione europea e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello
Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
L'art. 9, comma 4, del d.lgs 286/98, a sua volta, prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, aggiungendo che nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive per i reati previsti dall'articolo
380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi,
3 dall'articolo 381 del medesimo codice. La predetta norma precisa, inoltre, che ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del predetto permesso di soggiorno il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Analogamente l'art. 19 del d.lgs. 286/98 prevede, in linea generale, l'inespellibilità degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, facendo, tuttavia, salvi i casi di cui all'art. 13 comma 1 che, a sua volta, richiama i motivi di “ordine pubblico o di sicurezza dello Stato”.
Tali disposizioni vanno ricollegate a quanto previsto dagli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, del medesimo d.lgs. 286/98.
Si rileva, al riguardo, che – per espressa previsione del citato art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/98 - non è ammesso in Italia, tra gli altri, lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
L'art. 5, comma 5, del medesimo d.lgs. 286/98, a sua volta, prevede che “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato”.
Alla luce del complesso quadro normativo prospettato, ai fini di valutare la sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il mantenimento del permesso di soggiorno revocato, occorre procedere ad un bilanciamento tra la pericolosità sociale del richiedente e l'esigenza di salvaguardia della vita privata e familiare dello stesso, tenuto conto degli indici normativamente indicati, fermo restando che la valutazione della pericolosità sociale deve essere svolta in concreto alla luce del profilo complessivo della condotta del richiedente medesimo, mediante un esame della tipologia e dell'entità delle condotte delittuose, della loro continuità o sviluppo diacronico (cfr. Cass. civ. n. 19337/2016).
4 Orbene, il ricorrente– come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato e dal certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti – durante la sua lunga permanenza in Italia è stato condannato in via definitiva per plurimi reati.
Dalla banca dati del casellario giudiziale, in particolare, risultano emessi nei suoi confronti i seguenti provvedimenti irrevocabili:
- sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del G.I.P. del
Tribunale di Palermo del 15 maggio 1997 per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti continuato (art. 81 c.p. art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 – circostanza ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990);
- sentenza di condanna del Tribunale di Palermo in composizione monocratica del
5 giugno 2001 per il reato di ricettazione (art 648 c.p.);
- sentenza di condanna del Tribunale di Palermo del 2 aprile 2002 per il reato di ricettazione (art. 648 c.p. – circostanza art. 62 bis c.p.);
- sentenza di condanna del Tribunale di Palermo del 30 aprile 2007 per il reato di falsa dichiarazione sulla identità propria (art. 496 c.p.);
- sentenza di condanna del Tribunale di Termini Imerese del 28 febbraio 2017 per il reato di furto (art. 624 c.p. – circostanze ex art. 625 ultimo comma c.p. in relazione art. 625 n. 2 c.p. e art. 625 n. 7 c.p. – recidiva art. 99, comma 4, 2^ ipotesi, c.p.);
- sentenza di condanna della Corte d'appello di Palermo del 15 maggio 2021, a conferma della sentenza emessa il 12 giugno 2020 dal Tribunale in composizione collegiale di Termini Imerese, per i reati di rapina (art. 628, comma 2 c.p. – circostanza ex art. 628, comma 3, n. 3 bis c.p. – recidiva art 99 comma 4 2^ ipotesi c.p.) e lesione personale continuato (artt. 81, 582 c.p. – circostanze art. 585 comma 1
c.p., art 585 comma 2 c.p., art. 576 n.1 c.p. – in relazione art. 61 n. 2 c.p. – recidiva art
99 comma 4 2^ ipotesi c.p. – reiterata specifica).
E', peraltro, incontestato che – come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato - il ricorrente sia stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'Avviso
Orale emesso dalla Questura di il 13 luglio 2017, ai sensi degli artt. 1 e 3 del CP_1
d.lgs. 159/2011, in quanto gravato dai pregiudizi di Polizia e giudiziari che lo collocavano nella categoria dei soggetti di cui all'art. 1 del d.lgs. 159/2011, ossia
5 abitualmente dediti a traffici delittuosi nonché alla commissione dei reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica o che vivono anche in parte con i proventi di attività delittuose.
Orbene, nel caso di specie, alcuni dei reati per cui il ricorrente è stato condannato rientrano nel novero dei c.d. reati ostativi di cui al suindicato art. 4 in merito ai quali la valutazione sulla pericolosità sociale ai fini che qui interessano è stata già compiuta dal legislatore.
Non c'è dubbio, in ogni caso, che i reati già accertati in via definitiva siano gravi, reiterati e certamente sintomatici della pericolosità sociale del reo, nonché indice - in virtù della natura e frequenza - di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato con la conseguenza che risultano integrate tutte le condizioni richieste per rifiutare allo straniero l'ingresso nel territorio italiano ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/98, e conseguentemente, per denegarne la permanenza a qualsiasi titolo, giusto il disposto del successivo art. 5, comma 5.
Alcuni di detti reati, d'altronde, rientrano pure tra quelli citati dall'art. 9, comma 4, del d.lgs. 286/98 ai fini della valutazione della pericolosità dello straniero.
Né rileva al fine di escludere la legittimità della contestata revoca il fatto che alcune condotte illecite fossero già state poste in essere al momento del rilascio del permesso di soggiorno revocato.
Alcune delle sentenze di condanne sono state emesse, infatti, in data successiva al rilascio del permesso di soggiorno revocato, il che giustifica la rivalutazione della situazione individuale del ricorrente e la decisione dell'Amministrazione di pervenire successivamente alla revoca del titolo di soggiorno in precedenza rilasciato.
Dalla lettura del certificato del casellario giudiziale, in particolare, si evince che gran parte delle condotte delittuose (quali furto, rapina e lesioni personali) sono state compiute proprio dopo il rilascio del permesso di soggiorno revocato, circostanza che rafforza il disvalore delle condotte poste in essere in quanto è indicativa del fatto che il ricorrente ha continuato a delinquere anche dopo tanti anni di permanenza in
Italia e dopo il rilascio di un titolo che gli consentiva di vivere regolarmente in Italia,
6 così dimostrando una perdurante propensione alla violazione delle regole dello Stato
e della civile convivenza.
La concreta e persistente pericolosità sociale del ricorrente trova, d'altronde conferma, nell'ordinanza n. 2023/6059 SIUS del Tribunale di Sorveglianza di
Palermo del 12 dicembre 2023 che - come riportato nel provvedimento impugnato e non contestato dal ricorrente – pur ammettendo il ricorrente alla detenzione domiciliare in considerazione delle sue condizioni di salute, ha escluso “i presupposti per la concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ed infatti, il non trascurabile allarme sociale dei fatti posti a fondamento della condanna e l'epoca recente della pendenza giudiziaria da cui risulta gravato lo stesso mettono in evidenza una residua pericolosità della personalità dell'interessato. Inoltre non risultano elementi pregnanti dai quali desumere che il condannato abbia intrapreso un percorso di rivisitazione critica nei confronti delle vicende giudiziarie di cui si è reso protagonista che vada oltre una semplice assunzione di responsabilità”.
A quanto detto si aggiunge che non vi è prova che il ricorrente, nonostante la lunga permanenza in Italia, si sia integrato nel contesto sociale-lavorativo italiano, svolgendo regolare attività lavorativa da cui trarre in via autonoma lecite fonti di sostentamento. In atti, invero, si evince solo una dichiarazione scritta della moglie – ex se priva di rilevanza probatoria – in cui la stessa afferma di mantenere il ricorrente con la propria pensione sociale.
Nessuna attività di studio, formazione o lavorativa del ricorrente volta a dimostrarne il serio sforzo di integrazione nella realtà sociale risulta documentata in oltre 30 anni di permanenza in Italia.
Avuto riguardo alla complessiva suesposta valutazione di pericolosità sociale e di scarsa integrazione nel tessuto sociale e lavorativo del ricorrente, si ritengono, pertanto, senza dubbio prevalenti le esigenze di tutela della pubblica sicurezza rispetto alla tutela dei vincoli familiari che vengono in rilievo nel caso di specie ed al conseguente diritto all'unità familiare reclamato dal ricorrente medesimo, senza che rilevi in senso contrario neppure la sua lunga permanenza in Italia.
Del resto, l'esistenza di una famiglia sul territorio italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego di rinnovo del 7 permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano.
Si rileva, in proposito, che il ricorrente ha continuato a delinquere anche dopo l'inizio (nel 2001) della relazione sentimentale e della successiva convivenza con l'attuale moglie sposata il 27 dicembre 2024 e che il figlio nato nel 1991 in Italia è ormai da tempo maggiorenne e non convive con il ricorrente.
3. Né, alla luce delle circostanze esposte e di quanto allegato e documentato, si ravvisano i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente di altro permesso di soggiorno - neppure specificamente indicato in ricorso - diverso da quello richiesto in via principale.
Quanto, infine, alle condizioni di salute del ricorrente, si osserva che nella nota del
26 novembre 2024 della Questura di Palermo allegata alla memoria di costituzione del Ministero dell'Interno si fa riferimento all'intervenuto avvio da parte del ricorrente di un procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs 286/1998, il cui eventuale esito negativo andrà impugnato nei tempi e modi previsti dalla legge.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri vigenti, tenuto conto dell'attività in concreto svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Controparte_2
delle spese processuali che si liquidano in euro 1.600,00 per compenso, oltre spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso nonché accessori di legge ove dovuti.
Così deciso in data 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Flavia Coppola
8 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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