Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 05/03/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01126/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01815/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1815 del 2025, proposto da
ON TU, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2474/2024 ( recte : n. 2747/2024) del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/05/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. RD SO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 22 maggio 2025 e depositato il giorno successivo, il signor ON TU agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2747/2024 del 29 maggio 2024 (R.G. n. 2558/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnargli, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.500,00.
Si precisa che l’indicazione, nell’epigrafe e nelle conclusioni del ricorso, di una sentenza recante un numero diverso (n. 2474/2024 anziché n. 2747/2024) costituisce frutto di un errore materiale agevolmente riconoscibile che non impedisce, alla luce delle produzioni documentali di parte ricorrente, la sicura individuazione dell’oggetto del ricorso per ottemperanza.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Preso atto che era stato prodotto solamente il dispositivo della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, è stato assegnato alla parte ricorrente, con l’ordinanza n. 3360 del 22 ottobre 2025, il termine di giorni venti per depositare in giudizio il testo integrale della sentenza. L’interessato ha tempestivamente ottemperato l’ordine istruttorio.
All’udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2026, quindi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 12 agosto 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando al ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00. Tale importo è indicato al valore nominale dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, sicché non spetta alcuna maggiorazione a titolo di interessi, pure richiesta dalla parte ricorrente.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha regolarizzato le produzioni documentali solo all’esito dell’ordine impartito dal Tribunale, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ulteriore difficoltà a gestire i ruoli di udienza già resi saturi dai ricorsi in materia di carta del docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2747/2024 del 29 maggio 2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD SO |
IL SEGRETARIO