Art. 2.
Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.
Alla copertura dell'onere di lire 12.730.000, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante storno per il medesimo importo dal capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro per il tesoro provvedera' con proprio decreto ad effettuare la variazione suddetta.