Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7314 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Damp w. 64500 Oggetto: omesso versamento R.G. 7313/1999 Udienza del 12.11.2002 ESENTE DA REGISTRAZIONE IV.A.; irrogazione sanzioni AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 REPUBBLICA ITALIANA MATERIA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN TRIBUTARIALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE ION TRIBUTARIA 03 composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci brow 16240 Dott. Giuseppe Marziale Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. NCco Ruggiero Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PA PI, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie 34, difere dall'aut. Ab olf Grusel presso lo studio dell'avv. Antonio Ingenito, che lo rappresenta o difende giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, sezione 5, n. 556/5/1997, del 5.12.1997/4.9.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.11.2002. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
CAMPIONS CIVILE 64500 4070 N. udito l'avvocato dello Stato De Stefano per l'Amministrazione finanziaria;
udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con processo verbale e avviso di irrogazione di sanzioni notificato il 15.7.1994, l'Ufficio I.V.A. di Potenza applicava a PI PA la pena pecuniaria di lire 161.568.000 ex art. 55, comma 2°, del d.p.r. n. 633/1972 per l'inosservanza dell'obbligo di versamento dell'I.V.A. previsto dagli artt. 27 e 33 della legge medesima per il periodo da maggio ad ottobre dell'anno 1991. In data 29.10.1994 il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Potenza evidenziando che in data 3.6.1992 aveva provveduto a presentare dichiarazione integrativa IVA, con il contestuale versamento della somma complessiva di £.
2.000.000 per gli anni di imposta 1988, 1989, 1990 e 1991. Eccepiva di conseguenza l'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni e la nullità dello stesso avviso, perché illegittimo ed in contrasto con l'art. 52, comma terzo, della legge n. 413/91. L'Ufficio IVA di Potenza controdeduceva in data 24.9.1996, evidenziando la infondatezza dei motivi dedotti dal ricorrente e facendo rilevare che per fruire del condono per gli omessi pagamenti egli avrebbe dovuto presentare istanza ai sensi dell'art. 62 bis della legge n. 413/1991. L'Ufficio chiedeva quindi il rigetto del ricorso e la condanna del contribuente al pagamento delle somme riportate nell'atto impugnato, oltre interessi e spese di giudizio. Con sentenza n. 104/6/1996 la Commissione tributaria provinciale di Potenza accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando in lire 80.784.000 le sanzioni irrogate dall'Ufficio IVA di Potenza. Il contribuente proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza di 1° grado.. 2 La Commissione tributaria regionale della Basilicata, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello e confermava quanto deciso in primo grado sul rilievo che l'art. 52, comma 3°, della legge 413/1991 si riferiva solo alle violazioni di carattere formale;
estendere l'applicazione di detta norma alle violazione di carattere sostanziale significava svuotare di contenuto il successivo art. 62 bis. Propone ricorso per Cassazione il contribuente denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3°, e 62 bis della legge 413/1991. Il PA, con un unico motivo, insiste nella tesi secondo cui egli aveva "sanato" la violazione a norma dell'art. 52, terzo comma, legge 413/91, che concedeva al contribuente una facoltà alternativa rispetto alle previsioni dell'art. 62 bis della stessa legge;
del tutto arbitraria era poi la pretesa dell'Amministrazione finanziaria di subordinare la definizione ex art. 52, comma 3°, del d.p.r. 413/1991 ad una condizione non prevista, e cioè al versamento dell'imposta entro un termine perentorio. Controdeduce l'Amministrazione delle finanze che la sanatoria degli omessi, ritardati e insufficienti versamenti è specificamente disciplinata dall'art. 62 bis della legge 413/91, per il quale le sanzioni previste dall'art. 44 del D.P.R. 633/72, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai contribuenti che, alternativamente: a) hanno già provveduto spontaneamente al versamento delle imposte entro il 29.04.1992; b) hanno versato le imposte in due rate di uguale importo entro il 30.06 e il 31.07.1992; c) versano in unica soluzione entro il 31.3.1993 le imposte dovute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate prima del 30.11.1991 e scadute prima di quella data. Il contribuente, alle scadenze previste, non aveva effettuato alcun versamento delle imposte, sicché non sussistevano le condizioni per godere della sanatoria di cui all'art. 62 bis menzionato. Né appariva applicabile alternativamente l'art. 52 della stessa legge, perché tale norma sembrava riguardare le violazioni meramente formali. Se poi in ipotesi si ritenesse che l'art. 52, terzo comma. legge 413/91 consenta di definire anche i casi di omesso versamento nei quali il pagamento non sia 3 effettuato nelle forme e nei termini previsti dall'art. 62 bis, tuttavia, anche in tali casi residuali, la definizione della vicenda non poteva prescindere dall'effettivo pagamento del tributo non versato, non essendo sufficiente il pagamento aggiuntivo e forfettario di lire 500.000 per ogni periodo d'imposta previsto dal predetto art. 52, 3° comma, in sostituzione delle sanzioni. Nel caso di specie il contribuente non aveva dimostrato di avere effettuati i versamenti delle imposte che l'Ufficio aveva accertato essere stati omessi e quindi non poteva usufruire della sanatoria né ex art. 62 bis né ex art. 52, 3° comma, della legge citata. Motivi della decisione Il ricorso é infondato. L'art. 52, comma 3° della legge 413/1991, invocato dal contribuente, non concerne la sanatoria dell'intero periodo d'imposta, ma quella di singole infrazioni formali (cfr. Cass. 9667/2002), in assenza di notifica dei relativi avvisi di liquidazione alla data di entrata in vigore della legge e subordinatamente alla presentazione di istanza all'Ufficio provinciale I.V.A. L'art. 52, 2° comma, del medesimo decreto presuppone, d'altra parte, la pendenza di una lite, presupposto questo che non si é verificato nel caso di specie, che riguarda le sanzioni conseguenti al mancato versamento di una imposta dichiarata, dovuta e non controversa (cfr. Cass. 7168/2002). La violazione in questione, riguardando l'omissione di tutti i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale, non rientra in nessuna delle due ipotesi di sanatoria sopra indicate. D'altra parte, non é in concreto invocabile neppure la sanatoria prevista dall'art. 62 bis legge 30.12.1991 n. 413, che, in deroga alle norme ordinarie, esonera dal pagamento delle sanzioni il contribuente che abbia provveduto al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali nei termini indicati (Cass. ud. 12/11/2002, R.G. 7311/1999). E' infatti incontroverso che il pagamento dell'imposta non é avvenuto. 4 Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 12.11.2002 Il Consigliere est. Il Presidente Eyeur was. r en' IL CANCELLIERE C1 AN IA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma143 MAG 2003 13 MAG. 2003 IL CAVICE 01 RONE CAS NC E R P U S 5