Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2016, n. 5505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5505 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
05505-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 11/10/2016 Sentenza n.3048/2016- Registro generale n. 49221/2015 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere Consigliere Dott. MONICA BONI Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CC US, n. il 30/04/1961; avverso l'ordinanza n. 7077/2015 TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA, del 27/10/2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Marilia Di Nardo, che chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
2 T RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27/10/2015 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto nell'interesse di LA AU avverso il decreto del Ma- gistrato di sorveglianza del 03/09/2015 di rigetto di istanza di permesso premio. Il Tribunale condivideva le valutazioni del primo giudice in ordine alla riscontrata mancanza di segnali di revisione critica, tenuto conto della persistenza della tesi del fatto meramente accidentale, smentita dal complesso di prove evidenziate nella sentenza in esecuzione per duplice omicidio. Pur tenendosi conto del diritto del condannato di prospettare versioni di discolpa in sede di revisione, in mancanza di elementi significativi non poteva ritenersi ela- borato un serio percorso di rivisitazione delle vicende processuali;
risultava mag- giormente interessato alla propria condizione personale, piuttosto che alle tragiche conseguenze per le vite spezzate e per la vicinanza verso i congiunti delle persone offese. La prova favorevole non poteva essere tratta dall'assenza di infrazioni disciplina- ri o dalla partecipazione ad offerte formative. Era ininfluente la circostanza della pendenza di giudizio di revisione presso la Corte di cassazione, a seguito di dichia- razione di inammissibilità dell'istanza presentata dinanzi al giudice di merito.
2. Il LA, a mezzo dei propri difensori, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento per violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 30 ter ord. pen.. Nel caso in esame era sopravvenuta una prova costituita dall'audizione di tre te- sti ex art. 391 ter cod. proc. pen., che offrivano una ricostruzione dei fatti total- mente diversa da quella affermata nella sentenza di condanna. La pendenza di ri- corso per Cassazione non poteva costituire elemento decisivo al fine di stabilire una sua presunta irregolarità comportamentale. Il provvedimento di rigetto si fondava esclusivamente sulla pendenza di un pro- cesso per revisione, nonostante il comportamento ineccepibile in carcere mantenuto per oltre dieci anni di detenzione. La rivelazione della presentazione di un'istanza di revisione agli operatori penitenziari costituiva una scelta di lealtà e di trasparenza.
2.1. Nella memoria difensiva successivamente depositata il ricorrente evidenzia- va a proprio favore il pregresso lungo periodo di detenzione, la condotta partecipa- tiva gli incarichi di organizzazione delle attività interne consentivano di ritenere sus- sistenti i progressi trattamentali, che potevano giustificare il graduale reinserimento del detenuto. Il Tribunale erroneamente effettuava un giudizio sull'avvenuta risocia- lizzazione, accertamento proprio della verifica dei presupposti di concessione di mi- 3 sura alternativa, mentre si sarebbe dovuto limitare a verificare l'evoluzione in senso positivo della condotta del LA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione è infondata. Col provvedimento impugnato il Tribunale rigettava il reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di rigetto di istanza di permesso premio, proposta da condannato per duplice omicidio alla pena di anni 22. CON La presentazione di istanza di revisione ed alle prove nuove offerte era conside- rata dal Tribunale un aspetto non pertinente e non decisivo, tenuto conto della di- chiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione e della pendenza del giudizio in Corte di cassazione. Peraltro, con provvedimento n. 46068/2015 il ricorso era ri- gettato e ciò esclude in radice la possibilità di valutare tali elementi in senso favo- revole al condannato. Il provvedimento di rigetto, peraltro, non si limitava a valutare la sola pendenza del giudizio di revisione. Come meglio precisato nell'esposizione in fatto, nel condi- videre le indicazioni della relazione di sintesi e degli aggiornamenti, il Tribunale evi- denziava l'assenza di elementi favorevoli e l'atteggiamento incentrato soprattutto sul proprio vissuto piuttosto che sulle conseguenze lesive cagionate e i dolori inflitti ai congiunti delle vittime.
2. In sostanza, sarebbe stato cioè necessario un atteggiamento di effettiva pre- sa di distanze dalla vicenda inflitta, necessario anche nel caso di eventuale esisten- za di una causa di giustificazione, tesi sostenuta in sede di giudizio di revisione, che peraltro non sortiva gli esiti sperati. D'altronde, ai fini della concessione o meno del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regola- re condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti con- dannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, attri- buendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante (in termini, Sez. 1, 23/11/2007 n. 9796, dep. 2008, Savio, Rv. 239173).
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). 4
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l'11 ottobre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Maria Cristina Sotto Aldo Ent DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 FEB 2017 IL CANCELLIERE IA AI