CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/07/2023, n. 33035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33035 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT AL, nata in [...] il [...] NT AB, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA RG, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Nicola Bruno, in difesa della parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a., che chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
udito l'avvocato Roberto Caranzaro, in difesa di AB NT e AL NT, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
chiede che per AL NT sia dichiarata l'intervenuta prescrizione e che, vista l'assenza di Società Assicurazioni s.p.a., sia dichiarata revocata la costituzione di parte civile di detta società. (5)- Penale Sent. Sez. 6 Num. 33035 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1. Con sentenza del Tribunale di Asti, AB e AL NT erano condannati, in concorso tra loro, per i delitti di: simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), per aver falsamente denunciato il furto della loro autovettura, che avevano invece smontata e privata di parti di carrozzeria, allo scopo di rivenderle (capo a); truffa ai danni di Società Italiana Assicurazioni s.p.a. (art. 640 cod. pen.), per aver avanzato la richiesta di risarcimento relativa ai danni subiti dal veicolo asseritamente rubato, allegando falsa fattura di acquisto dei pezzi di ricambio e per tal via ottenendo dall'assicurazione la liquidazione di una somma pari a 9.300 euro (capo b); tentata truffa (artt. 640; 56 cod. pen.) ai danni di Groupama Assicurazioni s.p.a., perché presentavano ulteriore richiesta di risarcimento relativa ai danni subiti dal veicolo asseritamente rubato e rinvenuto mancante della maggior parte dei suoi componenti, allegando falsa documentazione (denuncia a un ufficio di polizia lituano e fotografie) successivamente dichiaravano che il veicolo era stato rottamato in Lituania (capo c); simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), perché sporgevano denuncia alla questura di Asti, affermando falsamente di aver subito il furto di parti della carrozzeria e il danneggiamento sempre della stessa autovettura, mentre questa era rimasta in Italia nella disponibilità della famiglia NT (capo d). 1.2. La pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL NT per il delitto di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.; capo a di imputazione), perché prescritto, rideterminando, di conseguenza, la pena in dieci mesi di reclusione, e confermava per il resto la sentenza. 2. Avverso tale sentenza presentano ricorso AL NT e AB NT, per il tramite del loro difensore, avvocato Roberto Caranzaro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza della legge penale processuale per mancata osservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601 cod. proc. pen., che comporta una nullità generale (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), non soggetta a limiti di deducibilità e non sanabile. Il decreto di citazione in appello era infatti notificato - in data 10/03/2022 - con fissazione dell'udienza per il successivo 30/03/2022, a UR NT, e non "a mani dell'interessato" AB NT, come erroneamente indicato nella relata di notifica, peraltro in assenza di successiva conferma. 2 cyk 2.2. Inosservanza della legge penale processuale in relazione alla deposizione di un teste che avrebbe dovuto invece essere sentito come consulente tecnico di parte. AM NI, indicato come teste dalla difesa della parte civile Società Italiana Assicurazioni s.p.a., era chiamato a deporre in qualità di "Technical Advisor del Reparto Tecnico di Ford Italia s.p.a.". Dunque, non avrebbe potuto essere escusso come teste, dal momento che con la sua deposizione riferiva non già su circostanze di cui era venuto a conoscenza in prima persona, bensì su valutazioni di natura tecnica, stante il ruolo ricoperto in Ford Italia. Il giudice dell'appello ha omesso ogni motivazione sul punto, pure dedotto nei motivi di appello. 2.3. Errata applicazione della legge penale in relazione ai reati ascritti agli imputati e manifesta illogicità della motivazione sul punto. I giudici non rispondono adeguatamente alle problematiche sollevate dalla difesa in ordine alla insussistenza di prove in relazione al capo a), limitandosi a fornire una motivazione meramente apparente. La stessa eccezione è sollevata con riferimento al capo b), mancando la prova della falsità delle fatture emesse, posto che i giudici non hanno tenuto conto dei rilievi difensivi sulla mancanza di una traduzione asseverata dei suddetti documenti. Anche in proposito la motivazione sarebbe poi viziata, sia sul punto della idoneità dell'accertamento, rimesso in via esclusiva all'interpretazione di polizia giudiziaria, sia sul punto della dedotta esistenza, sul personal computer di AL, di files contenenti il logo di altre cause automobilistiche per esigenze di natura lavorativa. Rilievi in ordine alla insufficienza/mancanza dell'impianto probatorio e sulla correlata assenza di motivazione sono formulati altresì con riferimento ai delitti di cui ai capi c) e d) del capo di imputazione, in relazione ai quali i ricorrenti fornivano una versione alternativa ed altrettanto plausibile della prospettazione accusatoria. 2.4. Vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Nell'operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di mera equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, i giudici non hanno fornito adeguata motivazione. Analoga deduzione è proposta con riferimento al calcolo della pena, che si sarebbe risolto in una mera operazione aritmetica. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 (o oìlx 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve in primo luogo rilevarsi che la notifica nei confronti di AB NT è stata eseguita sia in data 7 marzo 2022, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mani del difensore, sia in data 10 marzo 2022 a cura della polizia giudiziaria, con consegna diretta, che peraltro risulta sottoscritta da UR NT. La prima notifica risulta dunque tempestiva, ma anche volendo considerare solo la seconda, si rileva che la tardività derivante dalla mancanza di venti giorni liberi dà luogo semmai a nullità di natura intermedia, che, stante la presenza del difensore, era soggetta alle preclusioni e alle sanatorie di cui agli artt. 182 e 184 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito del giudizio di appello, risultando tardiva la sua formulazione in questa sede (sul punto Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, T., Rv. 272141). Quanto alla notifica effettuata il 7 marzo 2022, deve comunque rilevarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. La circostanza che la notifica sia stata fatta al difensore di fiducia impedisce di ravvisarne la radicale inesistenza, potendosi prospettare semmai la sua irritualità, che avrebbe dovuto essere eccepita nei termini e con le modalità indicate, risultando altrimenti preclusa in questa sede. In ordine all'ulteriore profilo legato all'incertezza del soggetto cui l'atto è stato consegnato, si rileva che dal verbale risulta la notifica a mani di UR NT, peraltro pacificamente domiciliata, al pari di AB NT in Castell'Alfero, n. 31: d'altro canto, non venendo in rilievo una notifica a mezzo posta, non avrebbe dovuto procedersi all'invio di comunicazione di conferma (sul punto Sez. 5, n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Bresciani, Rv. 272276). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là dei profili di assimilazione tra la posizione dei testimoni e quella dei consulenti, deve rimarcarsi l'ammissibilità di una testimonianza connotata anche da apprezzamenti, allorché si tratti di teste c.d. esperto, cioè particolarmente 4 (33-k qualificato (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086; Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Comberlato, Rv. 230330). In concreto, correttamente NI è stato assunto come teste,78 essendo stato sentito, nel procedimento di primo grado, in ordine alla falsificazione della fattura relativa alla riparazione dell'auto, sulla quale compariva l'intestazione "Ford Autodalys di Vilnius", emessa da carrozzeria lituana (in quella sede, ha dichiarato che tale società non era un'officina Ford;
non utilizzava il logo Ford;
svolgeva la propria attività commerciale solo per i pezzi di ricambio). Quanto poi, alla mancata motivazione sul relativo motivo in appello, è appena il caso di ricordare che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). Tale è, appunto, il caso di specie. 3. Il terzo motivo appare inammissibile perché teso a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, valutate con motivazione completa e coerente dalle sentenze di merito, e per di più perché risulta estremamente generico con riguardo alle deduzioni relative ai capi a), c) e d). 4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto aspecifico sul punto del giudizio di comparazione delle circostanze e manifestamente infondato in relazione al computo della pena, avendo i giudici dell'appello, dopo aver escluso che fossero state prospettate argomentazioni idonee ad operarne una riduzione, spiegato pressoché testualmente, con motivazione completa e coerente, che AB NT è risultato il dominus della vicenda;
che i due ricorrenti non hanno esitato coinvolgere la figlia ed hanno operato non solo con una elevata componente di frode, ma anche con protervia e senza soluzione di continuità. 5. Per le ragioni esposte, i ricorsi di AB NT e di AL NT devono essere dichiarati inammissibili, il che preclude la valutazione dell'ulteriore periodo trascorso ai fini del computo del termine di prescrizione. 6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 5 Segue altresì la condanna in solido degli imputati a rifondere alla parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a. le spese di rappresentanza e difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Non può per contro dichiararsi revocata la costituzione di parte civile di Società Assicurazioni s.p.a., non potendosi far discendere tale effetto dalla mancata comparizione nel presente grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Groupanna Assicurazioni s.p.a., che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 08/06/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA RG, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avvocato Nicola Bruno, in difesa della parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a., che chiede il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili;
udito l'avvocato Roberto Caranzaro, in difesa di AB NT e AL NT, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi;
chiede che per AL NT sia dichiarata l'intervenuta prescrizione e che, vista l'assenza di Società Assicurazioni s.p.a., sia dichiarata revocata la costituzione di parte civile di detta società. (5)- Penale Sent. Sez. 6 Num. 33035 Anno 2023 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 08/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.1. Con sentenza del Tribunale di Asti, AB e AL NT erano condannati, in concorso tra loro, per i delitti di: simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), per aver falsamente denunciato il furto della loro autovettura, che avevano invece smontata e privata di parti di carrozzeria, allo scopo di rivenderle (capo a); truffa ai danni di Società Italiana Assicurazioni s.p.a. (art. 640 cod. pen.), per aver avanzato la richiesta di risarcimento relativa ai danni subiti dal veicolo asseritamente rubato, allegando falsa fattura di acquisto dei pezzi di ricambio e per tal via ottenendo dall'assicurazione la liquidazione di una somma pari a 9.300 euro (capo b); tentata truffa (artt. 640; 56 cod. pen.) ai danni di Groupama Assicurazioni s.p.a., perché presentavano ulteriore richiesta di risarcimento relativa ai danni subiti dal veicolo asseritamente rubato e rinvenuto mancante della maggior parte dei suoi componenti, allegando falsa documentazione (denuncia a un ufficio di polizia lituano e fotografie) successivamente dichiaravano che il veicolo era stato rottamato in Lituania (capo c); simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), perché sporgevano denuncia alla questura di Asti, affermando falsamente di aver subito il furto di parti della carrozzeria e il danneggiamento sempre della stessa autovettura, mentre questa era rimasta in Italia nella disponibilità della famiglia NT (capo d). 1.2. La pronuncia indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AL NT per il delitto di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.; capo a di imputazione), perché prescritto, rideterminando, di conseguenza, la pena in dieci mesi di reclusione, e confermava per il resto la sentenza. 2. Avverso tale sentenza presentano ricorso AL NT e AB NT, per il tramite del loro difensore, avvocato Roberto Caranzaro, articolando i seguenti motivi. 2.1. Inosservanza della legge penale processuale per mancata osservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui all'art. 601 cod. proc. pen., che comporta una nullità generale (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), non soggetta a limiti di deducibilità e non sanabile. Il decreto di citazione in appello era infatti notificato - in data 10/03/2022 - con fissazione dell'udienza per il successivo 30/03/2022, a UR NT, e non "a mani dell'interessato" AB NT, come erroneamente indicato nella relata di notifica, peraltro in assenza di successiva conferma. 2 cyk 2.2. Inosservanza della legge penale processuale in relazione alla deposizione di un teste che avrebbe dovuto invece essere sentito come consulente tecnico di parte. AM NI, indicato come teste dalla difesa della parte civile Società Italiana Assicurazioni s.p.a., era chiamato a deporre in qualità di "Technical Advisor del Reparto Tecnico di Ford Italia s.p.a.". Dunque, non avrebbe potuto essere escusso come teste, dal momento che con la sua deposizione riferiva non già su circostanze di cui era venuto a conoscenza in prima persona, bensì su valutazioni di natura tecnica, stante il ruolo ricoperto in Ford Italia. Il giudice dell'appello ha omesso ogni motivazione sul punto, pure dedotto nei motivi di appello. 2.3. Errata applicazione della legge penale in relazione ai reati ascritti agli imputati e manifesta illogicità della motivazione sul punto. I giudici non rispondono adeguatamente alle problematiche sollevate dalla difesa in ordine alla insussistenza di prove in relazione al capo a), limitandosi a fornire una motivazione meramente apparente. La stessa eccezione è sollevata con riferimento al capo b), mancando la prova della falsità delle fatture emesse, posto che i giudici non hanno tenuto conto dei rilievi difensivi sulla mancanza di una traduzione asseverata dei suddetti documenti. Anche in proposito la motivazione sarebbe poi viziata, sia sul punto della idoneità dell'accertamento, rimesso in via esclusiva all'interpretazione di polizia giudiziaria, sia sul punto della dedotta esistenza, sul personal computer di AL, di files contenenti il logo di altre cause automobilistiche per esigenze di natura lavorativa. Rilievi in ordine alla insufficienza/mancanza dell'impianto probatorio e sulla correlata assenza di motivazione sono formulati altresì con riferimento ai delitti di cui ai capi c) e d) del capo di imputazione, in relazione ai quali i ricorrenti fornivano una versione alternativa ed altrettanto plausibile della prospettazione accusatoria. 2.4. Vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Nell'operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di mera equivalenza e non di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, i giudici non hanno fornito adeguata motivazione. Analoga deduzione è proposta con riferimento al calcolo della pena, che si sarebbe risolto in una mera operazione aritmetica. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 (o oìlx 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Deve in primo luogo rilevarsi che la notifica nei confronti di AB NT è stata eseguita sia in data 7 marzo 2022, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a mani del difensore, sia in data 10 marzo 2022 a cura della polizia giudiziaria, con consegna diretta, che peraltro risulta sottoscritta da UR NT. La prima notifica risulta dunque tempestiva, ma anche volendo considerare solo la seconda, si rileva che la tardività derivante dalla mancanza di venti giorni liberi dà luogo semmai a nullità di natura intermedia, che, stante la presenza del difensore, era soggetta alle preclusioni e alle sanatorie di cui agli artt. 182 e 184 cod. proc. pen., con la conseguenza che la relativa eccezione avrebbe dovuto essere proposta nell'ambito del giudizio di appello, risultando tardiva la sua formulazione in questa sede (sul punto Sez. 6, n. 3366 del 20/12/2017, T., Rv. 272141). Quanto alla notifica effettuata il 7 marzo 2022, deve comunque rilevarsi che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. La circostanza che la notifica sia stata fatta al difensore di fiducia impedisce di ravvisarne la radicale inesistenza, potendosi prospettare semmai la sua irritualità, che avrebbe dovuto essere eccepita nei termini e con le modalità indicate, risultando altrimenti preclusa in questa sede. In ordine all'ulteriore profilo legato all'incertezza del soggetto cui l'atto è stato consegnato, si rileva che dal verbale risulta la notifica a mani di UR NT, peraltro pacificamente domiciliata, al pari di AB NT in Castell'Alfero, n. 31: d'altro canto, non venendo in rilievo una notifica a mezzo posta, non avrebbe dovuto procedersi all'invio di comunicazione di conferma (sul punto Sez. 5, n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Bresciani, Rv. 272276). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là dei profili di assimilazione tra la posizione dei testimoni e quella dei consulenti, deve rimarcarsi l'ammissibilità di una testimonianza connotata anche da apprezzamenti, allorché si tratti di teste c.d. esperto, cioè particolarmente 4 (33-k qualificato (Sez. 2, n. 4128 del 09/10/2019, dep. 2020, Cunsolo, Rv. 278086; Sez. 5, n. 42634 del 29/09/2004, Comberlato, Rv. 230330). In concreto, correttamente NI è stato assunto come teste,78 essendo stato sentito, nel procedimento di primo grado, in ordine alla falsificazione della fattura relativa alla riparazione dell'auto, sulla quale compariva l'intestazione "Ford Autodalys di Vilnius", emessa da carrozzeria lituana (in quella sede, ha dichiarato che tale società non era un'officina Ford;
non utilizzava il logo Ford;
svolgeva la propria attività commerciale solo per i pezzi di ricambio). Quanto poi, alla mancata motivazione sul relativo motivo in appello, è appena il caso di ricordare che è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (ex multis, Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281). Tale è, appunto, il caso di specie. 3. Il terzo motivo appare inammissibile perché teso a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, valutate con motivazione completa e coerente dalle sentenze di merito, e per di più perché risulta estremamente generico con riguardo alle deduzioni relative ai capi a), c) e d). 4. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto aspecifico sul punto del giudizio di comparazione delle circostanze e manifestamente infondato in relazione al computo della pena, avendo i giudici dell'appello, dopo aver escluso che fossero state prospettate argomentazioni idonee ad operarne una riduzione, spiegato pressoché testualmente, con motivazione completa e coerente, che AB NT è risultato il dominus della vicenda;
che i due ricorrenti non hanno esitato coinvolgere la figlia ed hanno operato non solo con una elevata componente di frode, ma anche con protervia e senza soluzione di continuità. 5. Per le ragioni esposte, i ricorsi di AB NT e di AL NT devono essere dichiarati inammissibili, il che preclude la valutazione dell'ulteriore periodo trascorso ai fini del computo del termine di prescrizione. 6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. 5 Segue altresì la condanna in solido degli imputati a rifondere alla parte civile Groupama Assicurazioni s.p.a. le spese di rappresentanza e difesa del presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Non può per contro dichiararsi revocata la costituzione di parte civile di Società Assicurazioni s.p.a., non potendosi far discendere tale effetto dalla mancata comparizione nel presente grado.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Groupanna Assicurazioni s.p.a., che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 08/06/2023