Articolo 4 della Legge 27 marzo 1995, n. 99
Articolo 3
Versione
18 aprile 1995
Art. 4. 1. Fino al 31 dicembre 1994 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori e' soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
Entrata in vigore il 18 aprile 1995
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente