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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 20/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA Sezione Lavoro
Il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro, dott. Angelo Scarpati, all'esito dell'udienza del 20.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1342 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Gianfranco Nunziata
Ricorrenti
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dai dott.ri Mimì P.IVA_1 CP_2 Minella, Alvaro Saporito e Consiglia Serena Alfano
Resistente OGGETTO: ricostruzione carriera pre-ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19.10.2024, la odierna istante agiva nei confronti del , in CP_3 persona del p.t. dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro, per CP_2 vedere accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio pre-ruolo, prestato, senza soluzione di continuità presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, ai fini giuridici, previdenziali ed economici. In via di fatto, la ricorrente deduceva che:
- aveva svolto prestazioni di lavoro subordinate alle dipendenze del resistente
[...]
in forza di diversi contratti a tempo determinato, reiterati nel Controparte_1 tempo e ripetuti in successione;
- osservava che il resistente non aveva provveduto ad una corretta ricostruzione del CP_1 periodo pre-ruolo, non riconoscendo all'istante il medesimo punteggio e la medesima progressione stipendiale spettanti al personale assunto con contratto a tempo indeterminato. In diritto, deduceva che, per il tipo e la quantità di prestazioni lavorative svolte alle dipendenze del resistente , aveva diritto a vedersi riconosciuta la corretta ricostruzione della CP_1 carriera del personale della scuola con l'intero riconoscimento del periodo di precariato e dell'intero servizio pre – ruolo, sia ai fini giuridici che economici, con la conseguente progressione professionale e retributiva, in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine.
1 Nello specifico, la ricorrente lamentava che la normativa interna prevedeva, iniquamente, il riconoscimento del servizio prestato nella scuola pubblica con contratti a tempo determinato, non di ruolo, sino ad un massimo di 4 anni, in modo integrale, agli effetti giuridici ed economici, laddove poi, dopo il quarto anno di servizio pre-ruolo, al docente precario veniva decurtato 1/3 del servizio prestato, sotto il profilo giuridico e 2/3 sotto il profilo economico. A fondamento della propria pretesa, invocava l'applicazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, nonché delle successive pronunce giurisprudenziali italiane ed europee che avevano ravvisato una illegittima disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo, a parità di inquadramento e mansioni. Sempre partendo dalla richiamata direttiva, evidenziava l'illegittimità della normativa afferente la materia contenuta nell' art. 482 del D. Lgs del D.LGS. n. 297 del 16 aprile 1995 (come modificato dalla legge n. 129/1999), perché in evidente contrasto con la Citata direttiva Comunitaria e l'attuale consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di non discriminazione, ritenendo di dover riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale prospettazione trovava conferma nei diversi contratti collettivi succedutisi nel corso del tempo, da ultimo il comparto scuola 2016/2018 del 19 aprile 2018 Controparte_4 che richiamava la normativa di cui al d.l. n. 370/1970, convertito con la legge 26 luglio 1970, n. 576 e modificato dal così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. L'attrice evidenziava che, a mente dell'art.4 del citato d.P.R. n. 399/1988, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali. La disposizione, in parola, equiparava ad un intero anno scolastico l'attività di insegnamento svolto, anche presso scuole di altro grado, per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio;
pertanto, sulla scorta di tale previsione normativa bisognava considerare la progressione del docente sia ai fini giuridici che economici. Tale assetto normativo portava a ritenere discriminatoria qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, con conseguente diritto al pagamento di una differenza di retribuzione nel caso di discriminazioni in materia retributiva e applicazione di una maggiorazione retributiva derivante dall'anzianità di servizio. Vinte le spese, con attribuzione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Ministro pro CP_3 tempore, il quale deduceva l'infondatezza delle domande relative alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle differenze retributive avanzate dalla ricorrente, assumendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che aveva correttamente provveduto alla ricostruzione dell'anzianità della carriera della ricorrente;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione, almeno parziale, dei diritti invocati dalla ricorrente relativamente ai contratti dedotti in giudizio e relativi al servizio prestato nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, prescrivendosi i crediti di retribuzione. In virtù delle suesposte argomentazioni il concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto CP_3 nel merito del ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio. All'udienza del 20.10.2025, dato atto della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
2. Come già detto la ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, deducendo che la normativa italiana in merito alla
2 ricostruzione della carriera sia in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di Giustizia UE): a fondamento del ricorso, assume che la normativa italiana (segnatamente l'art. 485 del D.Lgs. n. 279/94) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i diversi criteri in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, deve dirsi che sulla questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. Nella suddetta pronuncia la Corte Suprema ha esaminato la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. Ad avviso della Corte, la questione si pone, in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore, sin da tempo risalente, ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. Già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla legge n. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”. L'art. 4 aggiungeva che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Con il D.Lgs. n. 297/1994, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485, secondo cui “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero,
3 nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370/1970, art. 4, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del suddetto decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In tale contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL in data 04.08.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, monche le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. “. Il successivo CCNL in data 26.05.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”. Successivamente il CCNL in data 24.07.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)"; ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL in data 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, la Suprema Corte ha escluso che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché al contrario gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 e successive modificazioni e integrazioni, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e segg. del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
4 Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370/1970, richiama espressamente anche del D.P.R. n. 399/1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. La Suprema Corte ha osservato che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché, se da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni o continuativamente dal 01 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. Inoltre, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Come evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18UstarizArostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra ServiziosAuxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, 5.6.2018, causa C - Controparte_5 677/16, ER Mateos), la Clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice comunitario, il quale anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558/2016 e 23868/2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali vanno segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019: quest'ultima relativa al personale ATA), nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017; Cass. n. 7112/2018; Cass. nn. 3473/19 e 6146/19). Nei precedenti citati si è evidenziato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C Persona_1 177/10 OS TA); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di
5 una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, RegojoDans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai Persona_2 rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di uncontratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ”. Per_3 I suddetti principi, secondo la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza emessa in data 20.09.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_4 Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. In proposito, va osservato che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 489, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, i punti 47 e 48, nei quali la Corte afferma che possono configurare una ragione oggettiva “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”, obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
“fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio”. La Suprema Corte ha precisato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Inoltre, la comparabilità non può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124/1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al
6 contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Pertanto, deve escludersi che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 485 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini sopra indicati. Secondo la Corte risulta più complessa l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni
“alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che potrebbero prodursi qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si colleghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi, affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 /1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297/1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali i mesi estivi, in relazione ai quali è stato da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011; Cass. n. 3062/2012; Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Invece, si dovrà tenere conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al
7 quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. La Corte precisa, altresì, che non è consentito all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Peraltro, non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che possa essere domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, in quanto non può essere invocato il principio di diritto affermato dalla Corte con la sentenza n. 22552/2016, perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato nella vigenza della direttiva. Dunque, nella richiamata sentenza sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: a) il D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124/1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. Da quanto sopra discende che, al fine di valutare la compatibilità della norma oggetto di causa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato dalla Amministrazione ai fini della ricostruzione della carriera (considerando che l'art. 485 del D.Lgs. n. 274/94 valorizza i periodi non lavorati -180 giorni = 1 anno intero), valutando se il secondo dia un risultato meno favorevole rispetto al servizio effettivamente espletato in pre-ruolo. Alla luce di tali principi appare evidente che laddove il docente adduca essersi verificata una discriminazione è suo onere allegare e provare che non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la Corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana al diritto dell'Unione Europea. Pertanto, è onere del docente allegare e provare il concreto “svantaggio” subito a causa della ricostruzione della
8 carriera effettuata facendo applicazione degli artt. 485 e ss. del D.Lgs. n. 297/1994 mediante la comparazione tra la propria situazione e quella del docente (assunto sin da subito) a tempo indeterminato utile a far emergere una situazione di disparità di trattamento concretamente apprezzabile e in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE.
3. Applicando i principi che precedono al caso in esame occorre rilevare come effettivamente si sia verificata a carico della odierna ricorrente, per effetto dell'applicazione della disciplina di cui al citato art. 485 del d.lgs n. 297/1994, una discriminazione rispetto al trattamento conseguito dai docenti sin dall'inizio assunti a tempo indeterminato. Quanto al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto dall'istante, non può non rilevarsi come, sommando tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione n. 1088 del 26.9.2012, si ottiene che la ha svolto 14 anni di servizio pre ruolo ( fino alla data di Pt_1 stabilizzazione, 1.9.2012), laddove l'amministrazione, facendo applicazione della disciplina di cui all'art. 485 del d.lgs n. 297/1994, ha riconosciuto alla docente soltanto 10 anni e 8 mesi di anzianità pregressa. Deve aggiungersi, peraltro, sempre in relazione al pieno riconoscimento del cennato servizio pre ruolo, che, secondo la ormai unanime giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 2037 del 2013, S.U. sent. n. 9144 del 2016, Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 23-03-2022), la ricostruzione di carriera esige il calcolo integrale degli anni di servizio prestati dal docente sebbene in ruoli diversi, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, la L. 11 luglio 1980, n. 312 ha sancito (con l'art. 57, commi 1 e 2) che “I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77”. Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994). Ne discende che, nel caso esaminato, essendoci un “passaggio” da un grado ad un altro in costanza di rapporto di lavoro, la ricorrente ha diritto, con il passaggio alla scuola secondaria, al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nella scuola primaria. Ne consegue che va fatto obbligo all'amministrazione scolastica di voler provvedere a riconoscere alla ricorrente l'intera anzianità pre-ruolo maturata con contratti a tempo determinato con il secondo quanto indicato nel decreto di ricostruzione della carriera, CP_3 riconoscendo alla istante la medesima progressione in termini di anzianità stabilita dalla Contrattazione Collettiva di comparto per l'omologo personale scolastico assunto a tempo indeterminato. Questa statuizione, ovviamente, ha il suo riflesso sotto il profilo del trattamento stipendiale, dovendo esso essere ricomputato, relativamente a tutte le voci retributive, in base all'anzianità come in precedenza determinata, secondo le disposizioni dei CCNL valevoli tempo per tempo con riferimento all'anzianità di servizio maturata. Occorre prendere atto, tuttavia, della fondatezza dell'eccezione del di parziale CP_3 prescrizione delle differenze retributive in questa sede richieste dalla ricorrente. In tal senso appare utile ricordare in via preliminare che, in base al condivisibile e consolidato insegnamento della Suprema Corte: < conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione,
9 agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (Cass. Sez. L, n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 e, di recente, sull'analogo tema della retribuzione degli insegnanti, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767, secondo cui: < servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>). Ciò detto, deve prendersi atto che la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata dall'amministrazione convenuta, sicché certamente le rivendicazioni economiche invocate dalla ricorrente devono ritenersi travolte dal maturare della prescrizione quinquennale. Invero, essendo stata, la , assunta a tempo indeterminato il 1.9.2012, e risalendo il Pt_1 primo atto di messa in mora al 16.12.2024 ( data di notifica del ricorso introduttivo), ne discende che il termine di prescrizione quinquennale, per i servizi pre ruolo, è prescritto, ai sensi dell'art. 2948 n 3 cc. Non è accoglibile, e va rigettata, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera dell'istante: a ben vedere, infatti, essa ricorrente ha impugnato i decreti di ricostruzione nn. 1087 e 1088 emessi nell'anno 2012, di tal che non vi è prova che, a quella data, l'Amministrazione resistente avesse o meno escluso il cennato anno 2013 ai fini del computo della anzianità di servizio.
5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura intera, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente in epoca antecedente all'assunzione a tempo indeterminato e, di conseguenza, condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera della CP_3 ricorrente sulla scorta dell'intera anzianità pre-ruolo, anche ai fini della progressione economica;
dichiara, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del ai relativi adempimenti;
CP_3
2) rigetta nel resto il ricorso;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, 20.10.2025 Il Giudice Dott. Angelo Scarpati
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IL TRIBUNALE di VALLO della LUCANIA Sezione Lavoro
Il Giudice unico in funzione di Giudice del lavoro, dott. Angelo Scarpati, all'esito dell'udienza del 20.10.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1342 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Gianfranco Nunziata
Ricorrenti
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso dai dott.ri Mimì P.IVA_1 CP_2 Minella, Alvaro Saporito e Consiglia Serena Alfano
Resistente OGGETTO: ricostruzione carriera pre-ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 19.10.2024, la odierna istante agiva nei confronti del , in CP_3 persona del p.t. dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Lavoro, per CP_2 vedere accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della pregressa anzianità di servizio pre-ruolo, prestato, senza soluzione di continuità presso le scuole e gli istituti statali in qualità di docente a tempo determinato, ai fini giuridici, previdenziali ed economici. In via di fatto, la ricorrente deduceva che:
- aveva svolto prestazioni di lavoro subordinate alle dipendenze del resistente
[...]
in forza di diversi contratti a tempo determinato, reiterati nel Controparte_1 tempo e ripetuti in successione;
- osservava che il resistente non aveva provveduto ad una corretta ricostruzione del CP_1 periodo pre-ruolo, non riconoscendo all'istante il medesimo punteggio e la medesima progressione stipendiale spettanti al personale assunto con contratto a tempo indeterminato. In diritto, deduceva che, per il tipo e la quantità di prestazioni lavorative svolte alle dipendenze del resistente , aveva diritto a vedersi riconosciuta la corretta ricostruzione della CP_1 carriera del personale della scuola con l'intero riconoscimento del periodo di precariato e dell'intero servizio pre – ruolo, sia ai fini giuridici che economici, con la conseguente progressione professionale e retributiva, in relazione al servizio prestato in ragione dei contratti di lavoro a termine.
1 Nello specifico, la ricorrente lamentava che la normativa interna prevedeva, iniquamente, il riconoscimento del servizio prestato nella scuola pubblica con contratti a tempo determinato, non di ruolo, sino ad un massimo di 4 anni, in modo integrale, agli effetti giuridici ed economici, laddove poi, dopo il quarto anno di servizio pre-ruolo, al docente precario veniva decurtato 1/3 del servizio prestato, sotto il profilo giuridico e 2/3 sotto il profilo economico. A fondamento della propria pretesa, invocava l'applicazione della Direttiva comunitaria 1999/70/CE, nonché delle successive pronunce giurisprudenziali italiane ed europee che avevano ravvisato una illegittima disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo, a parità di inquadramento e mansioni. Sempre partendo dalla richiamata direttiva, evidenziava l'illegittimità della normativa afferente la materia contenuta nell' art. 482 del D. Lgs del D.LGS. n. 297 del 16 aprile 1995 (come modificato dalla legge n. 129/1999), perché in evidente contrasto con la Citata direttiva Comunitaria e l'attuale consolidato orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di non discriminazione, ritenendo di dover riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. Tale prospettazione trovava conferma nei diversi contratti collettivi succedutisi nel corso del tempo, da ultimo il comparto scuola 2016/2018 del 19 aprile 2018 Controparte_4 che richiamava la normativa di cui al d.l. n. 370/1970, convertito con la legge 26 luglio 1970, n. 576 e modificato dal così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. L'attrice evidenziava che, a mente dell'art.4 del citato d.P.R. n. 399/1988, al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali. La disposizione, in parola, equiparava ad un intero anno scolastico l'attività di insegnamento svolto, anche presso scuole di altro grado, per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1° febbraio fino alle operazioni di scrutinio;
pertanto, sulla scorta di tale previsione normativa bisognava considerare la progressione del docente sia ai fini giuridici che economici. Tale assetto normativo portava a ritenere discriminatoria qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, con conseguente diritto al pagamento di una differenza di retribuzione nel caso di discriminazioni in materia retributiva e applicazione di una maggiorazione retributiva derivante dall'anzianità di servizio. Vinte le spese, con attribuzione.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Ministro pro CP_3 tempore, il quale deduceva l'infondatezza delle domande relative alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle differenze retributive avanzate dalla ricorrente, assumendo la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che aveva correttamente provveduto alla ricostruzione dell'anzianità della carriera della ricorrente;
eccepiva, in ogni caso, la prescrizione, almeno parziale, dei diritti invocati dalla ricorrente relativamente ai contratti dedotti in giudizio e relativi al servizio prestato nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso, prescrivendosi i crediti di retribuzione. In virtù delle suesposte argomentazioni il concludeva per l'inammissibilità ed il rigetto CP_3 nel merito del ricorso, con condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio. All'udienza del 20.10.2025, dato atto della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
2. Come già detto la ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici, deducendo che la normativa italiana in merito alla
2 ricostruzione della carriera sia in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla Corte di Giustizia UE): a fondamento del ricorso, assume che la normativa italiana (segnatamente l'art. 485 del D.Lgs. n. 279/94) sia in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.1999, la quale stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando i diversi criteri in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, deve dirsi che sulla questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte con la sentenza n. 31149/2019, la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc. Nella suddetta pronuncia la Corte Suprema ha esaminato la conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine. Ad avviso della Corte, la questione si pone, in quanto la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico, infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative dei docenti. Ciò spiega perché il legislatore, sin da tempo risalente, ha ritenuto necessario dettare una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settore dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. Già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla legge n. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 3, che “Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi. I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio”. L'art. 4 aggiungeva che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione. I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Con il D.Lgs. n. 297/1994, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 485, secondo cui “1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero,
3 nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”. A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370/1970, art. 4, stabilendo che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, secondo cui “l'art. 489, comma 1 del Testo Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale". Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297 del 1994, sulla normativa previgente, ha dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che “Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate”. Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del suddetto decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati. In tale contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai rapporti con la legge, non sfugge all'applicazione dei principi dettati dal D.Lgs. n. 165/2001, artt. 2 e 40, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, fatte salve le disposizioni speciali contenute nello stesso decreto. Con il CCNL in data 04.08.1995 le parti stipulanti sono intervenute anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all'art. 66, comma 6, che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, monche le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. “. Il successivo CCNL in data 26.05.1999 ha stabilito, all'art. 18, che “Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”. Successivamente il CCNL in data 24.07.2003, all'art. 142, comma 1, n. 8, ha espressamente previsto che dovesse continuare a trovare applicazione “l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 (riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)"; ed analoga disposizione è stata inserita nell'art. 146 (lett. g, n. 8) del CCNL in data 29.11.2007. Per effetto delle richiamate disposizioni contrattuali, quindi, la Suprema Corte ha escluso che gli articoli del T.U. riguardanti la ricostruzione della carriera siano stati disapplicati dalla contrattazione, perché al contrario gli stessi devono ritenersi espressamente richiamati, sia pure attraverso la tecnica del rinvio, anziché direttamente al T.U., alla disciplina originaria nello stesso trasfusa. L'art. 66 del CCNL 1995, infatti, va interpretato tenendo conto della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 676 e, pertanto, il richiamo della normativa di cui al D.L. n. 370/1970 e successive modificazioni e integrazioni, ricomprende in sé il rinvio agli artt. 485 e segg. del T.U., che non a caso non figurano fra le norme del decreto legislativo espressamente disapplicate dalla contrattazione.
4 Occorre ancora evidenziare che l'art. 66, nel rinviare alle disposizioni di applicazione del D.L. n. 370/1970, richiama espressamente anche del D.P.R. n. 399/1988, art. 4, che, per quel che rileva in questa sede, prevede che “Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. La Suprema Corte ha osservato che dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché, se da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni o continuativamente dal 01 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio;
ed ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. Inoltre, l'abbattimento opera solo sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del servizio. Come evidenziato dalla stessa Corte di Giustizia nelle pronunce più recenti (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C-72/18UstarizArostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra ServiziosAuxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, 5.6.2018, causa C - Controparte_5 677/16, ER Mateos), la Clausola 4 dell'Accordo Quadro è stata più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice comunitario, il quale anche in dette pronunce ha ribadito i principi già in precedenza affermati del riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558/2016 e 23868/2016 e le successive sentenze conformi, fra le quali vanno segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323/2018 e Cass. n. 20918/2019: quest'ultima relativa al personale ATA), nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017; Cass. n. 7112/2018; Cass. nn. 3473/19 e 6146/19). Nei precedenti citati si è evidenziato che: “a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C Persona_1 177/10 OS TA); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del Trattato (oggi art. 153, n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di
5 una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, RegojoDans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai Persona_2 rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di uncontratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere" (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 ”. Per_3 I suddetti principi, secondo la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza emessa in data 20.09.2018, in causa C466/17, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Per_4 Tribunale di Trento, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. In proposito, va osservato che a detta conclusione la Corte è pervenuta dopo avere dichiarato espressamente di volersi porre in linea di continuità con la propria giurisprudenza, richiamata ai punti 26, 33, 37, 38, quanto alla rilevanza dell'anzianità, alla nozione di ragione oggettiva, alla non decisività delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, e la statuizione è stata resa valorizzando le circostanze allegate dal Governo Italiano, che aveva fatto leva sul criterio di favore previsto dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 489, come integrato dalla legge n. 124/1999, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51). Particolare rilievo assumono, dunque, i punti 47 e 48, nei quali la Corte afferma che possono configurare una ragione oggettiva “gli obiettivi invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e dall'altro nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”, obiettivi che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità
“fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio”. La Suprema Corte ha precisato che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare. Inoltre, la comparabilità non può essere esclusa per i supplenti assunti ai sensi della L. n. 124/1999, art. 4, comma 3, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al
6 contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Pertanto, deve escludersi che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 297/1994, art. 485 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive, intese nei termini sopra indicati. Secondo la Corte risulta più complessa l'ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni
“alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che potrebbero prodursi qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore. Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si colleghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto. L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi, affinché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 /1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs. n. 297/1994, ex art. 485, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali i mesi estivi, in relazione ai quali è stato da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011; Cass. n. 3062/2012; Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Invece, si dovrà tenere conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al
7 quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. La Corte precisa, altresì, che non è consentito all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile. Peraltro, non osta all'applicazione dei richiamati principi la circostanza che possa essere domandato il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente all'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, in quanto non può essere invocato il principio di diritto affermato dalla Corte con la sentenza n. 22552/2016, perché in quel caso si discuteva della legittimità della reiterazione dei contratti a termine, il cui carattere abusivo non poteva essere affermato sulla base della normativa europea sopravvenuta, mentre nella specie viene in rilievo la correttezza del decreto di ricostruzione della carriera adottato nella vigenza della direttiva. Dunque, nella richiamata sentenza sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: a) il D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124/1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297/1994, art. 485, deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. Da quanto sopra discende che, al fine di valutare la compatibilità della norma oggetto di causa, è richiesto al giudicante di effettuare una comparazione tra il servizio effettivamente svolto dal docente durante il pre-ruolo (senza applicazione del criterio dell'anzianità fittizia e senza valorizzazione dei periodi non lavorati) e il conteggio effettuato dalla Amministrazione ai fini della ricostruzione della carriera (considerando che l'art. 485 del D.Lgs. n. 274/94 valorizza i periodi non lavorati -180 giorni = 1 anno intero), valutando se il secondo dia un risultato meno favorevole rispetto al servizio effettivamente espletato in pre-ruolo. Alla luce di tali principi appare evidente che laddove il docente adduca essersi verificata una discriminazione è suo onere allegare e provare che non ricorrono gli elementi addotti dal Governo Italiano per giustificare il diverso trattamento sulla scorta dei quali la Corte ha ritenuto la conformità della normativa italiana al diritto dell'Unione Europea. Pertanto, è onere del docente allegare e provare il concreto “svantaggio” subito a causa della ricostruzione della
8 carriera effettuata facendo applicazione degli artt. 485 e ss. del D.Lgs. n. 297/1994 mediante la comparazione tra la propria situazione e quella del docente (assunto sin da subito) a tempo indeterminato utile a far emergere una situazione di disparità di trattamento concretamente apprezzabile e in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CEE.
3. Applicando i principi che precedono al caso in esame occorre rilevare come effettivamente si sia verificata a carico della odierna ricorrente, per effetto dell'applicazione della disciplina di cui al citato art. 485 del d.lgs n. 297/1994, una discriminazione rispetto al trattamento conseguito dai docenti sin dall'inizio assunti a tempo indeterminato. Quanto al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto dall'istante, non può non rilevarsi come, sommando tutti i periodi di servizio pre-ruolo indicati nel decreto di ricostruzione n. 1088 del 26.9.2012, si ottiene che la ha svolto 14 anni di servizio pre ruolo ( fino alla data di Pt_1 stabilizzazione, 1.9.2012), laddove l'amministrazione, facendo applicazione della disciplina di cui all'art. 485 del d.lgs n. 297/1994, ha riconosciuto alla docente soltanto 10 anni e 8 mesi di anzianità pregressa. Deve aggiungersi, peraltro, sempre in relazione al pieno riconoscimento del cennato servizio pre ruolo, che, secondo la ormai unanime giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. sent. n. 2037 del 2013, S.U. sent. n. 9144 del 2016, Corte d'Appello Genova Sez. lavoro, Sent., 23-03-2022), la ricostruzione di carriera esige il calcolo integrale degli anni di servizio prestati dal docente sebbene in ruoli diversi, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera. Infatti, la L. 11 luglio 1980, n. 312 ha sancito (con l'art. 57, commi 1 e 2) che “I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77”. Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato “Passaggio ad altro ruolo”, dispone: “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera” (art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994). Ne discende che, nel caso esaminato, essendoci un “passaggio” da un grado ad un altro in costanza di rapporto di lavoro, la ricorrente ha diritto, con il passaggio alla scuola secondaria, al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nella scuola primaria. Ne consegue che va fatto obbligo all'amministrazione scolastica di voler provvedere a riconoscere alla ricorrente l'intera anzianità pre-ruolo maturata con contratti a tempo determinato con il secondo quanto indicato nel decreto di ricostruzione della carriera, CP_3 riconoscendo alla istante la medesima progressione in termini di anzianità stabilita dalla Contrattazione Collettiva di comparto per l'omologo personale scolastico assunto a tempo indeterminato. Questa statuizione, ovviamente, ha il suo riflesso sotto il profilo del trattamento stipendiale, dovendo esso essere ricomputato, relativamente a tutte le voci retributive, in base all'anzianità come in precedenza determinata, secondo le disposizioni dei CCNL valevoli tempo per tempo con riferimento all'anzianità di servizio maturata. Occorre prendere atto, tuttavia, della fondatezza dell'eccezione del di parziale CP_3 prescrizione delle differenze retributive in questa sede richieste dalla ricorrente. In tal senso appare utile ricordare in via preliminare che, in base al condivisibile e consolidato insegnamento della Suprema Corte: < conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione,
9 agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto>> (Cass. Sez. L, n. 4076 del 27/02/2004, Rv. 570675 e, di recente, sull'analogo tema della retribuzione degli insegnanti, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020, Rv. 656767, secondo cui: < servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>>). Ciò detto, deve prendersi atto che la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata dall'amministrazione convenuta, sicché certamente le rivendicazioni economiche invocate dalla ricorrente devono ritenersi travolte dal maturare della prescrizione quinquennale. Invero, essendo stata, la , assunta a tempo indeterminato il 1.9.2012, e risalendo il Pt_1 primo atto di messa in mora al 16.12.2024 ( data di notifica del ricorso introduttivo), ne discende che il termine di prescrizione quinquennale, per i servizi pre ruolo, è prescritto, ai sensi dell'art. 2948 n 3 cc. Non è accoglibile, e va rigettata, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera dell'istante: a ben vedere, infatti, essa ricorrente ha impugnato i decreti di ricostruzione nn. 1087 e 1088 emessi nell'anno 2012, di tal che non vi è prova che, a quella data, l'Amministrazione resistente avesse o meno escluso il cennato anno 2013 ai fini del computo della anzianità di servizio.
5. Sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite il parziale accoglimento della domanda giustifica l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte qua il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento in misura intera, ai fini economici e giuridici, dell'anzianità di servizio maturata in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione resistente in epoca antecedente all'assunzione a tempo indeterminato e, di conseguenza, condanna il a provvedere alla ricostruzione della carriera della CP_3 ricorrente sulla scorta dell'intera anzianità pre-ruolo, anche ai fini della progressione economica;
dichiara, altresì, il diritto della ricorrente alla ricostruzione della posizione contributiva, con conseguente condanna del ai relativi adempimenti;
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2) rigetta nel resto il ricorso;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Vallo della Lucania, 20.10.2025 Il Giudice Dott. Angelo Scarpati
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