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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto:
“opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
FO HI, giusta procura in atti
Ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° Persona_1
37875/7313;
Resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 12/11/2024, , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 582/2024 R.G.), chiedeva al giudicante “accertare che lo stato patologico della sig.ra è tale da integrare i presupposti per: riconoscimento di Parte_1 handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3° della L. 104/1992; indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; e, per l'effetto, riconoscere entrambe le
1 provvidenze richiesta di cui ai punti a) e b) ut sopra riportati con decorrenza dalla data della domanda, ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' in data 19/03/2025, la quale CP_1 contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta la CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è stata decisa Persona_2 con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Quanto alle risultanze dell'elaborato depositato in data 01/07/2025, e relativo all'odierno giudizio, il c.t.u. ha riferito che, in ragione dell'esame della nuova documentazione ed in seguito ad una nuova visita la stessa “è affetta da grave deficit deambulatorio (possibile per brevi tratti con supervisione doppio appoggio e con necessità di carrozzina di transito) in diffusa spondilodiscoartrosi osteoporotica del rachide con stenosi del canale vertebrale, coxartrosi bilaterale e ginocchia varoartrosiche con assottigliamento delle rime femoro/tibiali medialmente e con sub- anchilosi. Carcinoma della cupola vescicale e neoplasia delle alte vie urinarie a sinistra in attuale follow up. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Adenoma surrenalico sinistro. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Malattia venosa cronica agli arti inferiori (III stadio CEAP). Obesità di II classe (BMI =36,13). Vasculopatia cerebrale cronica con segni di declino cognitivo. Arteriopatia carotidea. Cisti renali bilaterali, specie a destra. Incontinenza urinaria. Ipoacusia. Epatosteatosi”. Pertanto, esso CTU ha aggiunto che, per effetto delle predette infermità, la perizianda è da considerare totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. È, altresì, portatrice di handicap grave con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Sussiste, pertanto, diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n°104) a decorrere dal 24/06/2024.
Orbene, la domanda merita accoglimento alla stregua delle valutazioni rese dal dott.
, le cui conclusioni in questa sede si condividono in quanto fondate su una Per_2 ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità di accompagnamento ed i benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) dei requisiti sanitari invocati dall'istante.
2 3.1. Le spese di lite, relativamente ad entrambe le fasi, vanno compensate, in ragione del raggiungimento successivo delle condizioni sanitarie.
Le spese relative alla CTU, espletata tanto nella presente fase quanto in quella di accertamento tecnico preventivo, vanno poste a carico dell' (in quanto parte CP_1 sostanzialmente soccombente) e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nata a Parte_1
Omignano (SA), il 30.12.1946] si trova, a decorrere dal Giugno 2024, nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00 per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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