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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/11/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 133/2019 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 133/2019 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 18.11.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , in persona del Consigliere Dott. Parte_1 Pt_2 con sede in Milano alla Via Larga n.15 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[...]
AR CI e LU NO, e nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Carmen Agnello, Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133/2019 R.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Parte_3 CodiceFiscale_1
Agnello; opponente contro
(c.f.: n. , p. iva ), brevemente anche Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Corso Italia CP_3
n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pilato;
opposta e con l'intervento di
, (p. Iva, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_3 con sede in Milano alla Via Larga n.15, rappresentata e difesa, dagli avv.ti AR CI e LU NO;
terza intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2019, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1836/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 12 novembre 2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_2
1 complessiva somma di € 9.673,56, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda al soddisfo e spese della fase monitoria. L'opponente ha eccepito, preliminarmente, la nullità del decreto opposto, essendo stato emesso non rispettando i dettami di cui all'art. 633 c.p.c. ed essendo i contratti prodotti dalla solo copie CP_3 fotostatiche non leggibili, presentando anche correzioni scritte a penna. Sempre preliminarmente ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva da parte della , dato che nessuna prova vi CP_3 era in atti del rapporto di factoring intrattenuto da con l'Istituto né CP_3 Controparte_4 tantomeno della conoscenza e/o approvazione della relativa cessione del credito da parte del presunto debitore. Ha eccepito inoltre la prescrizione quinquennale del debito ex articolo 2948 n. 4 c.c. trattandosi di somme che il presunto debitore doveva versare periodicamente, in assenza di atti interruttivi e risalendo i contratti al 2012, esattamente al 28/02/2012 e al 14/09/2012. L'opponente ha chiesto pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1836/2018, di ritenere e dichiarare nullo, annullare e/o privare di qualsiasi efficacia giuridica e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo suddetto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 maggio 2019, Controparte_2
cessionaria del credito, giusto contratto di factoring, si è costituita in giudizio,
[...] contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con atto di intervento depositato in data 1 marzo 2022, si è costituita in giudizio la Parte_1
quale cessionaria del credito, dichiarando di far proprie le domande avanzate dall'opposta.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c. c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la decisione. Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Va rigettata, in via preliminare, l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa,
2 rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Tanto premesso, passando ad analizzare gli altri motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rigettarsi l'eccezione svolta dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20/08/2021, n. 23257; conf. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2018, n. 16566). Nel caso di specie, ha adeguatamente provato la fonte negoziale del credito, mediante la Controparte_3 produzione dei contratti di compravendita e la relativa cessione del credito, prevista all'art 4. delle condizioni generali di vendita ed accettata dall'opponente sia con la sottoscrizione del contratto che con le modalità di corresponsione del prezzo nei confronti direttamente della stessa cessionaria, mediante il pagamento di bollettini ad essa intestati (si veda la documentazione bancaria prodotta dalla opposta). Sul punto, va richiamato anche il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143/2005, 12734/2021). Quindi, ai fini della conoscenza della cessione, può riconoscersi efficacia nei confronti del debitore anche alla notifica dello stesso decreto ingiuntivo. E ancora il successivo passaggio riguardante la cessione tra , così denominata per brevità, e CP_3
è stato documentato dato che tale cessione veniva notificata a Parte_1 Controparte_1 e di essa notifica vi è prova in atti da parte della cessionaria. Va, quindi, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società opposte. Va, infine, rigettata l'eccezione preliminare formulata dall'opponente in ordine all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 2948 c.c.. La Cassazione con Ordinanza Num. 18402 Anno 2025 ha ricordato il suo consolidato orientamento secondo cui la prescrizione breve di cinque anni si applica solo alle obbligazioni periodiche, caratterizzate da prestazioni che nascono e si esauriscono a intervalli regolari. Non si applica, invece, a un debito unico che, per accordo tra le parti, viene frazionato in più versamenti periodici (rate). In quest'ultimo caso, l'obbligazione è unica fin dall'inizio e il pagamento rateale ne rappresenta solo una modalità di esecuzione. In particolare, dagli atti del presente giudizio emerge come la prestazione in oggetto non fosse periodica, ma, invece, fosse un'obbligazione unitaria, suscettibile di esecuzione differita per l'adempimento della prestazione di pagamento, in relazione alle quali è pacifica l'applicazione della prescrizione decennale. Tali circostanze portano, pertanto, a qualificare il rapporto negoziale tra le parti come di compravendita di opere letterarie e non già di un unico continuativo contratto di somministrazione.
3 Ora, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26161 del 06/12/2006; Sez. 5, Sentenza n. 18432 del 16/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 14080 del 01/07/2005; Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 06/03/2003). Trattandosi di un'obbligazione unitaria derivante da un contratto di vendita, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4232) Pertanto, a fronte dell'eccezione di parte opponente, si ritiene di condividere l'assunto di parte opposta in ordine all'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non di quello breve di cinque anni. Passando ad esaminare poi nel merito la domanda sulla esistenza o meno del credito azionato con il D.I. opposto, deve ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ciò posto, nel caso di specie, era onere della società opposta provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell'opponente di pagare quanto giudizialmente richiesto. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di avendo quest'ultima prodotto unitamente al Controparte_2 ricorso i contratti di compravendita sottoscritti da in data 28.02.2012 e Controparte_1
14.09.2012 (contratti di compravendita di cui alle cedole CL 567539 e CL 599499). Le contestazioni svolte dall'opponente sulla non intellegibilità e/o manomissione degli stessi non possono trovare accoglimento, data la chiarezza e piena comprensione e intellegibilità delle copie dei contratti versate in atti e la genericità delle contestazioni stesse, essendosi limitato l'opponente ad allegarne la incomprensibilità, paventando la possibile presenza di manomissioni.
4 Tali contestazioni si fermano alla formulazione di congetture generiche e come tali non possono essere tenute in considerazione( ex multis cfr. Corte Di Cassazione – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5477: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”). Di contro, il debitore non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, limitandosi per l'appunto a contestazioni generiche fra cui quelle sulla avanzata età. Non essendovi stata prova da parte dell'opponente di fatti impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione nascente dai contratti allegati, né tantomeno contestazione sulla avvenuta consegna di quanto oggetto dei contratti, né essendovi stata contestazione sugli importi richiesti, avendo tra l'altro la società opposta documentato l'avvenuto pagamento di alcune rate, circostanza questa non specificamente contestata dall'opponente (così come non contestata è la documentazione bancaria attestante), anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., si deve ritenere provato il credito azionato dalla con il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
Alla luce pertanto di quanto fin qui dedotto, l'opposizione svolta da deve essere Controparte_1 rigettata e va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivo aggiornamento, considerate le questioni trattate ed il valore della controversia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti dell'opposta . Vanno compensate invece le spese CP_3 tra opponente e , non avendo quest'ultima svolto difese nuove, ma essendosi limitata Parte_1 nei propri atti a richiamarne le eccezioni e deduzioni di . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 133/2019 R.G. proposta da contro ed , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Controparte_1 esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1836/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 12 novembre 2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori Controparte_2 di legge;
3. dichiara compensate le spese tra l'opponente e Parte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
5
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA II Sezione civile Verbale della causa n. 133/2019 R.G. - TRATTAZIONE SCRITTA (127 ter c.p.c.)
Oggi 18.11.2025, innanzi alla dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, si dà atto che sono state depositate note scritte nell'interesse di , in persona del Consigliere Dott. Parte_1 Pt_2 con sede in Milano alla Via Larga n.15 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
[...]
AR CI e LU NO, e nell'interesse di , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Carmen Agnello, Il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II Sezione Civile Il Giudice dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 133/2019 R.G., promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Parte_3 CodiceFiscale_1
Agnello; opponente contro
(c.f.: n. , p. iva ), brevemente anche Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via Corso Italia CP_3
n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Pilato;
opposta e con l'intervento di
, (p. Iva, c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_3 con sede in Milano alla Via Larga n.15, rappresentata e difesa, dagli avv.ti AR CI e LU NO;
terza intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2019, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1836/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 12 novembre 2018, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di la Controparte_2
1 complessiva somma di € 9.673,56, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla domanda al soddisfo e spese della fase monitoria. L'opponente ha eccepito, preliminarmente, la nullità del decreto opposto, essendo stato emesso non rispettando i dettami di cui all'art. 633 c.p.c. ed essendo i contratti prodotti dalla solo copie CP_3 fotostatiche non leggibili, presentando anche correzioni scritte a penna. Sempre preliminarmente ha eccepito la mancanza di legittimazione attiva da parte della , dato che nessuna prova vi CP_3 era in atti del rapporto di factoring intrattenuto da con l'Istituto né CP_3 Controparte_4 tantomeno della conoscenza e/o approvazione della relativa cessione del credito da parte del presunto debitore. Ha eccepito inoltre la prescrizione quinquennale del debito ex articolo 2948 n. 4 c.c. trattandosi di somme che il presunto debitore doveva versare periodicamente, in assenza di atti interruttivi e risalendo i contratti al 2012, esattamente al 28/02/2012 e al 14/09/2012. L'opponente ha chiesto pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1836/2018, di ritenere e dichiarare nullo, annullare e/o privare di qualsiasi efficacia giuridica e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo suddetto. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14 maggio 2019, Controparte_2
cessionaria del credito, giusto contratto di factoring, si è costituita in giudizio,
[...] contestando la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Con atto di intervento depositato in data 1 marzo 2022, si è costituita in giudizio la Parte_1
quale cessionaria del credito, dichiarando di far proprie le domande avanzate dall'opposta.
[...]
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 c. c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, il Giudice ha rinviato la causa per la decisione. Ciò premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni che seguono. Va rigettata, in via preliminare, l'eccezione dell'opponente relativa alla pretesa nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova scritta e per essere il medesimo stato emesso dal Tribunale in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto non la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte, ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (cfr. Cass. Civ., sez. III, 15.07.2005, n. 15037, per la quale
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge;
pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, di talché l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali”). Da quanto dedotto consegue che, non essendo il presente giudizio di opposizione mera impugnazione del decreto ingiuntivo volta a farne valere vizi propri, bensì un ordinario giudizio di cognizione di merito rivolto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore in sede monitoria, si deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente, indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa,
2 rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che potrebbero valere soltanto ai fini di una diversa statuizione sulle spese della fase monitoria. Tanto premesso, passando ad analizzare gli altri motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve rigettarsi l'eccezione svolta dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancanza di prova in ordine all'intervenuta cessione del credito. L'eccezione non può essere condivisa, essendo costante la giurisprudenza nell'affermare che “il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta” (Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11436), con la precisazione che “ai fini tanto dell'art. 1264 c.c., che dell'art. 1265 c.c. e art. 2914 c.c., n. 2, la notificazione della cessione (così come il correlativo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità” (Cassazione civile, sez. II, 20/08/2021, n. 23257; conf. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2018, n. 16566). Nel caso di specie, ha adeguatamente provato la fonte negoziale del credito, mediante la Controparte_3 produzione dei contratti di compravendita e la relativa cessione del credito, prevista all'art 4. delle condizioni generali di vendita ed accettata dall'opponente sia con la sottoscrizione del contratto che con le modalità di corresponsione del prezzo nei confronti direttamente della stessa cessionaria, mediante il pagamento di bollettini ad essa intestati (si veda la documentazione bancaria prodotta dalla opposta). Sul punto, va richiamato anche il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui “la notificazione della cessione può essere effettuata anche mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio” (Cass. n. 20143/2005, 12734/2021). Quindi, ai fini della conoscenza della cessione, può riconoscersi efficacia nei confronti del debitore anche alla notifica dello stesso decreto ingiuntivo. E ancora il successivo passaggio riguardante la cessione tra , così denominata per brevità, e CP_3
è stato documentato dato che tale cessione veniva notificata a Parte_1 Controparte_1 e di essa notifica vi è prova in atti da parte della cessionaria. Va, quindi, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva delle società opposte. Va, infine, rigettata l'eccezione preliminare formulata dall'opponente in ordine all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ai sensi dell'art. 2948 c.c.. La Cassazione con Ordinanza Num. 18402 Anno 2025 ha ricordato il suo consolidato orientamento secondo cui la prescrizione breve di cinque anni si applica solo alle obbligazioni periodiche, caratterizzate da prestazioni che nascono e si esauriscono a intervalli regolari. Non si applica, invece, a un debito unico che, per accordo tra le parti, viene frazionato in più versamenti periodici (rate). In quest'ultimo caso, l'obbligazione è unica fin dall'inizio e il pagamento rateale ne rappresenta solo una modalità di esecuzione. In particolare, dagli atti del presente giudizio emerge come la prestazione in oggetto non fosse periodica, ma, invece, fosse un'obbligazione unitaria, suscettibile di esecuzione differita per l'adempimento della prestazione di pagamento, in relazione alle quali è pacifica l'applicazione della prescrizione decennale. Tali circostanze portano, pertanto, a qualificare il rapporto negoziale tra le parti come di compravendita di opere letterarie e non già di un unico continuativo contratto di somministrazione.
3 Ora, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 30546 del 20/12/2017; Sez. 1, Sentenza n. 26161 del 06/12/2006; Sez. 5, Sentenza n. 18432 del 16/09/2005; Sez. 3, Sentenza n. 14080 del 01/07/2005; Sez. 1, Sentenza n. 3348 del 06/03/2003). Trattandosi di un'obbligazione unitaria derivante da un contratto di vendita, si applica la prescrizione ordinaria decennale. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione principale che di quella degli interessi (Cfr. Cass. sez. III, 10 febbraio 2023 n. 4232) Pertanto, a fronte dell'eccezione di parte opponente, si ritiene di condividere l'assunto di parte opposta in ordine all'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non di quello breve di cinque anni. Passando ad esaminare poi nel merito la domanda sulla esistenza o meno del credito azionato con il D.I. opposto, deve ricordarsi che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Ciò posto, nel caso di specie, era onere della società opposta provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell'opponente di pagare quanto giudizialmente richiesto. Va, a tal fine, rilevato che dagli atti di causa emerge la prova del credito fatto valere già in sede monitoria da parte di avendo quest'ultima prodotto unitamente al Controparte_2 ricorso i contratti di compravendita sottoscritti da in data 28.02.2012 e Controparte_1
14.09.2012 (contratti di compravendita di cui alle cedole CL 567539 e CL 599499). Le contestazioni svolte dall'opponente sulla non intellegibilità e/o manomissione degli stessi non possono trovare accoglimento, data la chiarezza e piena comprensione e intellegibilità delle copie dei contratti versate in atti e la genericità delle contestazioni stesse, essendosi limitato l'opponente ad allegarne la incomprensibilità, paventando la possibile presenza di manomissioni.
4 Tali contestazioni si fermano alla formulazione di congetture generiche e come tali non possono essere tenute in considerazione( ex multis cfr. Corte Di Cassazione – Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 5477: “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”). Di contro, il debitore non ha fornito alcuna prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, limitandosi per l'appunto a contestazioni generiche fra cui quelle sulla avanzata età. Non essendovi stata prova da parte dell'opponente di fatti impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione nascente dai contratti allegati, né tantomeno contestazione sulla avvenuta consegna di quanto oggetto dei contratti, né essendovi stata contestazione sugli importi richiesti, avendo tra l'altro la società opposta documentato l'avvenuto pagamento di alcune rate, circostanza questa non specificamente contestata dall'opponente (così come non contestata è la documentazione bancaria attestante), anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., si deve ritenere provato il credito azionato dalla con il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2
Alla luce pertanto di quanto fin qui dedotto, l'opposizione svolta da deve essere Controparte_1 rigettata e va confermato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivo aggiornamento, considerate le questioni trattate ed il valore della controversia, seguono la soccombenza, con la conseguenza che l'opponente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti dell'opposta . Vanno compensate invece le spese CP_3 tra opponente e , non avendo quest'ultima svolto difese nuove, ma essendosi limitata Parte_1 nei propri atti a richiamarne le eccezioni e deduzioni di . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 133/2019 R.G. proposta da contro ed , Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 così provvede:
1. rigetta l'opposizione svolta da e, per l'effetto, conferma e dichiara Controparte_1 esecutivo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 1836/2018 emesso dal Tribunale di Messina in data 12 novembre 2018, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, in favore di parte opposta che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre accessori Controparte_2 di legge;
3. dichiara compensate le spese tra l'opponente e Parte_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo
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