Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE ee 65516 AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 Oggetto IVA. N. 131 TAB. ALL. B N. 5 Interessi anatocistici. MATERIA Inammissibilità del ricorso per tardiva TRIBUTA notifica. 07 3 19 /03 NOME DE POL ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CORTE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Saccucci Dott. Bruno Presidente R.G.N.14832/99 Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron.16245 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Rep. Dott. Francesco A. Genovese Consigliere Ud. 2/12/02 Dott. Achille Meloncelli Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, 1° Uff. IVA di Milano, in per- sona del Ministro p.t., domic. in Roma, via dei Porto- ghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege ricorrente -
contro
Fall. Giudici Ennio "Lo sportivo", in persona del cura- tore Dott. Adolfo De Stefano, elettivamente domic. in Roma, p. Cavour 25, presso l'Avvocato Franco Vesperini, che 10 rappresenta e difende insieme con l'Avvocato Francesco Sorrentino, giusta procura speciale in calce CORTE SUPRESA DI DASSAZIOÑE al controricorso controricorrente- CAMPIONE CIVILE N. 65516 .4389 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 83.36.98, depositata il 22.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/12/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Uditi l'Avvocato dello Stato Gianni De Bellis, per il ricorrente, e 1'Avvocato Franco Vesperini per il controricorrente;
Udito i P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La curatela del fallimento "Lo Sportivo" di Giudici Ennio chiese, con due distinti ricorsi in data 23.5. 1995, alla commissione tributaria provinciale di Mila- no, il rimborso dei crediti IVA maturati dalla ditta negli anni 1984 e 1987, coi relativi interessi. Avverso la sentenza n.55 del 1996 che accoglieva detti ricorsi, l'ufficio, dopo aver provveduto al rimborso relativo all'anno 1984, propose appello chiedendo che fosse esclusa la condanna al pagamento degli interessi anatocistici. Quindi l'amministrazione finanziaria dello Stato ed il 1° ufficio IVA di Milano hanno proposto ricorso, 2 notificato alla curatela fallimentare a mezzo del servizio postale il 9/14.7.1999, articolato in tre motivi, per la cassazione della sentenza depositata il 22.5.1998, con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello. Resiste, mediante rituale deposito di controricorso, il curatore del fallimento intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione d'inammissibilità del ricorso, pregiudi- zialmente proposta dal fallimento della ditta "Lo spor- tivo" di Giudici Ennio, per decadenza dall'impugnazione notificata oltre l'anno dalla pubblicazione della sen- tenza (articoli 62, co. 2, D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e 327 c.p.c.), è fondata. In effetti, la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia fu pubblicata, mediante deposito in segreteria, il 22.5.1998, sicché la noti- fica del ricorso, effettuata con raccomandata spedita il 9.7.1999 e ricevuta il 14.7.1999, è tardiva, essendo scaduto il termine annuale, comprensivo del calcolo del periodo feriale intermedio, il 7.7.1999, mercoledì. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammis- sibile. Tale pronunzia preclude 1'esame nel merito dei tre motivi del ricorso, con cui l'amministrazione critica 3 la sentenza impugnata per violazione e falsa appli- cazione di norme di diritto concernenti, rispettivamen- te, omessa pronunzia d'inammissibilità dell'appello riguardante condanna (al pagamento di interessi anato- cistici) asseritamente non pronunziata dal giudice di primo grado;
ultrapetizione rispetto a domanda inesi- stente di pagamento di detti interessi;
non debe nza degli interessi anatocistici da parte dell'amministra- zione finanziaria. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, fanno carico al soccombente.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 1.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 2 dicembre 2002. Il consigliere est. Il presidente чило лечис Guieyse ylio DESOLTATO IN CANCELLERIA E T IL CANCELLIERE R O C dott i Sieno 13 MAG. 2003 IL CANCELLERE dot 4 *