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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GALIZIA LUIGI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato INGROSSO ANTONIO conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato RI VELLO PIER PAOLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato BADOLATO CESARE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 811 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2023 e depositata il 3 aprile 2024, la Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, per quanto d'interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso proposto da GI LI avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 12 dicembre 2022 che, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Sezione Prima in data 27 maggio 2021, lo aveva condannato, per il duplice omicidio volontario di ED TA e DA MA NA e per la illecita detenzione delle armi utilizzate per commetterlo, esclusa l'aggravante della premeditazione, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e quattro mesi. 2. Ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata, GI LI, per mezzo dei difensori di fiducia avv. PA RI e avv. Cesare Badolato, deducendo un unico articolato motivo di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia l'errore percettivo indotto dall'omessa lettura e, comunque, dall'annessa disamina critica di plurime censure svolte dall'imputato alla sentenza della Corte di appello, pur se oggetto di espresso richiamo nei ricorsi per cassazione e nei motivi nuovi formulati nel suo interesse. Errore percettivo che si assume di carattere decisivo, perché pertinente alla prova dell'insussistenza della responsabilità dell'imputato oltre il ragionevole dubbio. 2.1. Si premette, in primo luogo, l'errore prospettico che avrebbe mosso il Giudice di legittimità laddove ha ritenuto che la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio integrasse, unitamente a quella di primo grado, una "doppia conforme"; ciò in quanto, provenendo la sentenza di appello da un precedente annullamento con rinvio della Sezione Prima in data 27 maggio 2021, il giudizio rescindente involgerebbe «non soltanto la sentenza di secondo grado, ma anche quella di primo grado ed è l'art. 627 cod. proc. pen., nel caso di giudizio di rinvio, che diventa "bussola" di riferimento per il successivo giudizio di legittimità; non dunque di doppia conforme deve parlarsi, ma di giudizio di tenuta, ex art. 627 cod. proc. pen., della sentenza di rinvio rispetto alle censure difensive» (così nel ricorso). 2.2. Si dà, poi, conto del percorso motivazionale sulla scorta del quale la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia di rigetto del ricorso di LI, evidenziando i plurimi errori di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa. 2 Tb ." • , Il primo errore di fatto (sub §a) consisterebbe nella motivazione fornita dalla sentenza impugnata all'interrogativo posto dalla difesa riguardo a come fosse possibile che le tracce di polvere da sparo non fossero state ritrovate sul sedile di guida dell'auto usata da LI, mentre - secondo scienza ed esperienza e secondo quanto confermato dal consulente della difesa - anche alla stregua del numero elevato di esplosioni (ben dodici), dette tracce avrebbero dovuto essere copiose. Si legge nella sentenza oggetto di ricorso straordinario che la circostanza che il finestrino lato guida dell'auto condotta dall'imputato fosse rimasto parzialmente aperto aveva comportato la rimozione delle particelle. Tale spiegazione è censurata dal ricorrente come del tutto illogica, resa attraverso una «reductio ad absurdum, poiché si utilizza un argomento assolutamente sfrondato da ogni collegamento con la realtà scientifica ed effettuale», che si tradurrebbe in un errore di fatto, «poiché si tratta in realtà dell'omissione di una valida risposta su un profilo decisivo del ricorso». Il secondo errore di fatto (sub §b) consisterebbe nell'omessa risposta, invero non rinvenibile nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, alla censura in punto di compatibilità tra l'orario di commissione del duplice omicidio e i tempi che avrebbe avuto LI per raggiungere il cimitero e commettere detti reati. Il terzo errore di fatto (sub §c) consisterebbe nell'omessa risposta all'altro interrogativo posto all'attenzione della Sezione Quinta, riguardante l'irragionevolezza della tesi accreditata dai giudici di merito, secondo la quale LI, dopo aver visto passare le due vittime dinanzi al bar dove si trovava, vi sarebbe rimasto per altri venti minuti, correndo il rischio di non trovare più sul posto (il cimitero) gli obiettivi della sua azione criminosa. Infine, l'ultimo errore di fatto (sub §d) riguarderebbe l'assenza di risposta, nella motivazione della Sezione Quinta, alla censura concernente l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle dichiarazioni di due testimoni - il fioraio e il custode del cimitero - riguardo a decisive circostanze che avrebbero escluso la responsabilità di LI. 2.3. Si conclude che, non rispondendo alle suindicate censure evidenziati dal ricorrente nei confronti della pronuncia della Corte di assise d'appello di Catanzaro del 12 dicembre 2022, la Sezione Quinta avrebbe omesso il doveroso controllo su detta sentenza e, in particolare, avrebbe trascurato di verificare il rispetto del principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente riguardo al superamento del ragionevole dubbio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 3 4. Il difensore delle parti civili, in data 26 agosto 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di «confermare la sentenza della Sezione Quinta del 7 dicembre 2023 per ciò che concerne la pena inflitta all'imputato e riformarla per ciò che concerne le somme inerenti al risarcimento del danno»; dette conclusioni sono state ribadite, all'odierna udienza, in sede di discussione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dev'essere rigettato. 1. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 -01). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 -01). In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 -01): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 -01). Ancora le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determini incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché 4 incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidenai della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente;
mentre deve essere ricondotte alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.). Nella successiva elaborazione di tali principi si è avuto modo di chiarire come non sia consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto. In definitiva, il principio affermato è quello per cui esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, OS, Rv. 257346 -01). 2. Alla luce delle premesse svolte è agevole la verifica dell'infondatezza del ricorso straordinario. Il ricorrente deduce in primo luogo che la risposta fornita dalla Sezione Quinta alla doglianza sulla manifesta illogicità della sentenza di appello in punto di mancato rinvenimento di copiose tracce di sparo sul sedile di guida dell'auto utilizzata da LI, sarebbe illogica perché scollegata dalla realtà scientifica. La Corte di Cassazione, nella sentenza di cui oggi si discute, ha dato conto del motivo (a p. 2) e, a ben vedere, vi ha fornito ampia risposta laddove (p. 14 e s.) - dopo avere osservato come sulla questione il ricorrente non si sia confrontato con la complessiva motivazione della Corte di assise di appello sul punto della deposizione del consulente tecnico balistico Barbaro - ha ritenuto non conducente la deduzione difensiva secondo cui se il ricorrente avesse sparato sarebbero state trovate tracce nella parte anteriore del veicolo molto più numerose, poiché il teste Barbaro ha riferito che il veicolo fu trovato il giorno successivo al duplice omicidio e aveva i finestrino aperti, ciò che aveva determinato la dispersione del materiale. E', allora evidente, che ciò che il ricorrente sollecita a questo Collegio ha contenuto valutativo, sicché la relativa doglianza è del tutto estranea alla nozione di errore di fatto. Analoghe considerazioni valgono per l'asserito errore di fatto indicato al § inerente all'omessa risposta alla censura in punto di compatibilità tra l'orario di commissione del duplice omicidio e i tempi che avrebbe avuto LI per raggiungere il cimitero e porre in essere la relativa azione che, difatti, è stata presa in considerazione a p. 20 della sentenza oggetto di ricorso straordinario, Qui, invero, sono analizzati i tempi del passaggio dell'auto del ricorrente, come registrati dalle telecamere, ed è affermato che gli stessi erano del tutto compatibili con la possibilità di compiere il duplice omicidio che, peraltro, i test hanno affermato essersi consumato in un brevissimo lasso temporale. Anche i motivi descritti al § c e al § d sono stati espressamente enunciati (alle p. 5 e 6 della sentenza impugnata), ciò che impedisce si possa parlare di svista materiale. In ogni caso, anche tali dedotti rilievi, sono stati oggetto di considerazione da parte della Sezione Quinta: i) quello concernente l'asserita omessa valutazione delle dichiarazioni del fioraio e del custode del cimitero, trova risposta a p. 19, laddove la sentenza ha puntualmente analizzato proprio le dichiarazioni del custode, escludendo con motivazione articolata che dalle dichiarazioni di questi si potesse inferire - come vorrebbe il ricorrente - che gli spari fossero stati uditi alle ore 10:10; ii) quello riguardante l'affermata irragionevolezza della tesi accreditata dai giudici di merito - secondo i quali LI, dopo aver visto passare le due vittime dinanzi al bar dove gli si trovava, vi sarebbe rimasto per altri 20 minuti, correndo il rischio di non trovare i suoi "obiettivi" - è motivo trattato, sia pur stringatamente, ma nell'ambito di una più ampia ed esaustiva motivazione (p. 18 e s.) sulla tennpistica dell'azione, laddove si fa espresso riferimento alla circostanza che l'imputato fosse stato visto dal teste IL attendere l'amico MO all'interno del bar per circa mezz'ora. La indicate censure, peraltro, hanno contenuto valutativo e sono, dunque, anche sotto tale profilo, estranee al perimetro del ricorso straordinario. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OS IO, OS LD, TO CA e OS DO) che, avuto riguardo all'aumento per la difesa di più parti, si liquidano in compressivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. 6 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OS IO, OS LD, ToscaneCA e OS DO) che liquida in compressivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Presidente
lette sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO Il P.G. chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato INGROSSO ANTONIO conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato RI VELLO PIER PAOLO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato BADOLATO CESARE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 811 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 12/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 dicembre 2023 e depositata il 3 aprile 2024, la Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, per quanto d'interesse in questa sede, ha rigettato il ricorso proposto da GI LI avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 12 dicembre 2022 che, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa Sezione Prima in data 27 maggio 2021, lo aveva condannato, per il duplice omicidio volontario di ED TA e DA MA NA e per la illecita detenzione delle armi utilizzate per commetterlo, esclusa l'aggravante della premeditazione, alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e quattro mesi. 2. Ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza indicata, GI LI, per mezzo dei difensori di fiducia avv. PA RI e avv. Cesare Badolato, deducendo un unico articolato motivo di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia l'errore percettivo indotto dall'omessa lettura e, comunque, dall'annessa disamina critica di plurime censure svolte dall'imputato alla sentenza della Corte di appello, pur se oggetto di espresso richiamo nei ricorsi per cassazione e nei motivi nuovi formulati nel suo interesse. Errore percettivo che si assume di carattere decisivo, perché pertinente alla prova dell'insussistenza della responsabilità dell'imputato oltre il ragionevole dubbio. 2.1. Si premette, in primo luogo, l'errore prospettico che avrebbe mosso il Giudice di legittimità laddove ha ritenuto che la sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio integrasse, unitamente a quella di primo grado, una "doppia conforme"; ciò in quanto, provenendo la sentenza di appello da un precedente annullamento con rinvio della Sezione Prima in data 27 maggio 2021, il giudizio rescindente involgerebbe «non soltanto la sentenza di secondo grado, ma anche quella di primo grado ed è l'art. 627 cod. proc. pen., nel caso di giudizio di rinvio, che diventa "bussola" di riferimento per il successivo giudizio di legittimità; non dunque di doppia conforme deve parlarsi, ma di giudizio di tenuta, ex art. 627 cod. proc. pen., della sentenza di rinvio rispetto alle censure difensive» (così nel ricorso). 2.2. Si dà, poi, conto del percorso motivazionale sulla scorta del quale la Sezione Quinta di questa Corte ha fondato la pronuncia di rigetto del ricorso di LI, evidenziando i plurimi errori di fatto in cui la sentenza sarebbe incorsa. 2 Tb ." • , Il primo errore di fatto (sub §a) consisterebbe nella motivazione fornita dalla sentenza impugnata all'interrogativo posto dalla difesa riguardo a come fosse possibile che le tracce di polvere da sparo non fossero state ritrovate sul sedile di guida dell'auto usata da LI, mentre - secondo scienza ed esperienza e secondo quanto confermato dal consulente della difesa - anche alla stregua del numero elevato di esplosioni (ben dodici), dette tracce avrebbero dovuto essere copiose. Si legge nella sentenza oggetto di ricorso straordinario che la circostanza che il finestrino lato guida dell'auto condotta dall'imputato fosse rimasto parzialmente aperto aveva comportato la rimozione delle particelle. Tale spiegazione è censurata dal ricorrente come del tutto illogica, resa attraverso una «reductio ad absurdum, poiché si utilizza un argomento assolutamente sfrondato da ogni collegamento con la realtà scientifica ed effettuale», che si tradurrebbe in un errore di fatto, «poiché si tratta in realtà dell'omissione di una valida risposta su un profilo decisivo del ricorso». Il secondo errore di fatto (sub §b) consisterebbe nell'omessa risposta, invero non rinvenibile nella sentenza oggetto di ricorso straordinario, alla censura in punto di compatibilità tra l'orario di commissione del duplice omicidio e i tempi che avrebbe avuto LI per raggiungere il cimitero e commettere detti reati. Il terzo errore di fatto (sub §c) consisterebbe nell'omessa risposta all'altro interrogativo posto all'attenzione della Sezione Quinta, riguardante l'irragionevolezza della tesi accreditata dai giudici di merito, secondo la quale LI, dopo aver visto passare le due vittime dinanzi al bar dove si trovava, vi sarebbe rimasto per altri venti minuti, correndo il rischio di non trovare più sul posto (il cimitero) gli obiettivi della sua azione criminosa. Infine, l'ultimo errore di fatto (sub §d) riguarderebbe l'assenza di risposta, nella motivazione della Sezione Quinta, alla censura concernente l'omessa valutazione da parte della Corte di appello delle dichiarazioni di due testimoni - il fioraio e il custode del cimitero - riguardo a decisive circostanze che avrebbero escluso la responsabilità di LI. 2.3. Si conclude che, non rispondendo alle suindicate censure evidenziati dal ricorrente nei confronti della pronuncia della Corte di assise d'appello di Catanzaro del 12 dicembre 2022, la Sezione Quinta avrebbe omesso il doveroso controllo su detta sentenza e, in particolare, avrebbe trascurato di verificare il rispetto del principio di diritto espresso dalla sentenza rescindente riguardo al superamento del ragionevole dubbio. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 3 4. Il difensore delle parti civili, in data 26 agosto 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di «confermare la sentenza della Sezione Quinta del 7 dicembre 2023 per ciò che concerne la pena inflitta all'imputato e riformarla per ciò che concerne le somme inerenti al risarcimento del danno»; dette conclusioni sono state ribadite, all'odierna udienza, in sede di discussione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dev'essere rigettato. 1. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui il giudice di legittimità sia incorso nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 -01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 -01). Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 -01). In ogni caso, l'errore che può essere rilevato è solo quello decisivo, che abbia condotto a una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non si fosse verificato (Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503 -01): principio di cui deve tenersi conto anche qualora l'errore di fatto denunciato riguardi l'omesso esame di un motivo dell'originario ricorso per cassazione, giacché anche in questo caso è necessario che l'omissione abbia influito sulla decisione finale, nel senso che l'errore non può essere considerato decisivo quando quest'ultima non avrebbe comunque potuto essere diversa da quella adottata (Sez. 1, n. 15422 del 10/02/2010, Cillari, Rv. 247236 -01). Ancora le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire come l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dia luogo a errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determini incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché 4 incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidenai della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente;
mentre deve essere ricondotte alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103/2002, Basile, cit.). Nella successiva elaborazione di tali principi si è avuto modo di chiarire come non sia consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di particolari deduzioni (anche, in ipotesi, decisive) contenute in un motivo di ricorso, non pretermesso, bensì censito e fatto oggetto di trattazione dal giudice di legittimità, sicché le ridette deduzioni debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese dalla Corte, senza, tuttavia, darne conto. In definitiva, il principio affermato è quello per cui esula dal ricorso straordinario ogni sindacato di legittimità, per mancanza di motivazione, sulla sentenza irrevocabile della Cassazione (Sez. 1, n. 46981 del 06/11/2013, OS, Rv. 257346 -01). 2. Alla luce delle premesse svolte è agevole la verifica dell'infondatezza del ricorso straordinario. Il ricorrente deduce in primo luogo che la risposta fornita dalla Sezione Quinta alla doglianza sulla manifesta illogicità della sentenza di appello in punto di mancato rinvenimento di copiose tracce di sparo sul sedile di guida dell'auto utilizzata da LI, sarebbe illogica perché scollegata dalla realtà scientifica. La Corte di Cassazione, nella sentenza di cui oggi si discute, ha dato conto del motivo (a p. 2) e, a ben vedere, vi ha fornito ampia risposta laddove (p. 14 e s.) - dopo avere osservato come sulla questione il ricorrente non si sia confrontato con la complessiva motivazione della Corte di assise di appello sul punto della deposizione del consulente tecnico balistico Barbaro - ha ritenuto non conducente la deduzione difensiva secondo cui se il ricorrente avesse sparato sarebbero state trovate tracce nella parte anteriore del veicolo molto più numerose, poiché il teste Barbaro ha riferito che il veicolo fu trovato il giorno successivo al duplice omicidio e aveva i finestrino aperti, ciò che aveva determinato la dispersione del materiale. E', allora evidente, che ciò che il ricorrente sollecita a questo Collegio ha contenuto valutativo, sicché la relativa doglianza è del tutto estranea alla nozione di errore di fatto. Analoghe considerazioni valgono per l'asserito errore di fatto indicato al § inerente all'omessa risposta alla censura in punto di compatibilità tra l'orario di commissione del duplice omicidio e i tempi che avrebbe avuto LI per raggiungere il cimitero e porre in essere la relativa azione che, difatti, è stata presa in considerazione a p. 20 della sentenza oggetto di ricorso straordinario, Qui, invero, sono analizzati i tempi del passaggio dell'auto del ricorrente, come registrati dalle telecamere, ed è affermato che gli stessi erano del tutto compatibili con la possibilità di compiere il duplice omicidio che, peraltro, i test hanno affermato essersi consumato in un brevissimo lasso temporale. Anche i motivi descritti al § c e al § d sono stati espressamente enunciati (alle p. 5 e 6 della sentenza impugnata), ciò che impedisce si possa parlare di svista materiale. In ogni caso, anche tali dedotti rilievi, sono stati oggetto di considerazione da parte della Sezione Quinta: i) quello concernente l'asserita omessa valutazione delle dichiarazioni del fioraio e del custode del cimitero, trova risposta a p. 19, laddove la sentenza ha puntualmente analizzato proprio le dichiarazioni del custode, escludendo con motivazione articolata che dalle dichiarazioni di questi si potesse inferire - come vorrebbe il ricorrente - che gli spari fossero stati uditi alle ore 10:10; ii) quello riguardante l'affermata irragionevolezza della tesi accreditata dai giudici di merito - secondo i quali LI, dopo aver visto passare le due vittime dinanzi al bar dove gli si trovava, vi sarebbe rimasto per altri 20 minuti, correndo il rischio di non trovare i suoi "obiettivi" - è motivo trattato, sia pur stringatamente, ma nell'ambito di una più ampia ed esaustiva motivazione (p. 18 e s.) sulla tennpistica dell'azione, laddove si fa espresso riferimento alla circostanza che l'imputato fosse stato visto dal teste IL attendere l'amico MO all'interno del bar per circa mezz'ora. La indicate censure, peraltro, hanno contenuto valutativo e sono, dunque, anche sotto tale profilo, estranee al perimetro del ricorso straordinario. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OS IO, OS LD, TO CA e OS DO) che, avuto riguardo all'aumento per la difesa di più parti, si liquidano in compressivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. 6 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OS IO, OS LD, ToscaneCA e OS DO) che liquida in compressivi euro 5.000, oltre accessori di legge. Così deciso il 12 settembre 2024 Il Presidente