Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
L'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari che, per quanto concerne l'esposizione degli indici di colpevolezza, recepisca integralmente la richiesta del Pubblico Ministero, non può ritenersi mancante di motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/1999, n. 6234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6234 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 21/12/99
Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Sica " N.6234
Dott. Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi " N.40825/99
ha pronunciato seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NZ TO nato a [...] il 30-7-
1970;
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo sezione del riesame il 19-07-1999;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vito Monetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. Ernesto D'Angelo
Con ordinanza del 5-8-1999 il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza emessa dal G.I.P. dello stesso
Tribunale il 19-7-1990, con la quale era stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di NZ TO.
Proponeva ricorso l'indagato, censurando con il primo motivo l'impugnata ordinanza per mancanza assoluta di motivazione. Affermava
il ricorrente che i giudici del riesame, dopo aver esposto i criteri di valutazione della chiamata in correità (pagg. 3-11), con riguardo alla posizione dell'NZ, si erano limitati unicamente a trascrivere nel loro provvedimento il contenuto della richiesta di applicazione della misura cautelare avanzata dal P.M., con la sola eccezione della diversa numerazione delle note.
La censura è manifestamente infondata.
L'articolo 606 comma 1 lettera e) c.p.p. indica come motivo di ricorso per Cassazione la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato. Nel caso in esame è stata dedotta la totale mancanza di motivazione, perché il Tribunale avrebbe adottato la proposta dal
P.M., copiandola quasi integralmente. Deve osservarsi che così
agendo il Tribunale di Palermo, anche se ha operato in modo inusitato e non del tutto ortodosso sul piano deontologico, ha però dato conto delle ragioni per le quali ha rigettato l'impugnazione. Ha
manifestato infatti di condividere l'indicazione degli elementi di colpevolezza e le esigenze cautelari proposti dal P.M. La
giurisprudenza di questa Corte ha affrontato il problema decidendo
(v. Cass. sez. un. 26-2-1991, ric.Bruno): Non può ritenersi mancante di motivazione un'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari che, per quanto concerne l'esposizione degli indici di colpevolezza, recepisca integralmente la richiesta del
Pubblico Ministero.
D'altra parte la richiesta del P.M. era stata formulata in modo analitico, con riferimenti alle prove acquisite, valutate accuratamente sia in ordine all'esistenza del gruppo organizzato dedito ad attività criminale, sia per quanto concerne le funzioni e l'attività dell'NZ.
Anche la divergenza fra le indicazioni del P.M., condivise dal
Tribunale, e la decisione del G.I.P., è più apparente che sostanziale. Entrambi, infatti, hanno indicato l'NZ come persona di fiducia dei Graviano, preposto alla cura di attività
economiche illecite del gruppo, ed hanno valutato, sia pur con espressioni diverse, negativamente il comportamento complessivo dell'indagato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha valutato contraddittoria la motivazione del Tribunale, per non aver preso in considerazione che il giorno prima (il 4-8-1999), lo stesso Tribunale, aveva disposto la revoca del sequestro preventivo della società ITI Zuc s.r.l., che era stata in precedenza disposta sul presupposto, successivamente rivelatosi inconsistenza, che la effettiva titolarità della società
fosse riconducibile ai Graviano.
La censura è inammissibile.
La verifica che la Corte di Cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito.
Nè la Corte può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sulla attendibilità delle fonti di prova, giacché esso, è attribuito esclusivamente al giudice di merito. Ne deriva che l'esame non può
estendersi alla verifica in fatto, ma va limitata alla congruità
della motivazione.
In particolare non è proponibile in sede di legittimità il riferimento ad elementi di fatto nuovi, acquisiti nell'ambito di una procedura avente per oggetto una situazione giuridica sostanziale assolutamente diversa.
Il ricorso pertanto deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente stabilita in lire
1.000.000. Deve disporsi che la cancelleria provveda agli adempimenti di cui all'articolo 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 5^ sezione penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare alla cassa delle ammende la soma di lire 1.000.000;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94
disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2000