Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza breve 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 24/03/2026, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02509/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2509 del 2023, proposto da Fujirebio Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Veneto, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Siciliana, Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Regione Autonoma Trentino – Alto Adige - SüDtirol, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Qiagen S.r.l., Dasit S.p.A., non costituiti in giudizio;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a seguito di Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario:
- del Decreto del Direttore Centrale n. 29985 del 14.12.2022 della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, ivi compreso l'Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente;
del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute;
- del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022;
- dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Friuli Venezia Giulia, della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa RI Di AO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con il ricorso in oggetto la società ricorrente ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe relativi al meccanismo del cd. payback , censurandone asseriti profili di illegittimità;
Considerato che, in data 11 gennaio 2026, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse, avendo provveduto a versare la quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95;
Considerato che la cessazione della materia del contendere potrebbe discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria di parte ricorrente, tenuto conto che il pagamento si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati da parte della ricorrente, proposta al fine di non effettuare pagamento alcuno;
Considerato che il predetto pagamento, nondimeno, rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247);
Ritenuto, pertanto, che al Collego non resta che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente;
Ritenuto di ravvisare nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL NA, Presidente FF
Alessandra Vallefuoco, Primo Referendario
RI Di AO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Di AO | LL NA |
IL SEGRETARIO