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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CO LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 017 2025 00003325 30 000 CONTRIBUTO UNIF 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1056/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso inoltre, deposita giurisprudenza di merito relativo ad un caso analogo.
Resistente/Appellato: Parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250000332530000, notificata a mezzo PEC in data 25 febbraio 2025,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 527,77, dovute all'Equitalia Giustizia Spa a seguito dell'emissione del ruolo n. 2025/000328, scaturito dall'omesso pagamento del contributo unificato, in riferimento alla ordinanza della Corte di Cassazione n.
021891/2017.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti della Concessionaria che dell'Equitalia Giustizia Spa, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna delle controparti alle spese della procedura.
Evidenzia in fatto di non aver mai instaurato o resistito in giudizi presso la Corte di Cassazione né di aver ricevuto atti prodromici, cercando di assumere informazioni dall'ente impositore senza avere alcuna risposta.
A motivi della impugnazione contesta la propria carenza di soggettività passiva per il tributo azionato;
la carenza di motivazione e la omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'atto successivo.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando la propria carenza di legittimazione in riferimento ai motivi di impugnazione, tutti rivolti ad attività di competenza dell'ente impositore, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituisce nel giudizio l'Equitalia Giustia Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , rilevando l'assoluta infondatezza ed inconferenza di quanto contestato dal ricorrente.
Rileva che la pretesa impositiva nasceva dall'omesso pagamento del contributo unificato rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento RG. n. 17929/2015, per cui la Corte di Cassazione con la ordinanza n.21891 del 27.4.2017 riscontrava , a sua volta, la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido dei sigg.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1 dell'ulteriore importo di € 474,00 a titolo di contributo.
La Equitalia Giustizia Spa procedeva, poi, all'invio del modello C per il versamento del dovuto in data
17.11.2021 e del modello D con applicazione delle sanzioni in data 12.4.2024, per cui ritiene legittima la pretesa.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Presenta memorie illustrative il ricorrente rilevando la mancanza di documentazione relativa alle notifiche dei presunti atti inviati, la erroneità del loro invio notificati ad un domicilio eletto la cui efficacia si era conclusa con il deposito della sentenza del 20.9.2017, la inesistenza della notifica della sanzione non effettuata alla parte personalmente.
Insiste per la mancanza di prova degli atti propedeutici, per cui la cartella quale primo atto, contenente una pretesa riferita al 2017 doveva ritenersi prescritta, insistendo per l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese. All'udienza di discussione pubblica del 9 dicembre 2025, il rappresentante del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 527,77, nascente dal ruolo emesso dalla Equitalia Giustizia Spa in riferimento all'omesso pagamento del contributo unificato come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
21891/2017.
Tra gli altri motivi di impugnazione il ricorrente contesta la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento.
Avverso tale affermazione la Equitalia Giustizia Spa in sede di costituzione in giudizio ha dedotto che la emissione della cartella derivava dall'invio del modello C contenente la richiesta di pagamento del contributo unificato e, poi, dell'invio del modello D ai fini dell'applicazione della successiva sanzione.
Orbene, viene in rilievo che dalla documentazione prodotta in atti alcuna prova viene fornita da parte della resistente Equitalia Giustizia Spa della spedizione, anche al domicilio eletto, della predetta documentazione, così come non risulta l'avvenuta notifica della ordinanza di condanna al pagamento della ulteriore somma.
Da tanto ne deriva che la mancata notifica degli atti presupposti comporta la nullità della cartella di pagamento emessa sulla base di tale titoli.
Non vi è dubbio che il procedimento di riscossione è basato su di una sequenza di atti o provvedimenti, per cui la invalidità di uno di essi, nel caso di specie a causa della mancanza di prova in ordine alla notifica, comporta la nullità dell'atto successivo.
Pertanto l'atto impugnato va annullato con accoglimento del ricorso proposto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la particolarità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CO LUCIANO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 481/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Equitalia Giustizia S.p.a. - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 017 2025 00003325 30 000 CONTRIBUTO UNIF 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1056/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta agli atti ed insiste per l'accoglimento del ricorso inoltre, deposita giurisprudenza di merito relativo ad un caso analogo.
Resistente/Appellato: Parte resistente nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento n. 01720250000332530000, notificata a mezzo PEC in data 25 febbraio 2025,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 527,77, dovute all'Equitalia Giustizia Spa a seguito dell'emissione del ruolo n. 2025/000328, scaturito dall'omesso pagamento del contributo unificato, in riferimento alla ordinanza della Corte di Cassazione n.
021891/2017.
Propone ricorso il contribuente, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti della Concessionaria che dell'Equitalia Giustizia Spa, contestando la pretesa impositiva, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con condanna delle controparti alle spese della procedura.
Evidenzia in fatto di non aver mai instaurato o resistito in giudizi presso la Corte di Cassazione né di aver ricevuto atti prodromici, cercando di assumere informazioni dall'ente impositore senza avere alcuna risposta.
A motivi della impugnazione contesta la propria carenza di soggettività passiva per il tributo azionato;
la carenza di motivazione e la omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente nullità dell'atto successivo.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando la propria carenza di legittimazione in riferimento ai motivi di impugnazione, tutti rivolti ad attività di competenza dell'ente impositore, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
Si costituisce nel giudizio l'Equitalia Giustia Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , rilevando l'assoluta infondatezza ed inconferenza di quanto contestato dal ricorrente.
Rileva che la pretesa impositiva nasceva dall'omesso pagamento del contributo unificato rilevato dalla Corte di Appello di Napoli nell'ambito del procedimento RG. n. 17929/2015, per cui la Corte di Cassazione con la ordinanza n.21891 del 27.4.2017 riscontrava , a sua volta, la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido dei sigg.ri Ricorrente_1 e Nominativo_1 dell'ulteriore importo di € 474,00 a titolo di contributo.
La Equitalia Giustizia Spa procedeva, poi, all'invio del modello C per il versamento del dovuto in data
17.11.2021 e del modello D con applicazione delle sanzioni in data 12.4.2024, per cui ritiene legittima la pretesa.
Conclude per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
Presenta memorie illustrative il ricorrente rilevando la mancanza di documentazione relativa alle notifiche dei presunti atti inviati, la erroneità del loro invio notificati ad un domicilio eletto la cui efficacia si era conclusa con il deposito della sentenza del 20.9.2017, la inesistenza della notifica della sanzione non effettuata alla parte personalmente.
Insiste per la mancanza di prova degli atti propedeutici, per cui la cartella quale primo atto, contenente una pretesa riferita al 2017 doveva ritenersi prescritta, insistendo per l'annullamento dell'atto con vittoria delle spese. All'udienza di discussione pubblica del 9 dicembre 2025, il rappresentante del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi e ne chiede l'accoglimento.
La Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con cartella di pagamento l'Agenzia delle Entrate Riscossione intimava al Sig. Ricorrente_1 il versamento dell'importo di € 527,77, nascente dal ruolo emesso dalla Equitalia Giustizia Spa in riferimento all'omesso pagamento del contributo unificato come stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
21891/2017.
Tra gli altri motivi di impugnazione il ricorrente contesta la mancata notifica degli atti presupposti alla cartella di pagamento.
Avverso tale affermazione la Equitalia Giustizia Spa in sede di costituzione in giudizio ha dedotto che la emissione della cartella derivava dall'invio del modello C contenente la richiesta di pagamento del contributo unificato e, poi, dell'invio del modello D ai fini dell'applicazione della successiva sanzione.
Orbene, viene in rilievo che dalla documentazione prodotta in atti alcuna prova viene fornita da parte della resistente Equitalia Giustizia Spa della spedizione, anche al domicilio eletto, della predetta documentazione, così come non risulta l'avvenuta notifica della ordinanza di condanna al pagamento della ulteriore somma.
Da tanto ne deriva che la mancata notifica degli atti presupposti comporta la nullità della cartella di pagamento emessa sulla base di tale titoli.
Non vi è dubbio che il procedimento di riscossione è basato su di una sequenza di atti o provvedimenti, per cui la invalidità di uno di essi, nel caso di specie a causa della mancanza di prova in ordine alla notifica, comporta la nullità dell'atto successivo.
Pertanto l'atto impugnato va annullato con accoglimento del ricorso proposto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la particolarità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico