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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 128/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TA AN, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 668/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002109680945093909 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5264/2025 depositato il 22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9482/04/2024 del 04.06.2024, depositata il 17.06.2024, la CGT di Napoli rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 , avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n. 20230002109680945093909 relativo all' avviso di accertamento n. 534220465274, per
Tasse automobilistiche per l'anno 2015 della Regione Campania, con cui il contribuente aveva eccepito la prescrizione del credito erariale, ritenuto il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto di accertamento prodromico.
Propone appello il contribuente censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente, ad avviso della
Difesa, ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio dell'atto prodromico a quello impugnato.
Non si è costituita l'appellata.
Nella seduta del 10 settembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nei termini di cui in motivazione.
È appena il caso di ricordare che in materia di riscossione delle imposte l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Il thema decidendum, coerentemente alla scelta compiuta dal contribuente, ed al motivo d'impugnazione, attiene esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di verificare la correttezza della pronuncia impugnata, censurata sul punto dall'appellante, la quale non ritenendo viziato il procedimento notificatorio dell'atto presupposto, ha escluso la nullità dell'atto consequenziale.
Tanto premesso, come noto, la notificazione degli atti impositivi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 60, comma 1, lett. a, (in tema di imposte dirette, ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario (per tale equivalenza, tra le tante: Cass., Sez. 5. 13 luglio 2016, n. 14273; Cass., Sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22854; Cass., Sez. 5, 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020,
n. 6855; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17368).
La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: "Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Pertanto, nell'ipotesi di consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma
1, lett. b-bis, (e dall'art. 139 c.p.c., comma 3) e della necessità, in altre parole, che all'effettivo destinatario sia dato avviso dell'avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un.,
31 luglio 2017, n. 18992, secondo cui: "Nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., comma 3, l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario") e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all'esame di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 20 marzo 2019, n. 7892, secondo cui: "Nel citato arresto si è valorizzata la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel medesimo art. 139 c.p.c., comma 2, sicché l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto rispetto alle altre fattispecie indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo che lega il consegnatario dell'atto al destinatario. Un tale minor grado di conoscibilità - se non degrada la consegna al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica (come accade per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 c.p.c.) - esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e non incidente sul tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta"), in considerazione della consegna dell'atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell'art. 139 c.p.c., comma 2, condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilità del destinatario e la possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell'atto e destinatario. Tale minor grado di conoscibilità esige, almeno, di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post (Cass., Sez. 5, 30 gennaio
2020, n. 2229).
Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c., comma 4, (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393).
Tuttavia, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis, prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n.
248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31). Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438;
Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2, 12 luglio
2018, n. 18504; Cass., Sez. 6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della Legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 e dall'art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo,
e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale),
e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma
6, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Suprema Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario
(e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile
2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 6-5, 5 gennaio 2022, n. 201). Sul punto, peraltro, si rammenta anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del cit. art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte
Costituzionale (Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
- cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 5, 20 luglio
2021, n. 20736).
Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani del portiere, come risulta dallo sbarramento di tale voce, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto per come emergente dalla stessa relata di notificazione in cui è riportato il numero della raccomandata relativa alla CAN.
Infine, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza;
ne conseguente l'infondatezza dell'originario ricorso;
ed, invero, avendo dato l'Ufficio prova del corretto procedimento notificatorio, appare, in definitiva, evidente che qualsiasi tipo di eccezione, relativa sia alla regolarità formale dell'atto impositivo impugnato, sia alla fondatezza o meno della pretesa creditoria ad esso sottesa, andavano proposte nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione, da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso, con conseguente inoppugnabilità ed irretrattabilità dell'atto in esame quale atto presupposto al provvedimento odiernamente impugnato
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Nulla sulle spese per mancata costituzione appellato
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
TA AN, AT
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 668/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9482/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 4
e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002109680945093909 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5264/2025 depositato il 22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9482/04/2024 del 04.06.2024, depositata il 17.06.2024, la CGT di Napoli rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 , avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo amministrativo n. 20230002109680945093909 relativo all' avviso di accertamento n. 534220465274, per
Tasse automobilistiche per l'anno 2015 della Regione Campania, con cui il contribuente aveva eccepito la prescrizione del credito erariale, ritenuto il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto di accertamento prodromico.
Propone appello il contribuente censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente, ad avviso della
Difesa, ritenuto perfezionato il procedimento notificatorio dell'atto prodromico a quello impugnato.
Non si è costituita l'appellata.
Nella seduta del 10 settembre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato nei termini di cui in motivazione.
È appena il caso di ricordare che in materia di riscossione delle imposte l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario.
Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione, intimazione di pagamento), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Il thema decidendum, coerentemente alla scelta compiuta dal contribuente, ed al motivo d'impugnazione, attiene esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di verificare la correttezza della pronuncia impugnata, censurata sul punto dall'appellante, la quale non ritenendo viziato il procedimento notificatorio dell'atto presupposto, ha escluso la nullità dell'atto consequenziale.
Tanto premesso, come noto, la notificazione degli atti impositivi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600, art. 60, comma 1, lett. a, (in tema di imposte dirette, ma richiamato dalle norme attinenti alla notificazione degli atti impositivi relative agli altri tributi) è eseguita dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. per la notificazione a mezzo del servizio postale. Si applicheranno, in questo caso, le norme specifiche dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8, con piena equiparazione del messo comunale o del messo autorizzato dall'ufficio finanziario all'ufficiale giudiziario (per tale equivalenza, tra le tante: Cass., Sez. 5. 13 luglio 2016, n. 14273; Cass., Sez. 5, 26 settembre 2018, n. 22854; Cass., Sez. 5, 16 marzo 2018, nn. 6497 e 6498; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020,
n. 6855; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2021, n. 17368).
La notificazione a cura dei messi comunali o dei messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, deve essere eseguita nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 che, per quanto ci occupa, dispone, alla lett. b-bis, aggiunta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 27, lett. a, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: "Se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata".
Pertanto, nell'ipotesi di consegna diretta del plico al portiere da parte del messo notificatore, agli effetti della necessaria spedizione della raccomandata prescritta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma
1, lett. b-bis, (e dall'art. 139 c.p.c., comma 3) e della necessità, in altre parole, che all'effettivo destinatario sia dato avviso dell'avvenuta consegna al portiere, vanno valorizzati i principi già affermati dalle Sezioni
Unite di questa Corte, sia pur in riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione (Cass., Sez. Un.,
31 luglio 2017, n. 18992, secondo cui: "Nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., comma 3, l'omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell'attività dell'ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell'atto dal notificante all'ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario") e mutuati, in fattispecie simile a quella ora all'esame di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Lav., 20 marzo 2019, n. 7892, secondo cui: "Nel citato arresto si è valorizzata la funzione dell'avviso nella struttura complessiva di una notificazione che si perfeziona a persona non legata da quei particolari vincoli evidenziati nel medesimo art. 139 c.p.c., comma 2, sicché l'atto entra a far parte della sfera di effettiva conoscibilità del destinatario ma in una sua porzione connotata da un grado minore di possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto rispetto alle altre fattispecie indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo che lega il consegnatario dell'atto al destinatario. Un tale minor grado di conoscibilità - se non degrada la consegna al punto di rendere necessario lo spostamento ulteriore del momento di perfezionamento della notifica (come accade per l'ipotesi contemplata dall'art. 140 c.p.c.) - esige però almeno di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post e non incidente sul tempo in cui l'attività notificatoria si è svolta e compiuta"), in considerazione della consegna dell'atto a persona non legata al destinatario della notificazione dai particolari vincoli evidenziati nell'art. 139 c.p.c., comma 2, condizione che attenua la sfera di effettiva conoscibilità del destinatario e la possibilità di prendere immediata conoscenza dell'atto rispetto alle altre fattispecie, indicate dal comma 2, per le quali è assai stretta la natura del vincolo tra consegnatario dell'atto e destinatario. Tale minor grado di conoscibilità esige, almeno, di essere colmato con quel quid pluris costituito dalla spedizione dell'ulteriore avviso, sia pure ex post (Cass., Sez. 5, 30 gennaio
2020, n. 2229).
Per cui, si può ribadire che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 60, comma 1, lett. a, mediante consegna nelle mani del portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 139 c.p.c., comma 4, (Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2020, n. 2229; Cass., Sez. 5, 9 aprile 2021, n. 9393).
Tuttavia, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b-bis, prevede esclusivamente la spedizione di una "lettera raccomandata", non, quindi, di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(Cass., Sez. 6-5, 6 settembre 2017, n. 20863; Cass., Sez. 5, 3 aprile 2019, n. 9239; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2019, n. 29768), che viene a costituire un adempimento superfluo ed ultroneo ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Invero, nel disciplinare la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni.
Tanto, sia per la notifica mediante ufficiale giudiziario (art. 139 c.p.c., comma 4) che per la notifica a mezzo posta (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, commi 3 e 6, nel testo novellato dal D.L. 31 dicembre 2007, n.
248, art. 36, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31). Questa Corte ha ritenuto, quindi, che nel caso di consegna dell'atto a portiere o vicini (art. 139 c.p.c., comma 4) e di consegna dell'atto, con previsione più ampia, a persona diversa del destinatario (L. 20 novembre 1982, n.
890, art. 7, commi 3 e 6), la notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione debba essere fornita con la sola raccomandata (Cass., Sez. 3, 22 maggio 2015, n. 10554; Cass., Sez. Lav., 16 giugno 2016, n. 12438;
Cass., Sez. 6-5, 10 ottobre 2017, n. 23765; Cass., Sez. 3", 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 2, 12 luglio
2018, n. 18504; Cass., Sez. 6-2, 30 gennaio 2019, n. 2747; Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736).
Con specifico riguardo alla notifica di atto impositivo (o processuale) tramite servizio postale secondo le previsioni della Legge 20 novembre 1982 n. 890, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente affermato la necessità di distinguere tra l'ipotesi regolata dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 e dall'art. 140 c.p.c., connotata dal fatto che l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo,
e sia soltanto depositato presso l'ufficio postale (ovvero, nella notifica codicistica, presso la casa comunale),
e quella eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 4 e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma
6, in cui la consegna dell'atto notificando sia avvenuta a persona diversa, stabilendo che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere fornita dal notificante attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (C.A.D.), soltanto nel primo caso, stante l'insufficienza dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass., Sez. Un, 15 aprile 2021, n. 10012), e non anche nel secondo. La scelta di maggior rigore dettata dal legislatore in proposito, allorché impone l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (C.A.D.), trova giustificazione, ad avviso della Suprema Corte, nella comparazione di tale procedura notificatoria con quella prevista, tra le modalità di notifica curate dall'ufficiale giudiziario, dall'art. 140 c.p.c. e basata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario
(e fattispecie assimilate), mentre la procedura semplificata stabilita per i casi di consegna a soggetto diverso dal destinatario dell'atto, consistente nell'invio al destinatario di una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto notificando (C.A.N.), è dovuta alla ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) aventi con esso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a questo fine (Cass., Sez. Un, 15 aprile
2021, n. 10012 - nello stesso senso, tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2021, nn. 37391 e 37392; Cass., Sez. 6-5, 5 gennaio 2022, n. 201). Sul punto, peraltro, si rammenta anche che è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non richiede, per il perfezionamento della notifica a mezzo posta effettuata mediante consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, la "ricezione" della raccomandata c.d. informativa, come, invece, previsto nel caso di notifica a persone irreperibili ex art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, atteso che la mancata estensione alla notifica, eseguita ai sensi del cit. art. 7, degli interventi additivi richiesti dalla Corte
Costituzionale (Corte Cost., 14 gennaio 2010, n. 3), al fine di equiparare i procedimenti notificatori di cui all'art. 140 c.p.c. e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2, trova ragione nella evidente diversità fenomenica contemplata dalle norme in comparazione - nell'un caso essendo stata eseguita la consegna dell'atto a persona abilitata e riceverlo, nell'altro difettando del tutto la materiale consegna dell'atto notificando
- cui consegue la diversità degli adempimenti necessari al perfezionamento delle rispettive fattispecie notificatorie, nella prima ipotesi costituiti dalla sola "spedizione" della raccomandata, nell'altra occorrendo un quid pluris inteso a compensare il maggior deficit di conoscibilità, costituito dalla effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in assenza di ricezione, dal decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (Cass., Sez. 3, 7 giugno 2018, n. 14722; Cass., Sez. 5, 20 luglio
2021, n. 20736).
Ciò comporta che, essendo stata eseguita, nella specie, la consegna del plico a mani del portiere, come risulta dallo sbarramento di tale voce, nessun obbligo aveva il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo, essendo a tal fine sufficiente l'invio di una raccomandata "semplice", come nei fatti accaduto per come emergente dalla stessa relata di notificazione in cui è riportato il numero della raccomandata relativa alla CAN.
Infine, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza;
ne conseguente l'infondatezza dell'originario ricorso;
ed, invero, avendo dato l'Ufficio prova del corretto procedimento notificatorio, appare, in definitiva, evidente che qualsiasi tipo di eccezione, relativa sia alla regolarità formale dell'atto impositivo impugnato, sia alla fondatezza o meno della pretesa creditoria ad esso sottesa, andavano proposte nel corso di un tempestivo giudizio di opposizione, da proporre entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso, con conseguente inoppugnabilità ed irretrattabilità dell'atto in esame quale atto presupposto al provvedimento odiernamente impugnato
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Nulla sulle spese per mancata costituzione appellato
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese e competenze