Articolo 13 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 12
Versione
4 ottobre 1930
Art. 13.

Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 14 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , nonche' ogni altra disposizione contraria a quella della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addi' 24 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930