Art. 13.
Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 14 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , nonche' ogni altra disposizione contraria a quella della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Anna di Valdieri, addi' 24 luglio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 14 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 , convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 , nonche' ogni altra disposizione contraria a quella della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Anna di Valdieri, addi' 24 luglio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.