Art. 18.
Il quarto e il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro della marina mercantile, su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobili.
Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.
Il Ministro della marina mercantile provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".
Il quarto e il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 , sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro della marina mercantile, su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobili.
Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.
Il Ministro della marina mercantile provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".