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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. ND Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 6998 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmario D'Ambrosio, e presso Parte_1 questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Anna Paola Bellistri, e presso questi elettivamente domiciliato, giusta documentazione in atti;
-OPPOSTA–
NONCHE'
Controparte_2
, in persona del l.r.p.t., e
[...] [...]
, in persona del l.r.p.t., Controparte_3 rappresentati e difesi dal Direttore pro-tempore Francesco Damiani, che li rappresenta e difende l'Ente unitamente e disgiuntamente ai funzionari delegati;
- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che la parte opponente, , ha Parte_1
impugnato l'intimazione di pagamento n.02820229001899774000 notificatagli in data
13.07.2022 nell'interesse della , portante un credito di Controparte_1
euro 75.883,89 a titolo di sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge 689/1981 dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino. Quale unico motivo di opposizione, la parte opponente ha dedotto l'estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquennale successivi alla notifica delle prodromiche cartelle esattoriali. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si sono costituite le parti opposte, e Controparte_1 Controparte_4
, le quali hanno richiesto il rigetto della domanda. Delibata in prima
[...]
udienza la istanza cautelare, non sono emersi nuovi elementi di fatto o di diritto, e la causa, dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, è stata rinviata ad oggi per la decisione.
3. Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che la censura spiegata integra una opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., essendo contestato il diritto a procedere alla esecuzione forzata.
3.1 Ebbene, venendo alla delibazione del merito della opposizione, si osserva quanto segue.
Parte opponente, premettendo di aver ricevuto regolarmente la notifica delle cartelle esattoriali (avvenute rispettivamente il 30.06.2008 e il 23.01.2009, a mani del contribuente), sottese alla gravata intimazione, contesta la ricezione di atti interruttivi ulteriori del termine di prescrizione quinquennale, di talché, nella prospettazione offerta, alla data del 13.07.2022 (coincidente con la notifica della intimazione di pagamento opposta in questa sede) la pretesa creditoria portata dalla detta intimazione sarebbe prescritta
Ebbene, la doglianza è fondata.
Ed invero, come emerge dalla documentazione depositata dall'opposto
[...]
, le cartelle esattoriali prodromiche alla intimazione risultano notificate CP_5 rispettivamente in data 30/06/2008 e 23/01/2009, mentre la notifica della prima intimazione di pagamento si è perfezionata in data 01/02/2016. Successivamente, la intimazione di pagamento censurata nella corrente sede risulta notificata in data
13/07/2022.
Tanto ricostruito in ordine alle risultanze documentali - pur aderendo alla ricostruzione offerta dalla parte opposta circa la sospensione dei termini delle attività di notifica e di riscossione disposta dai decreti emergenziali conseguenti alla diffusione della pandemia da COVID-19, che hanno postergato la notifica della intimazione avvenuta soltanto in data 13/07/2022 – si osserva che, la pretesa creditoria risultava già prescritta alla data del 01/02/2016 in cui l ha notificato la prima Controparte_1
ingiunzione di pagamento ( in quanto avvenuta ben oltre i cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale) riguardante il medesimo credito portato dalla intimazione di pagamento, oggetto della presente impugnativa. Deve invero rilevarsi che, la pretesa creditoria portata dalla intimazione di pagamento riguarda alcune ordinanze ingiunzioni emesse dalla Provinciale del ai sensi dell'art. 18 bis del D.lgs Parte_2 Controparte_3
66/2003 per le quali, trattandosi di sanzioni amministrative, vige il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/1981, da considerarsi elasso alla data del 23 gennaio 2014.
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi integralmente infondata la domanda.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, con condanna delle parti opposte e , e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6 CP_3 loro, alla refusione delle spese processuali nei confronti della parte opponente Pt_1
, spese che si quantificano come in dispositivo (valore dichiarato in nota –fasi di
[...] introduzione e decisione con congrua riduzione per assenza di particolari ragioni di fatto o di diritto) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda.
2. Condanna le parti opposte e , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali nei Controparte_7 confronti della parte opponente , spese che si liquidano in euro € 4.116,70, Parte_1 oltre oneri di legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa ND Mercurio