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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9/07/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Roberta LEZZI, E Antonio
ANDRIULLI
- Convenuto -
OGGETTO: “ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (PER INABILITÀ TITOLARE)-
DECORRENZA-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 01/02/2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione degli arretrati relativi alla domanda di assegno per il nucleo familiare, accolta dall in data 28.4.2020 ma con decorrenza riferita solo al gennaio 2020. CP_1
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, risulta dato pacifico, in quanto non contestato, che alla ricorrente, riconosciuta inabile sin dal 2014, sia stata accolta in data 28 aprile 2020 la domanda di ricostituzione della pensione per ANF in relazione alla propria inabilità, per il periodo dal gennaio 2020 in poi.
La circostanza controversa attiene alla data di decorrenza di tale prestazione, e quindi se debba fissarsi nei cinque anni precedenti, come richiesto in ricorso, ovvero nella data della visita medica effettuata presso l' il 16.4.2020. CP_1
Orbene, l'indagine tecnica espletata ha consentito di accertare che parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportino l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
E, a seguito di richiesta di chiarimento da parte del tribunale, il ctu ha precisato affermava : “ Ritengo che la sig.ra sia da considerare, sulla scorta Parte_1
della documentazione in atti, un soggetto inabile dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Preciso che sulla scorta della documentazione medica versata in atti non è possibile retrocedere la decorrenza alla data del dicembre 2014 ovvero ad altra data antecedente il luglio 2020, come richiesto da parte ricorrente.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30
APRILE 2009 N° 10123).
Non ricorrono , pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per i periodi pregressi al gennaio 2020 come richiesto dalla ricorrente.
°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell , che deve farne CP_1
anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio
(art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6
MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 10 luglio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
9/07/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente – contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Roberta LEZZI, E Antonio
ANDRIULLI
- Convenuto -
OGGETTO: “ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (PER INABILITÀ TITOLARE)-
DECORRENZA-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 01/02/2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla erogazione degli arretrati relativi alla domanda di assegno per il nucleo familiare, accolta dall in data 28.4.2020 ma con decorrenza riferita solo al gennaio 2020. CP_1
Si è costituito l' deducendo l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata l'invocata consulenza tecnica in esito alla quale la causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**** Il ricorso risulta infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Invero, risulta dato pacifico, in quanto non contestato, che alla ricorrente, riconosciuta inabile sin dal 2014, sia stata accolta in data 28 aprile 2020 la domanda di ricostituzione della pensione per ANF in relazione alla propria inabilità, per il periodo dal gennaio 2020 in poi.
La circostanza controversa attiene alla data di decorrenza di tale prestazione, e quindi se debba fissarsi nei cinque anni precedenti, come richiesto in ricorso, ovvero nella data della visita medica effettuata presso l' il 16.4.2020. CP_1
Orbene, l'indagine tecnica espletata ha consentito di accertare che parte ricorrente risulta affetta da patologie che ne comportino l'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
E, a seguito di richiesta di chiarimento da parte del tribunale, il ctu ha precisato affermava : “ Ritengo che la sig.ra sia da considerare, sulla scorta Parte_1
della documentazione in atti, un soggetto inabile dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Preciso che sulla scorta della documentazione medica versata in atti non è possibile retrocedere la decorrenza alla data del dicembre 2014 ovvero ad altra data antecedente il luglio 2020, come richiesto da parte ricorrente.”
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30
APRILE 2009 N° 10123).
Non ricorrono , pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare per i periodi pregressi al gennaio 2020 come richiesto dalla ricorrente.
°°°°°°°°°°
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso.
Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell , che deve farne CP_1
anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio
(art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935,
n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6
MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 10 luglio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)