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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
C.c.i.a.a. Di AN - 80001990813
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249009405515000 DIRITTO ANNUALE CCIAA proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140001974906001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2025 depositato il 14/11/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 11/2/2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249009405515/000, con la quale gli si intimava il pagamento della complessiva somma di € 436,61, per il mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2011, comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica, in forza della presupposta cartella di pagamento n. 29920140001974906001 asseritamente notificata il 03/06/2014. Eccepiva l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione. Degli enti convenuti si costituiva l'Ader la quale dichiarava di prestare adesione all'eccezione di prescrizione onde chiedeva che la Corte pronunciasse la cessazione della materia del contendere. Tanto premesso non resta a questa Corte che prendere atto della intervenuta rinuncia alla riscossione del tributo . Trovando applicazione il principio della c.d. soccombenza virtuale, ambedue gli enti convenuti vanno nondimeno condannati in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente che liquida in € 150,00. Così deciso in AN addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
CH De MA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE MARIA MICHELE, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 235/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
C.c.i.a.a. Di AN - 80001990813
elettivamente domiciliato presso camera.commercio.trapani@tp.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249009405515000 DIRITTO ANNUALE CCIAA proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140001974906001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 550/2025 depositato il 14/11/2025
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso notificato in data 11/2/2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920249009405515/000, con la quale gli si intimava il pagamento della complessiva somma di € 436,61, per il mancato pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2011, comprensivo di sanzioni, interessi e diritti di notifica, in forza della presupposta cartella di pagamento n. 29920140001974906001 asseritamente notificata il 03/06/2014. Eccepiva l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione. Degli enti convenuti si costituiva l'Ader la quale dichiarava di prestare adesione all'eccezione di prescrizione onde chiedeva che la Corte pronunciasse la cessazione della materia del contendere. Tanto premesso non resta a questa Corte che prendere atto della intervenuta rinuncia alla riscossione del tributo . Trovando applicazione il principio della c.d. soccombenza virtuale, ambedue gli enti convenuti vanno nondimeno condannati in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore del contribuente che liquida in € 150,00. Così deciso in AN addì 7 novembre 2025
Il Giudice Monocratico
CH De MA