Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2024, n. 46826
CASS
Sentenza 26 settembre 2024

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Massime1

Il giudizio sulla concedibilità del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è subordinato esclusivamente alla valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché resta precluso ogni altro criterio di valutazione, quale la natura del reato. (Nella fattispecie, in tema di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, la Corte ha censurato la decisione impugnata che aveva negato il beneficio solo perché, trattandosi di reato contro la fede pubblica, sussiste l'interesse della comunità a conoscere dell'esistenza di tale precedente).

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    Il passaggio di consegne in una società in crisi solleva una delle domande più frequenti tra imprenditori, liquidatori e professionisti: chi subentra nella carica risponde penalmente dell'IVA non versata dal precedente amministratore? La Cassazione penale, sez. III, 3 luglio 2025, n. 27644, offre una risposta netta, aderendo alla giurisprudenza più rigorosa sull'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000: Sì, il subentrante può rispondere, almeno a titolo di dolo eventuale, dell'omesso versamento IVA già maturato, se accetta l'incarico senza verificare la reale posizione fiscale della società. La decisione viene pronunciata dopo l'introduzione della nuova causa di non punibilità per crisi non imputabile …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2024, n. 46826
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46826
Data del deposito : 26 settembre 2024

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