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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1767/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5628/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5759/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 892/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna appellata impugna l'atto ivi contestato (accertamento n. 50313- prot.
n. 14632 relativo all'IMU 2018 per l'importo totale di € 571,00), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (decadenza e prescrizione).
Il Comune di Grazzanise si è costituito provando documentalmente la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del ricorso stesso
Con la sentenza n. 5759/2024 depositata il 24.12.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
AS rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile per tardiva iscrizione a ruolo avvenuta oltre i trenta giorni dalla notifica, compensando le spese processuali.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'odierno appellante limitatamente alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata in ragione della generica e apodittica affermazione posta a suo fondamento.
Si è costituito il contribuente concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza fissata per la trattazione del merito dei giudizi come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Va ricordato che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede, anche dopo l'intervento ortopedico operato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77 e le relative disposizioni in tema di contenzioso tributario, che il principio generale in tema di spese processuali è quello della soccombenza-causalità, potendo il giudice derogarvi solo nei casi previsti (gravi ed eccezionali ragioni), nel caso di specie evidentemente insussistenti a fronte di una motivazione in senso opposto del giudice di prime cure, ancorché espressa in forma sintetica ed univocamente argomentata.
Ed, invero, non soltanto il percorso motivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenzia esplicitamente l'inammissibilità del ricorso per vizi formali-procedimentali (in ragione della contumacia dell'ente impositore e relativa carenza di produzione documentale, senza in realtà vagliarne la fondatezza sostanziale della pretesa), ma soprattutto la sintetica ma eloquente consequenzialità tra la ratio decidendi e la statuizione di compensazione delle spese depongono univocamente nel senso della non irragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio di causalità costituito dalla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento del sintetico decosum, avendo il giudice di prime cure evidenziato
“la novità della norma sull'abrogazione della mediazione”.
Per un verso, dunque, non sussiste la censurata radicale assenza di motivazione in ordine a tale clausola, né il carattere asseritamene tautologico ed apparente della stessa;
per altro verso, nemmeno ricorre la denunciata contraddittorietà logica, avendo il giudice di prime cure supportato il proprio ragionamento in punto di compensazione delle spese con un'argomentazione sinteticamente chiara, congrua e coerente.
Del resto solo di recente la ricostruzione normativa in ordine al regime transitorio dell'abolizione del sistema di reclamo mediazione sembra trovare conferma nella giurisprudenza in via di consolidamento di questa
Sezione e di questa Corte (sent. 5031/2025 del 13.7.2025 e 7838/2025 del 18.12.2025, che ha respinto anche gli ivi dedotti dubbi di legittimità costituzionale del sistema normativo così delineato apparendo manifestamente infondata la relativa questione;
e, quale decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sentt. 6155/2025 del 2.10.2025 e 7600/2025 del 5.12.2025), dandosi comunque ivi atto di più risalenti indirizzi di segno contrario.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello con conseguente rigetto del gravame.
Sussistono, per la controvertibilità e la parziale novità delle questioni trattate, le eccezionali ragioni di legge per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5628/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Comune di Grazzanise - Piazzetta Montevergine 81046 Grazzanise CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5759/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 892/2026 depositato il 20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna appellata impugna l'atto ivi contestato (accertamento n. 50313- prot.
n. 14632 relativo all'IMU 2018 per l'importo totale di € 571,00), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (decadenza e prescrizione).
Il Comune di Grazzanise si è costituito provando documentalmente la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo ed eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per la tardiva costituzione del ricorrente avvenuta oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del ricorso stesso
Con la sentenza n. 5759/2024 depositata il 24.12.2024 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
AS rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile per tardiva iscrizione a ruolo avvenuta oltre i trenta giorni dalla notifica, compensando le spese processuali.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dall'odierno appellante limitatamente alla compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata in ragione della generica e apodittica affermazione posta a suo fondamento.
Si è costituito il contribuente concludendo per il rigetto del gravame.
All'udienza fissata per la trattazione del merito dei giudizi come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Va ricordato che l'art. 92 cod. proc. civ. prevede, anche dopo l'intervento ortopedico operato dalla sentenza della Corte costituzionale del 19.04.2018, n. 77 e le relative disposizioni in tema di contenzioso tributario, che il principio generale in tema di spese processuali è quello della soccombenza-causalità, potendo il giudice derogarvi solo nei casi previsti (gravi ed eccezionali ragioni), nel caso di specie evidentemente insussistenti a fronte di una motivazione in senso opposto del giudice di prime cure, ancorché espressa in forma sintetica ed univocamente argomentata.
Ed, invero, non soltanto il percorso motivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenzia esplicitamente l'inammissibilità del ricorso per vizi formali-procedimentali (in ragione della contumacia dell'ente impositore e relativa carenza di produzione documentale, senza in realtà vagliarne la fondatezza sostanziale della pretesa), ma soprattutto la sintetica ma eloquente consequenzialità tra la ratio decidendi e la statuizione di compensazione delle spese depongono univocamente nel senso della non irragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio di causalità costituito dalla sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento del sintetico decosum, avendo il giudice di prime cure evidenziato
“la novità della norma sull'abrogazione della mediazione”.
Per un verso, dunque, non sussiste la censurata radicale assenza di motivazione in ordine a tale clausola, né il carattere asseritamene tautologico ed apparente della stessa;
per altro verso, nemmeno ricorre la denunciata contraddittorietà logica, avendo il giudice di prime cure supportato il proprio ragionamento in punto di compensazione delle spese con un'argomentazione sinteticamente chiara, congrua e coerente.
Del resto solo di recente la ricostruzione normativa in ordine al regime transitorio dell'abolizione del sistema di reclamo mediazione sembra trovare conferma nella giurisprudenza in via di consolidamento di questa
Sezione e di questa Corte (sent. 5031/2025 del 13.7.2025 e 7838/2025 del 18.12.2025, che ha respinto anche gli ivi dedotti dubbi di legittimità costituzionale del sistema normativo così delineato apparendo manifestamente infondata la relativa questione;
e, quale decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sentt. 6155/2025 del 2.10.2025 e 7600/2025 del 5.12.2025), dandosi comunque ivi atto di più risalenti indirizzi di segno contrario.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello con conseguente rigetto del gravame.
Sussistono, per la controvertibilità e la parziale novità delle questioni trattate, le eccezionali ragioni di legge per disporre la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio