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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2784/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11474/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
CF_Ricorrente_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso antonio.errico@avvocatismcv.com contro
Regione Campania
Difeso da
TO SS - [...]
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027301665 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 20/5/2025 e depositato il 16/6/2025, CF_Ricorrente_1 ha impugnato contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA la cartella di pagamento n. 028/2025
0027301665, notificata al ricorrente a mezzo PEC in data 25/03/2025, per l'importo complessivo di € 514,34,
Tassa Automobilistica, - Anno 2019 , di €. 508.46 (comprensivi di interessi e sanzioni) , Ente Impositore
Regione Campania.
Ha dedotto i seguenti motivi.
1) NULLITA' ED INAMMISSIBILITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO
PRESUPPOSTO.
2) PRESCRIZIONE (TRIENNALE) DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE EX ART. 5, COMMA 51 DEL D. L.
953/1982, CONVERTITO CON L. 53/1983 GIA' MARURATA ALLA DATA DI NOTIFICA DELLA CARTELLA
DI PAGAMENTO AFFERENTE LA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'ANNO 2019.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituite sia Agenzia delle entrate – Riscossione che la regione, entrambe resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Nel costituirsi la regione Campania ha depositato, nel file denominato “documentazione istruttoria”, la prova dell'attività svolta per la notifica dell'avviso di accertamento posto a base della cartella impugnata.
Essa consiste nell'avviso medesimo recante nell'intestazione il codice della raccomandata con avviso di ricevimento relativa alla spedizione dell'avviso medesimo, l'avviso di ricevimento e la parte frontale del piego contenente l'avviso di accertamento, ed un report che indica le seguenti date: spedizione 29/07/2022, assente
- lasciato avviso 14/09/2022, compiuta giacenza 27/10/2022.
Contro questa produzione il ricorrente ha nella memoria ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992 obiettato che essa documenta una notificazione nulla e ha insistito nei motivi proposti.
Senonché, questa deduzione deve reputarsi del tutto nuova rispetto al vizio ori-ginariamente prospettato.
Occorre infatti ricordare che «in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedi-mento notificatorio» (così Cass. n. 5369 del 2017; cfr. anche Cass. n. 13934 del 2011).
Nello stesso senso Cass. n. 8398 del 2013, secondo cui «In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifi-ca (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella im-pugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vi-zio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di con-tinenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezio-ne di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di al-legazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del sud-detto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unita-mente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)». La notificazione in esame, nei termini in cui essa è stata in precedenza descritta, è dotata degli elementi costitutivi essenziali indicati da Cass. n. 26511 del 2022, che ha affermato che «Com'è noto, le Sezioni Unite di questa Cor-te hanno distinto la nullità della notifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesisten-za della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'at-tività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmis-sione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuri-dica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il po-tere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, per-tanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Dunque, nel caso in esame si tratterebbe al più di notificazione meramente nul-la, non quindi inesistente o del tutto omessa.
Ne consegue l'insufficienza e non pertinenza del motivo di ricorso proposto – omessa notificazione dell'avviso di accertamento – rispetto a quanto storicamente accaduto e processualmente dimostrato. A quanto provato dalla regione con la produzione in rassegna il ricorrente avrebbe dovuto reagire a termini dell'art. 24, comma
2, d. lgs. 546 del 1992, vale a dire con la «integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione», e quindi con la proposizione di un motivo aggiunto, che tuttavia il ricorrente non ha compiuto e che non può ritenersi, a termini delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24, supplita dalle deduzioni difensive svolte nelle memorie ex art. 32.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alle resistenti, liquidandole per ognuna in 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11474/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
CF_Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
CF_Ricorrente_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso antonio.errico@avvocatismcv.com contro
Regione Campania
Difeso da
TO SS - [...]
ed elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.regione.campania.it
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027301665 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 20/5/2025 e depositato il 16/6/2025, CF_Ricorrente_1 ha impugnato contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA la cartella di pagamento n. 028/2025
0027301665, notificata al ricorrente a mezzo PEC in data 25/03/2025, per l'importo complessivo di € 514,34,
Tassa Automobilistica, - Anno 2019 , di €. 508.46 (comprensivi di interessi e sanzioni) , Ente Impositore
Regione Campania.
Ha dedotto i seguenti motivi.
1) NULLITA' ED INAMMISSIBILITA' DELL'ISCRIZIONE A RUOLO PER OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO
PRESUPPOSTO.
2) PRESCRIZIONE (TRIENNALE) DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE EX ART. 5, COMMA 51 DEL D. L.
953/1982, CONVERTITO CON L. 53/1983 GIA' MARURATA ALLA DATA DI NOTIFICA DELLA CARTELLA
DI PAGAMENTO AFFERENTE LA TASSA AUTOMOBILISTICA PER L'ANNO 2019.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituite sia Agenzia delle entrate – Riscossione che la regione, entrambe resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Nel costituirsi la regione Campania ha depositato, nel file denominato “documentazione istruttoria”, la prova dell'attività svolta per la notifica dell'avviso di accertamento posto a base della cartella impugnata.
Essa consiste nell'avviso medesimo recante nell'intestazione il codice della raccomandata con avviso di ricevimento relativa alla spedizione dell'avviso medesimo, l'avviso di ricevimento e la parte frontale del piego contenente l'avviso di accertamento, ed un report che indica le seguenti date: spedizione 29/07/2022, assente
- lasciato avviso 14/09/2022, compiuta giacenza 27/10/2022.
Contro questa produzione il ricorrente ha nella memoria ex art. 32 d. lgs. 546 del 1992 obiettato che essa documenta una notificazione nulla e ha insistito nei motivi proposti.
Senonché, questa deduzione deve reputarsi del tutto nuova rispetto al vizio ori-ginariamente prospettato.
Occorre infatti ricordare che «in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera eccezione di omessa notificazione dell'avviso di accertamento presupposto dell'atto impositivo non equivale a quella di nullità della notificazione medesima, non sussistendo una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità del procedi-mento notificatorio» (così Cass. n. 5369 del 2017; cfr. anche Cass. n. 13934 del 2011).
Nello stesso senso Cass. n. 8398 del 2013, secondo cui «In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifi-ca (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella im-pugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vi-zio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di con-tinenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezio-ne di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di al-legazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del sud-detto atto presupposto, benché quest'ultimo fosse stato in primo grado prodotto, unita-mente al suo avviso di ricevimento pervenuto alla destinataria, dall'Agenzia fiscale a fronte dell'originaria eccezione di sua omessa notifica sollevata dalla ricorrente)». La notificazione in esame, nei termini in cui essa è stata in precedenza descritta, è dotata degli elementi costitutivi essenziali indicati da Cass. n. 26511 del 2022, che ha affermato che «Com'è noto, le Sezioni Unite di questa Cor-te hanno distinto la nullità della notifica dell'atto di impugnazione dall'inesistenza della medesima. Con la sentenza 20 luglio 2016, n. 14916, è stato stabilito che l'inesisten-za della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'at-tività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmis-sione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuri-dica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il po-tere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, per-tanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa».
Dunque, nel caso in esame si tratterebbe al più di notificazione meramente nul-la, non quindi inesistente o del tutto omessa.
Ne consegue l'insufficienza e non pertinenza del motivo di ricorso proposto – omessa notificazione dell'avviso di accertamento – rispetto a quanto storicamente accaduto e processualmente dimostrato. A quanto provato dalla regione con la produzione in rassegna il ricorrente avrebbe dovuto reagire a termini dell'art. 24, comma
2, d. lgs. 546 del 1992, vale a dire con la «integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione», e quindi con la proposizione di un motivo aggiunto, che tuttavia il ricorrente non ha compiuto e che non può ritenersi, a termini delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 24, supplita dalle deduzioni difensive svolte nelle memorie ex art. 32.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali alle resistenti, liquidandole per ognuna in 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello