Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3576 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03576/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15770/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15770 del 2025, proposto da
AN RA e Settanta7 Studio Associato, in relazione alla procedura CIG 8176086F98, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini e Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Arcugnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato DA Meneguzzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n. 18;
per l'annullamento
- della nota di A.n.a.c. del 13 novembre 2025, pervenuta tramite posta elettronica certificata in pari data, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Operatore economico: SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - C.F.: 10119920014; Stazione appaltante: COMUNE DI ARCUGNANO - C.F.: 00176710242”; C.I.G.: - 8176086F98”, con cui l'attuale Autorità resistente ha comunicato di aver inserito a carico dei ricorrenti nel proprio casellario informatico la seguente annotazione:
“La stazione appaltante COMUNE DI ARCUGNANO - C.F.: 00176710242, con nota prot. ANAC n. 12891 del 28/01/2025, ha segnalato di aver disposto, con provvedimento del 23/01/2025, la risoluzione del contratto stipulato con l'Operatore economico SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO - C.F.: 10119920014 nella persona dell'arch. AN RA - C.F..: [...], affidatari del servizio di ristrutturazione e ampliamento del complesso scolastico “U. Foscolo” (C.I.G. 8176086F98), per gravi inadempimenti contrattuali tali da compromettere la corretta esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico ha contestato la legittimità della risoluzione, sostenendo che le criticità riscontrate sarebbero imputabili esclusivamente all'impresa esecutrice dei lavori, avendo la Direzione lavori costantemente segnalato le problematiche emerse in cantiere e aggiornato la documentazione progettuale. Secondo l'operatore, la risoluzione risulterebbe pertanto illegittima e priva di oggetto, poiché intervenuta su un rapporto professionale ormai concluso, in assenza di contestazioni formali in corso di esecuzione e senza che fosse stato instaurato un effettivo contraddittorio sulle presunte inadempienze. La stazione appaltante ha successivamente chiarito che il certificato di regolare esecuzione esibito dall'operatore economico nelle memorie difensive non riguarda il servizio di direzione lavori oggetto della risoluzione del 23/01/2025, bensì il diverso incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, affidato antecedentemente al medesimo operatore e che pertanto il rapporto professionale oggetto di risoluzione non risultava affatto concluso, poiché le gravi difformità esecutive e le carenze riscontrate in sede di collaudo erano direttamente riferibili alla fase di direzione lavori, come documentato dal verbale di collaudo del 26/01/2024, dalla relazione del CTU nell'A.T.P. n. 2869/2023 e dall'ordinanza sindacale n. 8/2024. La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario informatico, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento per la gestione del Casellario dei lavori, servizi e forniture di cui alla Delibera ANAC n. 225 del 14 maggio 2025, non comporta l'automatica esclusione dalle gare pubbliche e ha un termine di permanenza nel Casellario informatico pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione”;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato a quello sopra citato, ivi compresi il provvedimento di annullamento in autotutela (di contenuto ed estremi sconosciuti, giacché mai comunicato alle parti e conosciuto soltanto con la nota sopra impugnata) dell'archiviazione disposta da A.n.a.c. con nota prot. n. 119400 del 4 settembre 2025, nonché, per quanto occorrer possa, anche la comunicazione di “riavvio” del procedimento datata 15 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arcugnano e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la memoria del 6 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. DA GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. L’arch. RA e lo studio associato Settanta7 hanno impugnato la delibera del 13 novembre 2025 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha disposto l’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 213, c. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, della determinazione del 23 gennaio 2025 del Comune di Arcugnano avente ad oggetto la risoluzione del contratto per il servizio di direzione lavori, contabilizzazione lavori ed assistenza al collaudo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento con riqualificazione urbanistica del complesso scolastico "U. Foscolo" – C.I.G. 8176086F98; hanno esposto che il provvedimento contestato costituisce l’epilogo di un procedimento “riavviato”, a seguito dell’originaria archiviazione della segnalazione, su sollecitazione della stazione appaltante, rivoltasi sia in data 11 settembre 2025 all’Autorità per far presente che la certificazione di regolare esecuzione sulla base della quale quest’ultima si è determinata per l’archiviazione riguarda il servizio di progettazione dell’intervento, affidato al medesimo professionista e regolarmente eseguito, e non quello, non correttamente adempiuto, di direzione lavori, sia a questo T.a.r. per chiedere con ricorso r.g. n. 11918/2025 l’annullamento del provvedimento di archiviazione; hanno contestato, quindi, l’illegittimità del provvedimento di iscrizione nel casellario per vizi sia mutuati dal provvedimento di risoluzione, in quanto irritualmente adottato dopo l’integrale esecuzione del contratto, sia propri, non avendo l’A.n.a.c. né proceduto alla loro audizione (pur richiesta) né riportato nel testo dell’annotazione alcune informazioni per loro essenziali, tra le quali, appunto, la tardività della risoluzione contrattuale e il riferimento ai giudizi civili pendenti tra le parti dinanzi al Tribunale di Vicenza; hanno chiesto, da ultimo, la riunione del giudizio con quello r.g. n. 11918/2025 promosso avverso l’archiviazione dal Comune di Arcugnano.
2. Si sono costituiti e hanno spiegato le proprie difese, insistendo per il rigetto del ricorso, sia l’A.n.a.c. che il Comune di Arcugnano (quest’ultimo richiamando, tra l’altro, l’esito della consulenza tecnica preventiva ex art. 696- bis c.p.c. che ha accertato i gravi inadempimenti dei ricorrenti nell’esecuzione dell’incarico ed associandosi alla richiesta di riunione dei giudizi connessi da loro formulata e la prima rappresentando di aver integrato in data 22 dicembre 2025 l’annotazione con i riferimenti da loro indicati).
3. Con la memoria depositata in data 6 febbraio 2026 i ricorrenti, ritenendo «…che la nuova iscrizione appare ispirata dalla volontà di dare atto in maniera oggettiva e storica delle reciproche ragioni del Comune di Arcugnano da una parte e dell’arch. RA, in uno con Settanta7 Studio Associato, dall’altra, senza che ne derivi una lesione all’immagine degli odierni esponenti» , hanno concluso nel senso che «il provvedimento di ANAC del 2.12.2025 sia pienamente satisfattivo delle ragioni dei ricorrenti» e chiesto «che venga dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere e, in virtù del principio di soccombenza virtuale, che venga disposta la condanna dell’Amministrazione resistente alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite, dal momento che per conseguire la nuova annotazione è stato necessario proporre il presente gravame…» .
4. Con la memoria di replica depositata in data 13 febbraio 2026 il Comune di Arcugnano ha dichiarato di non considerare lesive le integrazioni/modifiche apportate dall’A.n.a.c. al testo dell’annotazione e di non opporsi alla definizione del giudizio con sentenza di accertamento della cessazione della materia del contendere, pur valutando «…più adatta in questo caso la declaratoria di improcedibilità (stante la non completa satisfazione delle pretese dell’arch. RA, che agiva in giudizio per veder annullata qualsivoglia annotazione)» e rimettendosi alle decisioni del Collegio per la regolazione delle spese.
5. Con la memoria di replica in pari data i ricorrenti hanno ribadito che le correzioni effettuate dall’A.n.a.c. al testo dell’annotazione sono pienamente satisfattive delle proprie pretese.
6. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Considerato che i ricorrenti hanno manifestato l’intendimento di non proseguire il giudizio e che questo può essere, quindi, immediatamente definito con la presa d’atto della volontà in tal senso espressa dalle parti è possibile prescindere dall’esame della richiesta di una sua riunione con il giudizio r.g. n. 11918/2025 (comunque discusso alla medesima udienza pubblica e destinato ad una dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse).
8. Per il presente ricorso il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto i ricorrenti hanno più volte dichiarato negli scritti difensivi che le rettifiche effettuate dall’A.n.a.c. al testo dell’annotazione in data 22 dicembre 2025 sono pienamente satisfattive del loro interesse, così inverandosi le condizioni previste dall’art. 34, c. 5, c.p.a.
9. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo al complessivo andamento sia della vicenda procedimentale che di quella processuale, sussistono i presupposti per un’integrale compensazione delle stesse tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato ai ricorrenti da parte dell’A.n.a.c. (che ha integrato l’annotazione solo in corso di giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato ai ricorrenti da parte dell’A.n.a.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI BE, Presidente
Caterina Lauro, Referendario
DA GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA GN | ZI BE |
IL SEGRETARIO