CASS
Sentenza 2 gennaio 2023
Sentenza 2 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR TO nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di AN SI di rideterminazione in executivis, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 40, della pena a lui inflitta con sentenza della stessa Corte d'appello del 11 dicembre 1998 - che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 26 novembre 1993 - in quanto giudicato responsabile del reato dell'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in luogo ignoto ed in data anteriore al 13 giugno 1991. In particolare, nel respingere . l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato per cui era stato condannato l'imputato era stato qualificato dal giudice della cognizione come art. 73, co. 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, Penale Sent. Sez. 1 Num. 17 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 21/09/2022 n. 309, fattispecie penale non toccata dalla pronuncia della Corte Costituzionale invocata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta vizio di motivazione, rilevando che in realtà il capo di imputazione per art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per cui era stata pronunciata condanna era composto di una prima condotta che effettivamente era stata qualificata in dispositivo come art. 73, co. 5, d.p.r. 309 del 1990, e di una seconda condotta per cui né in imputazione né in dispositivo vi era mai stata alcuna specificazione, e per il quale il giudice aveva pronunciato condanna alla pena di 2 anni di reclusione e 6.000.000 di lire di multa, in aumento rispetto a precedente ulteriore condanna per art. 73, co. 1, d.p.r. 309 del 1990 inflitta con precedente sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 maggio 1992. Dalla misura della pena dovrebbe conseguire che il fatto era stato qualificato dal giudice della cognizione come reato dell'art. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990, cui quindi sarebbe applicabile la richiesta di rideterminazione in executivis della pena di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Ciro Angelillis, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. E' opportuno ricordare preliminarmente che il ricorrente chiede la rideterminazione della pena per un fatto di spaccio commesso "in data anteriore al 13 giugno 1991", per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Lecco del 26 novembre 1993, confermata con sentenza della Corte d'appello di Milano del 11 dicembre 1998, e di cui ha scontato la pena già da circa quasi vent'anni (in atti non è presente il cumulo, e quindi non è possibile individuare le date di espiazione con certezza, ma dal certificato penale si comprende che la pena è stata scontata approssimativamente tra il 2001 ed il 2002, all'inizio in detenzione domiciliare, poi in affidamento in prova successivamente revocato). Anche a prescindere dalla individuazione esatta delle date di espiazione, la circostanza che la pena della pronuncia della Corte d'appello di Milano del 11 dicembre 1998 sia stata interamente eseguita, peraltro, può ritenersi pacifica, perché ammessa dallo stesso diretto interessato, che nella istanza di incidente di esecuzione depositata alla Corte d'appello di Milano il 22 ottobre 2021 precisa 2 correttamente che "la pena è stata interamente espiata" (pag. 2 dell'istanza, nel rigo n. 5). In quella procedura davanti al giudice dell'esecuzione, a fronte delle conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte d'appello di Milano, che riteneva l'istanza inaccoglibile proprio perché l'espiazione pena era interamente esaurita, il difensore depositava poi memoria 8 dicembre 2021, in cui contestava tale conclusione affermando che si potrebbe ritenere mancante il concreto interesse alla rideterminazione della pena, "laddove la stessa sia stata interamente espiata e nel contempo non vi sia altro titolo detentivo in esecuzione. Laddove, invece, il condannato sia gravato da un diverso e successivo titolo esecutivo detentivo in corso di espiazione, sussiste un concreto interesse alla rideterminazione della pena illegale atteso che il pregiudizio da questa determinato può essere eliminato attraverso l'istituto della fungibilità, laddove di quest'ultimo sussistano i presupposti". A giudizio del difensore, tali presupposti per far scattare la fungibilità sussisterebbero nel caso in esame, qualora si ritenesse interpretativamente la pena indebitamente espiata dopo il 8 marzo 2019, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, atteso che prima di tale data la pena era legalmente inflitta. Nel decidere sull'istanza il giudice dell'esecuzione ha accolto la prospettazione del difensore del ricorrente in ordine all'ammissibilità dell'istanza, in quanto ha affermato che "nel caso attuale in cui complessivamente l'esecuzione della pena a carico del prevenuto è in atto sia pure a seguito di provvedimento di cumulo aventi ad oggetto pronunce differenti rispetto a quelle qui richiamate, e pertanto in cui l'istante ha conservato un concreto interesse alla pronuncia, posto che il rapporto esecutivo non può dirsi esaurito, tali elementi giustificano la rimozione della norma illegittima". Nel merito, il giudice dell'esecuzione ha, poi, respinto l'istanza, generando, quindi, l'odierna fase davanti al giudice di legittimità. Ciò posto, il collegio ritiene che - anche a prescindere dal se si possa applicare la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 ad un fatto di spaccio commesso "in data anteriore al 13 giugno 1991", ovvero ad una data in cui non erano ancora in vigore il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella I. 21 febbraio 2014, n. 10 (che ha abbassato la pena del fatto di lieve entità da sei anni a cinque anni), ed il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, nella I. 16 maggio 2014, n. 79 (che ha ulteriormente abbassato la pena del fatto di lieve entità da cinque anni a quattro anni), ovvero i parametri interposti che la Corte Costituzionale ha utilizzato per sostenere la incostituzionalità per irragionevolezza del differenziale di trattamento 3 sanzionatorio minimo del fatto di cui al comma 1 dell'art. 73 rispetto a quello di cui al comma 5 dello stesso articolo - non sia possibile invocare la applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 ad una condanna la cui Ona sia stata interamente espiata. Il collegio ritiene anche che su tale conclusione nulla incida la circostanza che poi siano subentrate ulteriori condanne, ed ulteriori espiazioni, per cui il condannato possa avere un interesse processuale alla rideterminazione della pena per potersi spendere quella eccedente per ridurre la durata di quella in corso di espiazione. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, giunta alla conclusione che "l'aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di • illegittimità costituzionale della norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi, perché già "consumati", come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena (Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014, PM in proc. Gatto, Rv. 260696). Nella stessa pronuncia si aggiunge anche che "l'esecuzione della pena, infatti, implica esistenza di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l'estinzione della pena. Sino a quando l'esecuzione della pena è in atto, per definizione il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e devono essere rimossi". Il rapporto esecutivo nato dal giudicato della sentenza del 11 dicembre 1998 della Corte di appello di Milano si è esaurito, quindi, con la consumazione o l'estinzione della pena. E la circostanza che il ricorrente abbia, successivamente all'esecuzione di quella pena, continuato a delinquere, e possa avere un interesse a vedersi detrarre la pena, incide solo sull'interesse processuale a ricorrere, ma non gli consente di scavalcare l'ormai avvenuto esaurimento del rapporto esecutivo. Infatti, il principio dell'unità del rapporto esecutivo si riferisce soltanto alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (Sez. 1, Sentenza n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939; Sez. 1, Sentenza n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197), talchè i successivi provvedimenti di cumulo che hanno attinto il condannato dopo l'esaurimento della espiazione oggetto di questo giudizio costituiscono a tutti gli effetti un rapporto esecutivo ulteriore e successivo. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2022.
lette le conclusioni del PG, CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio, Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2021 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di AN SI di rideterminazione in executivis, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 40, della pena a lui inflitta con sentenza della stessa Corte d'appello del 11 dicembre 1998 - che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecco del 26 novembre 1993 - in quanto giudicato responsabile del reato dell'art. 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in luogo ignoto ed in data anteriore al 13 giugno 1991. In particolare, nel respingere . l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il reato per cui era stato condannato l'imputato era stato qualificato dal giudice della cognizione come art. 73, co. 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, Penale Sent. Sez. 1 Num. 17 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 21/09/2022 n. 309, fattispecie penale non toccata dalla pronuncia della Corte Costituzionale invocata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta vizio di motivazione, rilevando che in realtà il capo di imputazione per art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per cui era stata pronunciata condanna era composto di una prima condotta che effettivamente era stata qualificata in dispositivo come art. 73, co. 5, d.p.r. 309 del 1990, e di una seconda condotta per cui né in imputazione né in dispositivo vi era mai stata alcuna specificazione, e per il quale il giudice aveva pronunciato condanna alla pena di 2 anni di reclusione e 6.000.000 di lire di multa, in aumento rispetto a precedente ulteriore condanna per art. 73, co. 1, d.p.r. 309 del 1990 inflitta con precedente sentenza della Corte d'appello di Milano del 5 maggio 1992. Dalla misura della pena dovrebbe conseguire che il fatto era stato qualificato dal giudice della cognizione come reato dell'art. 73, comma 1, d.p.r. 309 del 1990, cui quindi sarebbe applicabile la richiesta di rideterminazione in executivis della pena di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Ciro Angelillis, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. E' opportuno ricordare preliminarmente che il ricorrente chiede la rideterminazione della pena per un fatto di spaccio commesso "in data anteriore al 13 giugno 1991", per cui è stato condannato con sentenza del Tribunale di Lecco del 26 novembre 1993, confermata con sentenza della Corte d'appello di Milano del 11 dicembre 1998, e di cui ha scontato la pena già da circa quasi vent'anni (in atti non è presente il cumulo, e quindi non è possibile individuare le date di espiazione con certezza, ma dal certificato penale si comprende che la pena è stata scontata approssimativamente tra il 2001 ed il 2002, all'inizio in detenzione domiciliare, poi in affidamento in prova successivamente revocato). Anche a prescindere dalla individuazione esatta delle date di espiazione, la circostanza che la pena della pronuncia della Corte d'appello di Milano del 11 dicembre 1998 sia stata interamente eseguita, peraltro, può ritenersi pacifica, perché ammessa dallo stesso diretto interessato, che nella istanza di incidente di esecuzione depositata alla Corte d'appello di Milano il 22 ottobre 2021 precisa 2 correttamente che "la pena è stata interamente espiata" (pag. 2 dell'istanza, nel rigo n. 5). In quella procedura davanti al giudice dell'esecuzione, a fronte delle conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte d'appello di Milano, che riteneva l'istanza inaccoglibile proprio perché l'espiazione pena era interamente esaurita, il difensore depositava poi memoria 8 dicembre 2021, in cui contestava tale conclusione affermando che si potrebbe ritenere mancante il concreto interesse alla rideterminazione della pena, "laddove la stessa sia stata interamente espiata e nel contempo non vi sia altro titolo detentivo in esecuzione. Laddove, invece, il condannato sia gravato da un diverso e successivo titolo esecutivo detentivo in corso di espiazione, sussiste un concreto interesse alla rideterminazione della pena illegale atteso che il pregiudizio da questa determinato può essere eliminato attraverso l'istituto della fungibilità, laddove di quest'ultimo sussistano i presupposti". A giudizio del difensore, tali presupposti per far scattare la fungibilità sussisterebbero nel caso in esame, qualora si ritenesse interpretativamente la pena indebitamente espiata dopo il 8 marzo 2019, data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, atteso che prima di tale data la pena era legalmente inflitta. Nel decidere sull'istanza il giudice dell'esecuzione ha accolto la prospettazione del difensore del ricorrente in ordine all'ammissibilità dell'istanza, in quanto ha affermato che "nel caso attuale in cui complessivamente l'esecuzione della pena a carico del prevenuto è in atto sia pure a seguito di provvedimento di cumulo aventi ad oggetto pronunce differenti rispetto a quelle qui richiamate, e pertanto in cui l'istante ha conservato un concreto interesse alla pronuncia, posto che il rapporto esecutivo non può dirsi esaurito, tali elementi giustificano la rimozione della norma illegittima". Nel merito, il giudice dell'esecuzione ha, poi, respinto l'istanza, generando, quindi, l'odierna fase davanti al giudice di legittimità. Ciò posto, il collegio ritiene che - anche a prescindere dal se si possa applicare la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 ad un fatto di spaccio commesso "in data anteriore al 13 giugno 1991", ovvero ad una data in cui non erano ancora in vigore il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella I. 21 febbraio 2014, n. 10 (che ha abbassato la pena del fatto di lieve entità da sei anni a cinque anni), ed il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, nella I. 16 maggio 2014, n. 79 (che ha ulteriormente abbassato la pena del fatto di lieve entità da cinque anni a quattro anni), ovvero i parametri interposti che la Corte Costituzionale ha utilizzato per sostenere la incostituzionalità per irragionevolezza del differenziale di trattamento 3 sanzionatorio minimo del fatto di cui al comma 1 dell'art. 73 rispetto a quello di cui al comma 5 dello stesso articolo - non sia possibile invocare la applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 ad una condanna la cui Ona sia stata interamente espiata. Il collegio ritiene anche che su tale conclusione nulla incida la circostanza che poi siano subentrate ulteriori condanne, ed ulteriori espiazioni, per cui il condannato possa avere un interesse processuale alla rideterminazione della pena per potersi spendere quella eccedente per ridurre la durata di quella in corso di espiazione. La giurisprudenza di legittimità è, infatti, giunta alla conclusione che "l'aspetto decisivo, che segna invece il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di • illegittimità costituzionale della norma applicata, è costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacché l'art. 30 legge n. 87 del 1953 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili, ossia quelli che non possono essere rimossi, perché già "consumati", come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena (Sez. U, Sentenza n. 42858 del 29/05/2014, PM in proc. Gatto, Rv. 260696). Nella stessa pronuncia si aggiunge anche che "l'esecuzione della pena, infatti, implica esistenza di un rapporto esecutivo che nasce dal giudicato e si esaurisce soltanto con la consumazione o l'estinzione della pena. Sino a quando l'esecuzione della pena è in atto, per definizione il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e gli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima sono ancora perduranti e, dunque, possono e devono essere rimossi". Il rapporto esecutivo nato dal giudicato della sentenza del 11 dicembre 1998 della Corte di appello di Milano si è esaurito, quindi, con la consumazione o l'estinzione della pena. E la circostanza che il ricorrente abbia, successivamente all'esecuzione di quella pena, continuato a delinquere, e possa avere un interesse a vedersi detrarre la pena, incide solo sull'interesse processuale a ricorrere, ma non gli consente di scavalcare l'ormai avvenuto esaurimento del rapporto esecutivo. Infatti, il principio dell'unità del rapporto esecutivo si riferisce soltanto alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (Sez. 1, Sentenza n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939; Sez. 1, Sentenza n. 32896 del 30/06/2014, Facella, Rv. 261197), talchè i successivi provvedimenti di cumulo che hanno attinto il condannato dopo l'esaurimento della espiazione oggetto di questo giudizio costituiscono a tutti gli effetti un rapporto esecutivo ulteriore e successivo. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2022.