Articolo 2 della Legge 1 luglio 1966, n. 531
Articolo 1
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3 agosto 1966
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 agosto 1966