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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL MI
LB EL, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
NA IL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 14/04/2025 sentenza di separazione consensuale n. 357/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Bomporto (MO), in Via Parte_1
Michelangelo Buonarroti n. 20, di proprietà esclusiva della medesima, che ivi continuerà
ad abitare insieme al figli . Persona_1
2) Affidare il minore , congiuntamente a entrambi i genitori. In Persona_1
particolare, la responsabilità genitoriale sul medesimo verrà esercitata da entrambi;
le decisioni di maggior interesse per lui, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute pagina 2 di 7 saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Mentre ciascun genitore gestirà autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione riguardante il figlio nei giorni di rispettiva competenza.
3) Stabilire che abbia la residenza anagrafica, nonché la prevalente Persona_1
collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo e/o tenerlo con sè
quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive del figlio.
In ogni caso, il padre conserverà la facoltà di tenerlo con sé almeno:
• a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio (uscita di scuola) fino a domenica sera
(allorchè lo ricondurrà presso la madre);
• nella settimana in cui avrà il figlio durante il week-end, lo terrà anche il martedì
pomeriggio (dall'uscita di scuola) fino alla mattina successiva (allorchè lo condurrà a scuola o dove necessario);
• nella settimana in cui non avrà il figlio durante il week-end, lo terrà invece dal martedì
pomeriggio (uscita di scuola) fino al giovedì mattina (allorchè lo condurrà a scuola o dove necessario);
• nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie, una settimana, oltre che, ad anni alterni, il giorno della vigilia o quello di Natale (tenendo peraltro conto del fatto che il minore è solito partecipare al pranzo di Natale con i nonni materni, tradizione che i genitori si impegnano per quanto possibile a rispettare);
pagina 3 di 7 • durante le festività pasquali, 3 giorni, avendo cura di alternare, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I genitori cureranno, se possibile, di festeggiare insieme il compleanno del figlio e di partecipare conguntamente ad ogni ricorrenza ed occasione per lo stesso importante, nel rispetto della sua volontà.
4) Determinare in € 500,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT – FOI, il contributo al mantenimento ordinario del figlio, che il Sig. AD corrisponderà sul c/c intestato alla moglie, entro il 18 di ogni mese.
5) Stabilire che tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per il figlio, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al
“PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA FAMILIARE” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena
Gruppo “Famiglia e Persone”, ed a quelle modifiche che dovessero successivamente intervenire, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma,
comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e pagina 4 di 7 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
pagina 5 di 7 6. Stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra con Pt_1
impegno del marito a sottoscrivere ogni modulo/documento necessario, a semplice richiesta della moglie. Mentre il figlio, ai fini fiscali, risulterà a carico di entrambi i genitori,
in misura del 50% ciascuno.
7. Stabilire altresì che le parti, a semplice richiesta, si obblighino sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio a favore del figlio minore, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio. L'espatrio in sé
sarà peraltro consentito di volta in volta, previo accordo ed adeguata, preventiva informazione in ordine alle modalità ed allo svolgimento dello stesso.
8. Confermare che i ricorrenti non vantano reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi da lavoro che li rendono economicamente autosufficienti. Riconoscendo espressamente che non ne sussistono i presupposti, le parti rinunciano, pertanto, a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile di contributo al mantenimento.
9. Le spese legali resteranno compensate tra le parti. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BOMPORTO
(MO) il 20/06/1999 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e EL LB nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LL MI
LB EL, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
NA IL
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 7 - considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 14/04/2025 sentenza di separazione consensuale n. 357/2025, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) Assegnare alla sig.ra la casa familiare sita in Bomporto (MO), in Via Parte_1
Michelangelo Buonarroti n. 20, di proprietà esclusiva della medesima, che ivi continuerà
ad abitare insieme al figli . Persona_1
2) Affidare il minore , congiuntamente a entrambi i genitori. In Persona_1
particolare, la responsabilità genitoriale sul medesimo verrà esercitata da entrambi;
le decisioni di maggior interesse per lui, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute pagina 2 di 7 saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. Mentre ciascun genitore gestirà autonomamente ogni decisione di ordinaria amministrazione riguardante il figlio nei giorni di rispettiva competenza.
3) Stabilire che abbia la residenza anagrafica, nonché la prevalente Persona_1
collocazione presso la madre, con facoltà per il padre di incontrarlo e/o tenerlo con sè
quando lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludico-sportive del figlio.
In ogni caso, il padre conserverà la facoltà di tenerlo con sé almeno:
• a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio (uscita di scuola) fino a domenica sera
(allorchè lo ricondurrà presso la madre);
• nella settimana in cui avrà il figlio durante il week-end, lo terrà anche il martedì
pomeriggio (dall'uscita di scuola) fino alla mattina successiva (allorchè lo condurrà a scuola o dove necessario);
• nella settimana in cui non avrà il figlio durante il week-end, lo terrà invece dal martedì
pomeriggio (uscita di scuola) fino al giovedì mattina (allorchè lo condurrà a scuola o dove necessario);
• nel periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
• durante le festività natalizie, una settimana, oltre che, ad anni alterni, il giorno della vigilia o quello di Natale (tenendo peraltro conto del fatto che il minore è solito partecipare al pranzo di Natale con i nonni materni, tradizione che i genitori si impegnano per quanto possibile a rispettare);
pagina 3 di 7 • durante le festività pasquali, 3 giorni, avendo cura di alternare, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta.
I genitori cureranno, se possibile, di festeggiare insieme il compleanno del figlio e di partecipare conguntamente ad ogni ricorrenza ed occasione per lo stesso importante, nel rispetto della sua volontà.
4) Determinare in € 500,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT – FOI, il contributo al mantenimento ordinario del figlio, che il Sig. AD corrisponderà sul c/c intestato alla moglie, entro il 18 di ogni mese.
5) Stabilire che tutte le spese di straordinaria importanza che si renderanno necessarie per il figlio, verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
In particolare, le parti, per la determinazione delle stesse, fanno esplicito riferimento al
“PROTOCOLLO SULLE SPESE STRAORDINARIE NEI PROCEDIMENTI IN
MATERIA FAMILIARE” intervenuto in data 25.9.2019 tra il Tribunale di Modena, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Modena
Gruppo “Famiglia e Persone”, ed a quelle modifiche che dovessero successivamente intervenire, anche per le modalità di assenso o diniego del consenso alla spesa.
E precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo ma,
comunque la comunicazione all'altro genitore: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti dal medico del servizio sanitario nazionale.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e pagina 4 di 7 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso (a mezzo e-mail ovvero wathapp), è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione.
pagina 5 di 7 6. Stabilire che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra con Pt_1
impegno del marito a sottoscrivere ogni modulo/documento necessario, a semplice richiesta della moglie. Mentre il figlio, ai fini fiscali, risulterà a carico di entrambi i genitori,
in misura del 50% ciascuno.
7. Stabilire altresì che le parti, a semplice richiesta, si obblighino sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio a favore del figlio minore, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio. L'espatrio in sé
sarà peraltro consentito di volta in volta, previo accordo ed adeguata, preventiva informazione in ordine alle modalità ed allo svolgimento dello stesso.
8. Confermare che i ricorrenti non vantano reciproche pretese di natura economica per il loro personale mantenimento, potendo contare su autonomi redditi da lavoro che li rendono economicamente autosufficienti. Riconoscendo espressamente che non ne sussistono i presupposti, le parti rinunciano, pertanto, a richiedersi reciprocamente un assegno divorzile di contributo al mantenimento.
9. Le spese legali resteranno compensate tra le parti. ”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod.
civ.;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BOMPORTO
(MO) il 20/06/1999 fra nata a [...] il [...] Parte_1
e EL LB nato a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 8 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7