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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2919/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2919/2023 promossa da:
- (c.f. ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Silvio Campidelli elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC
Email_1 ATTORI OPPONENTI Contro
- (c.f./P.I.: ), quale procuratrice della (c.f./P.I.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Domenico Massignani elettivamente domiciliata presso il suo P.IVA_2 studio indirizzo PEC Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo fideiussione e mutuo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025 tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, senza inversione dell'onere della prova:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
• sospendere , ex art. 649 c.p.c., l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PREGIUDIZIALE:
• accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_2
NEL MERITO:
pagina 1 di 12 - accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha rilasciato fideiussioni a garanzia delle Controparte_3 obbligazioni assunte da Hotel Windsor di RE ID & C. s.a.s. e che, conseguentemente, i
Sigg.ri e nella loro qualità di eredi beneficiati, Parte_1 Parte_2 Parte_3 non rispondono di alcun debito verso la supposta creditrice;
- accertare e dichiarare, in conseguenza della proposizione di mera eccezione da parte degli opponenti
(che implica, se del caso, anche l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra le banche per restringere la competitività nel mercato delle fideussioni specifiche), la nullità totale o parziale (quantomeno delle clausole nn° 2, 7 e 9) della fideiussione ex adverso evocata, ex artt. 1418,
1419, 2, 3° comma, della Legge n° 287/1990 e 101 T.F.U.E. ovvero, in subordine, la sua annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c.;
- accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di mutuo stipulato il 27.04.2009 e, conseguentemente, trasformarlo, ex art. 1815, 2° comma, c.c. in un finanziamento a titolo gratuito ovvero giudicare non dovuti gli interessi ultralegali e/o gli interessi moratori;
- accertare e dichiarare, anche ex art. 1384 c.c., l'eccessività degli interessi moratori e, conseguentemente, ridurli secondo equità con riferimento a quanto già pagato o precettato e per il futuro;
- accertare e dichiarare, anche ex art. 112 c.p.c., la nullità del decreto ingiuntivo per essere stati riconosciuti gli interessi sul capitale in difetto di domanda;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato;
- ridurre i compensi di avvocato riconosciuti alla ricorrente per la difesa e la rappresentanza tecnica nel procedimento monitorio.”
Per parte opposta come da conclusioni di cui alla comparsa di costituzione “Voglia:
- in via pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed in particolare essendo integralmente infondata;
peraltro non ricorrono neppure i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio esposti in narrativa la titolarità del credito in capo alla e per l'effetto rigettare l'eccezione avversaria;
CP_2
- nel merito: rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 12 - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle richieste avversarie si chiede la verificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e ss. c.p.c., della sottoscrizione apposta sugli atti indicati da pag. 5 a pag. 8 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo, si opus sit, C.T.U. tecnica ai fini della verificazione delle sottoscrizioni.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_1 [...]
convenivano in giudizio quale mandataria della Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 07/2023 emesso il 24.07.2023 dal
[...]
Tribunale di Rimini, con il quale veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare, ciascuno in qualità di erede accettante con beneficio di inventario di nei limiti della Controparte_3
loro quota e dei beni pervenuti, e nei confronti di anche in qualità di socio Parte_3
accomandatario, la somma di euro 200.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio quali fideiussori della Hotel Windsor di RE ID & C. s.a.s. per il rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 27.04.2009.
Per quanto d'interesse, gli opponenti, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano ed eccepivano:
• la carenza di titolarità del credito in capo a per carenza di prova Controparte_2
della cessione, e per la genericità dell'indicazione dei crediti ceduti nell'estratto di
Gazzetta Ufficiale;
inoltre non vi è prova della realizzazione delle condizioni previste nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
• la non riferibilità alla sig.ra delle firme e degli atti giuridici alla Controparte_3
medesima imputati: gli opponenti, ai sensi dell'art. 214, 2° comma, c.p.c., nella loro qualità di eredi della Sig.ra dichiaravano di non conoscere le Controparte_3 sottoscrizioni apparentemente riferibili al de cuius, che compaiono nei documenti prodotti dalla controparte;
• eccepivano -solo in via di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa di pagamento- la nullità della fideiussione totale o parziale, costituendo lo sbocco naturale di un'intesa anticoncorrenziale stipulata dalle imprese bancarie in violazione dell'art. 101, 1° comma, T.F.U.E. e dell'art. 2, 2° comma, della Legge
10.10.1990, n° 287; essa, infatti, riproduce fedelmente (variando soltanto la numerazione) le tre clausole stigmatizzate dalla Banca d'Italia come sintomatiche pagina 3 di 12 dell'intesa illegittima, che si ritrovano, nell'ordine, alle condizioni nn° 2), 7) e 9); ciò anche se nel caso di specie di tratta di fideiussione specifica e non di fideiussione omnibus; in ogni caso chiedevano di accertare l'intesa anticoncorrenziale conclusa anche per questo genere di garanzie, come comprovato dalla irreperibilità sul mercato italiano, di fideiussioni specifiche prive delle tre condizioni censurate;
• in caso di adesione alla tesi della nullità parziale, i fideiussori dovrebbero ritenersi liberati dai loro impegni ai sensi dell'art 1957 c.c.;
• eccepivano l'annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c. della fideiussione, avendo la banca taciuto al Sig. e alla Sig.ra che la fideiussione Parte_3 Controparte_3
proposta era l'unica ricavabile dal mercato italiano in ragione degli impegni assunti a livello dell' Pt_4
• deducevano in merito al credito vantato dalla la sua inesistenza e in CP_2 particolare: l'usurarietà, al momento del perfezionamento del contratto, degli interessi moratori pari al 9, 98 %;
• in subordine chiedevano la riduzione degli interessi di mora a mente dell'art. 1384 c.c.;
• deducevano inoltre che la creditrice procedente, nel processo d'espropriazione immobiliare sub R.G.E. n. 10/2021 del Tribunale di Rimini, avesse già percepito l'importo di € 259.144,92, come risulta dal progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato alla vendita ed approvato avanti al giudice dell'esecuzione;
• il decreto ingiuntivo contiene l'intimazione di corrispondere alla controparte, oltre alla sorte capitale ed alle spese legali, anche "gli interessi come da domanda", ma CP_2 non ha mai domandato alcunché a tale titolo;
[...]
• deduceva l'eccessiva liquidazione degli onorari nel provvedimento monitorio.
Tanto premesso in fatto e svolte le suddette considerazioni in fatto e diritto, gli attori concludevano come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di CP_1 [...]
avversando le opposte pretese ed esponendo a proprio favore: CP_2
• la titolarità del diritto azionato in forza di contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 13.10.2017 con Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. con cui la CP_2
pagina 4 di 12 ha acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1,4 della Legge 130/1999 CP_2
(Legge sulla Cartolarizzazione), dell'art. 58 del D.Lgs 385/1993 (T.U.B) e degli art. 1260 c.c., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”; dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 8 del 20.01.2018;
• a conferma produceva il contratto di cessione del 13.10.2017 con il quale sono stati ceduti, tra gli altri, i crediti vantati nei confronti della Hotel Windsor di RE
ID & C. dell'importo, alla data della cessione, di € 656.638,76;
• l'Hotel Windsor di RE ID & C. in persona del socio accomandatario nonché
l'odierno opponente sig. hanno inoltrato una proposta di Parte_3
definizione transattiva della procedura esecutiva in corso promossa dalla CP_2
[...
e detto comportamento non può che essere qualificato come un esplicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di quest'ultima;
• sul disconoscimento della firma di deduceva che la maggior parte Controparte_3
delle firme sono state apposte alla presenza della dott.ssa Notaio Persona_1 rogante, gli opponenti dunque avrebbero dovuto proporre querela di falso a norma degli art. 221 e ss c.c. e non semplicemente limitarsi ad affermare che non conoscono le sottoscrizioni della madre;
• deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione: l'accertamento della Banca D'Italia ha riguardato soltanto lo schema contrattuale elaborato dall'Abi per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni specifiche ossia quelle rilasciate a garanzie di specifiche operazioni bancarie e non di qualsiasi operazione, presente e futura del debitore principale;
la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle;
• non è stato dimostrato alcun collegamento negoziale tra le presunte intese a monte e le clausole dell'odierna fideiussione;
• inoltre, la garanzia prestata alla Banca rimarrebbe valida in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta (art. 8, comma 1, del contratto: “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca Carim, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per
pagina 5 di 12 capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) che qualifica gli accordi intercorsi come contratti autonomi di garanzia facendo venir meno l'elemento dell'accessorietà in quanto il garante si impegna a pagare il beneficiario immediatamente;
• la creditrice ha rispettato il termine semestrale dell'art. 1957cc in quanto la risoluzione/decadenza dal beneficio del termine dei rapporti è avvenuta in data
08.10.2020 e solo il mese successivo è stato notificato precetto in data 26.11.2020 e pedissequo pignoramento immobiliare del 18.12.2020;
• inoltre, accedendo alla ricostruzione per la quale la garanzia in esame possa qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, è sufficiente la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento;
• risulta contestata esclusivamente l'entità della mora sulle rate impagate: il debito per sorte capitale è di molto superiore all'importo ingiunto contenuto, in via prudenziale, nella minor somma di € 200.000,00;
• in ogni caso deduceva l'infondatezza di usura;
• infine quanto alla contestazione relativa agli interessi riconosciuti nel d.i. pur in assenza di domanda sosteneva che gli interessi legali sulle somme in restituzione sono dovute a prescindere da una specifica domanda;
• quanto all'eccessiva quantificazione dei compensi di avvocato rilevava che la determinazione della liquidazione dei compensi è avvenuta tra i valori minimi e massimi parametrici, con giudizio non soggetto a sindacato perchè nei parametri fissati dalle tabelle.
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, la parte convenuta concludeva come sopra riportato.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice istruttore verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuto che non vi fossero questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre alle parti, fissava l'udienza del 16.4.2024 dalla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Gli opponenti depositavano solo la memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. con cui deduceva che i docc. 1a, 1b, 1c e 2 (al pari degli allegati al contratto di mutuo) non sono stati né formati, né autenticati da alcun pubblico ufficiale e, conseguentemente, la dichiarazione degli eredi di pagina 6 di 12 non conoscere la firma della dante causa rendeva le scritture inefficaci, non opponibili e non utilizzabili nei loro confronti, anche ai sensi dell'art. 2702 c.c. e deducevano che l'istanza di verificazione era del tutto generica;
l'opposta depositava memoria n. 2 e memoria n. 3 ex art
171-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza dell'16.04.2024 il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. e fissava udienza per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta il
Giudice tratteneva la causa in decisione ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione è fondata per i motivi e nei limiti che seguono.
2.Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla CP_2
.
[...]
Parte opponente eccepisce il difetto di prova della cessione alla del credito CP_2
vantato dalla Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. nei confronti della debitrice principale essendo insufficiente la sola pubblicazione dell'avviso della cessione dei crediti in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale Parte. Nonché deduceva il difetto dell'inclusione del credito all'interno dell'operazione.
Occorre brevemente rammentare le coordinate giurisprudenziali di legittimità operanti in materia: a) sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sotto il profilo dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti;
b) più in particolare, l'art. 58 cit. non pare poter rilevare in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante pagina 7 di 12 sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020; Cass. 4/9/2023, n.
25706).
Nel caso di specie l'esistenza della cessione risulta provata in virtù dell'avvenuto deposito della proposta e dell'accettazione della cessione del 13 ottobre 2017 (doc. 3 a e 3 b parte opposta) il quale riporta all'allegato A l'elenco dei crediti ceduti, tra cui risulta il 562677
HOTEL WINDSOR DI CE.
Che il credito ivi indicato sia quello derivante dal mutuo fondiario stipulato con Cassa di
Risparmio di Rimini spa in data 27.04.2009 si desume dalla circostanza che il numero 562677
è il medesimo che si rinviene sia nell'atto di rinegoziazione del 13.06.2012, sia nel piano di ammortamento dell'atto di rinegoziazione del mutuo del 3.04.2014.
Ciò è sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito oggetto di causa in capo alla CP_2
[...]
3. Quanto al disconoscimento delle firme della sig.ra eseguito dagli Controparte_3
opponenti in qualità eredi della stessa, occorre rilevare che non riguarda, e non poteva riguardare, l'atto pubblico di mutuo del 27.04.2025 (atto pubblico redatto da notaio dott.ssa in quanto il mutuo è stato depositato in forma di copia dichiarata conforme Persona_1
all'originale da parte del notaio rogante pertanto ai sensi dell'art 2714 c.c. “Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale”.
Quanto agli allegati all'atto di mutuo invece gli stessi non sono muniti di fede privilegiata derivante dall'atto pubblico, poiché non vi è dichiarazione di essere stati sottoscritte avanti al notaio. Al pari non sono muniti di fede pubblica le altre sottoscrizioni della sig.ra
[...] apposte nell'atto di rinegoziazione del 2012 e del 2014, né quelle apposte nella CP_3
fideiussione (doc. 1b e 2) in quanto contenute in scritture private.
Va rilevato che il disconoscimento effettuato da parte degli eredi è stato validamente proposto in quanto ai sensi del secondo comma dell'art 214 c.c è sufficiente la dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione. pagina 8 di 12 Ebbene la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, avrebbe dovuto proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1); la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-10-2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-10-
2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-09-2022, n. 27381).
Conseguentemente, in ragione della errata ed incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, non è possibile l'utilizzazione in giudizio della scrittura disconosciuta e non è consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima (negandone la paternità).
Nel caso di specie in sede di costituzione l'opposta ha formulato istanza di verificazione dichiarando di essere disposta a versare in atti gli originali, senza tuttavia allegare o indicare le scritture di comparazione (v. pag 9 comparsa di costituzione)
Non solo. Parte opposta non ha indicato neppure elementi già acquisiti sulla scorta dei quali operare comunque una delibazione sulla autenticità della sottoscrizione.
Ne consegue che non potendo utilizzare tali scritture contro gli eredi, in particolare non potendosi utilizzare in giudizio la fideiussione specifica del 27.04.2009, deve essere accolta l'opposizione proposta da e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi della asserita garante sig.ra Di conseguenza va revocato nei loro Controparte_3
confronti (e nelle suddette qualità) il decreto ingiuntivo opposto.
4. Quanto invece alla posizione di quale socio accomandatario della società, Parte_3 debitrice principale Hotel Windsor di RE ID e C. s.a.s. rispetto a tale posizione va considerato che il contratto di mutuo fondiario fonte del credito azionato è stato prodotto in giudizio in copia attestata come conforme all'originale da parte del notaio rogante (doc 1 a); esso contiene tutte le condizioni economiche rilevanti al fine di determinare il credito dovuto da parte della società e del socio illimitatamente responsabile.
Non risulta disconosciuta la sottoscrizione da parte di in qualità di socio Parte_3
accomandatario apposta agli allegati del mutuo (documento di sintesi e piano di pagina 9 di 12 ammortamento) né la sottoscrizione apposta da agli atti di rinegoziazione Parte_3
del 2012 e del 2014.
5. Quanto all'eccezione di inesistenza del credito la stessa risulta infondata in quanto gli opponenti hanno censurato unicamente l'esistenza di un tasso di interesse moratorio usurario, e non hanno contestato la debenza della somma richiesta in restituzione a titolo di capitale.
6. Passando invece alla richiesta di accertamento della usura in relazione al tasso di interessi di mora, basata sulla circostanza che il tasso di mora pari al 9, 98 % sarebbe superiore al tasso soglia, la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di interesse degli opponenti. A ben vedere infatti la ricorrente ha circoscritto la domanda alla sola somma di euro 200.000,00 rispetto al maggior credito allegato pari a € 655.751,63 ove a titolo di capitale (non contestato) sono stati imputati € 560.978,06. Decurtando dal credito allegato la somma che la creditrice ha incassato dalla procedura esecutiva pari ad € 259.144,92, a titolo di capitale sono ancora dovuti € 455.751,63.
Dunque quanto dovuto a titolo di capitale supera la somma richiesta in sede di decreto ingiuntivo, del tutto irrilevante risulta l'accertamento dell'usura, non avendo neppure gli opponenti formulato domanda di ricalcolo del saldo complessivo.
7. Per gli stessi motivi risulta inammissibile la domanda di riduzione degli interessi moratori in quanto manifestamente eccessivi.
8. Va invece accolta l'opposizione in relazione alla doglianza relativa agli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo al punto 2 “gli interessi come da domanda”, ed invero nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente non ha formulato domanda di condanna al pagamento degli interessi avendo chiesto l'ingiunzione “di pagare in favore della ricorrente, immediatamente, senza dilazione, l'importo che si intende limitare in questa sede, senza rinuncia al maggior credito vantato, di € 200.000,00, oltre pagamento delle spese di procedura e nei limiti delle garanzie prestate”.
A ben vedere il dispositivo “interessi come da domanda” non trova una propria corrispondenza in una esplicita domanda formulata nel ricorso.
In assenza di esplicita domanda nessun tipo di interessi andava riconosciuto in quanto per consolidato orientamento gli interessi quali accessori dell'obbligazione pecuniaria principale devono essere oggetto di specifica domanda: “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, pagina 10 di 12 contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”.
(Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, n.18292 Cassazione civile sez. III, 16/07/2003, n.11151 conformi Cass. n. 23195/2010; Cass. n. 24858/2005; Cass. n. 4423/2004).
Si rileva che in sede di comparsa di costituzione risposta l'opposta non ha formulato apposita domanda al fine di ottenere la condanna al pagamento degli interessi essendosi limitato a chiedere, nel merito il solo rigetto delle domande attoree “rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto”.
9. Va infine rigettata la domanda dell'opponente volta a ridurre i compensi di avvocato riconosciuti alla ricorrente per la difesa e la rappresentanza tecnica nel procedimento monitorio.
Ed invero in virtù del valore della controversia (€ 200.000,00) il giudice del monitorio ha liquidato una somma che risulta compresa tra i medi e i massimi dei parametri del DM 55 del
2014 ritenuta congrua alla luce del numero delle parti ingiunte (tre) e del fatto che il valore della causa era prossimo alla soglia più alta dello scaglione di riferimento (52.000,01-
260.000,00).
10. Va dunque revocato il decreto ingiuntivo e stante la fondatezza del credito per euro
200.000,00, va condannato il solo in qualità di socio accomandante della Parte_3
società Hotel Windsor di RE ID e C. s.a.s. al pagamento della somma di €
200.000,00 in favore della opposta.
11. In punto di spese del monitorio “ la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”.
(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 24482 del 09/08/2022)
Nel caso di specie il pagamento delle spese della procedura monitoria va posto a carico dell'opponente in considerazione del fatto che il motivo di revoca del Parte_3
decreto ingiuntivo è relativo alla sola condanna al pagamento degli interessi.
12. Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza. pagina 11 di 12 12.1. Dunque , e per essa la procuratrice va condannata alla CP_2 CP_1
refusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano Parte_1 Parte_2
secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 considerata l'effettivo grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate e lo svolgimento dell'istruttoria in via documentale.
12.2 Va invece condannato in qualità di socio accomandante della società Parte_3
Hotel Windsor di RE ID e C. s.a.s. alla refusione delle spese di lite del presente procedimento nei confronti di procuratrice di che si liquidano CP_1 Controparte_2
secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 considerato l'effettivo grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate e lo svolgimento dell'istruttoria in via documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 2919/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
• REVOCA il decreto ingiuntivo n. 807/2023 emesso il 24.07.2023 dal Tribunale di
Rimini nei confronti di tutti gli opponenti;
• ND al pagamento in favore di e Parte_3 CP_2
per essa alla procuratrice , della somma di € 200.000,00 oltre al pagamento CP_1
delle spese della procedura monitoria pari a € 2.800,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
• ND al pagamento in favore di e Parte_3 CP_2 per essa alla procuratrice , a titolo di refusione delle spese di lite del giudizio CP_1
di opposizione, della somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
• ND e per essa nella qualità di procuratrice al CP_2 CP_1 pagamento in favore di e , in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, a titolo di refusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, della somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA.
Rimini, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2919/2023 promossa da:
- (c.f. ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. ), con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Silvio Campidelli elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC
Email_1 ATTORI OPPONENTI Contro
- (c.f./P.I.: ), quale procuratrice della (c.f./P.I.: CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. Domenico Massignani elettivamente domiciliata presso il suo P.IVA_2 studio indirizzo PEC Email_2 CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo fideiussione e mutuo.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.11.2025 tenutasi nelle modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue: per parte attrice come da atto di citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, senza inversione dell'onere della prova:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
• sospendere , ex art. 649 c.p.c., l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA PREGIUDIZIALE:
• accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito in capo a Controparte_2
NEL MERITO:
pagina 1 di 12 - accertare e dichiarare che la Sig.ra non ha rilasciato fideiussioni a garanzia delle Controparte_3 obbligazioni assunte da Hotel Windsor di RE ID & C. s.a.s. e che, conseguentemente, i
Sigg.ri e nella loro qualità di eredi beneficiati, Parte_1 Parte_2 Parte_3 non rispondono di alcun debito verso la supposta creditrice;
- accertare e dichiarare, in conseguenza della proposizione di mera eccezione da parte degli opponenti
(che implica, se del caso, anche l'accertamento dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale fra le banche per restringere la competitività nel mercato delle fideussioni specifiche), la nullità totale o parziale (quantomeno delle clausole nn° 2, 7 e 9) della fideiussione ex adverso evocata, ex artt. 1418,
1419, 2, 3° comma, della Legge n° 287/1990 e 101 T.F.U.E. ovvero, in subordine, la sua annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c.;
- accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di mutuo stipulato il 27.04.2009 e, conseguentemente, trasformarlo, ex art. 1815, 2° comma, c.c. in un finanziamento a titolo gratuito ovvero giudicare non dovuti gli interessi ultralegali e/o gli interessi moratori;
- accertare e dichiarare, anche ex art. 1384 c.c., l'eccessività degli interessi moratori e, conseguentemente, ridurli secondo equità con riferimento a quanto già pagato o precettato e per il futuro;
- accertare e dichiarare, anche ex art. 112 c.p.c., la nullità del decreto ingiuntivo per essere stati riconosciuti gli interessi sul capitale in difetto di domanda;
- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato;
- ridurre i compensi di avvocato riconosciuti alla ricorrente per la difesa e la rappresentanza tecnica nel procedimento monitorio.”
Per parte opposta come da conclusioni di cui alla comparsa di costituzione “Voglia:
- in via pregiudiziale: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione ed in particolare essendo integralmente infondata;
peraltro non ricorrono neppure i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare per tutti i motivi meglio esposti in narrativa la titolarità del credito in capo alla e per l'effetto rigettare l'eccezione avversaria;
CP_2
- nel merito: rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto.
pagina 2 di 12 - nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle richieste avversarie si chiede la verificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e ss. c.p.c., della sottoscrizione apposta sugli atti indicati da pag. 5 a pag. 8 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, disponendo, si opus sit, C.T.U. tecnica ai fini della verificazione delle sottoscrizioni.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_3 Parte_1 [...]
convenivano in giudizio quale mandataria della Parte_2 Controparte_4 Controparte_5
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 07/2023 emesso il 24.07.2023 dal
[...]
Tribunale di Rimini, con il quale veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare, ciascuno in qualità di erede accettante con beneficio di inventario di nei limiti della Controparte_3
loro quota e dei beni pervenuti, e nei confronti di anche in qualità di socio Parte_3
accomandatario, la somma di euro 200.000,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio quali fideiussori della Hotel Windsor di RE ID & C. s.a.s. per il rimborso del mutuo fondiario stipulato in data 27.04.2009.
Per quanto d'interesse, gli opponenti, in sintesi e per quanto di interesse, deducevano ed eccepivano:
• la carenza di titolarità del credito in capo a per carenza di prova Controparte_2
della cessione, e per la genericità dell'indicazione dei crediti ceduti nell'estratto di
Gazzetta Ufficiale;
inoltre non vi è prova della realizzazione delle condizioni previste nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
• la non riferibilità alla sig.ra delle firme e degli atti giuridici alla Controparte_3
medesima imputati: gli opponenti, ai sensi dell'art. 214, 2° comma, c.p.c., nella loro qualità di eredi della Sig.ra dichiaravano di non conoscere le Controparte_3 sottoscrizioni apparentemente riferibili al de cuius, che compaiono nei documenti prodotti dalla controparte;
• eccepivano -solo in via di eccezione riconvenzionale volta a paralizzare l'avversa pretesa di pagamento- la nullità della fideiussione totale o parziale, costituendo lo sbocco naturale di un'intesa anticoncorrenziale stipulata dalle imprese bancarie in violazione dell'art. 101, 1° comma, T.F.U.E. e dell'art. 2, 2° comma, della Legge
10.10.1990, n° 287; essa, infatti, riproduce fedelmente (variando soltanto la numerazione) le tre clausole stigmatizzate dalla Banca d'Italia come sintomatiche pagina 3 di 12 dell'intesa illegittima, che si ritrovano, nell'ordine, alle condizioni nn° 2), 7) e 9); ciò anche se nel caso di specie di tratta di fideiussione specifica e non di fideiussione omnibus; in ogni caso chiedevano di accertare l'intesa anticoncorrenziale conclusa anche per questo genere di garanzie, come comprovato dalla irreperibilità sul mercato italiano, di fideiussioni specifiche prive delle tre condizioni censurate;
• in caso di adesione alla tesi della nullità parziale, i fideiussori dovrebbero ritenersi liberati dai loro impegni ai sensi dell'art 1957 c.c.;
• eccepivano l'annullabilità per dolo ex art. 1439 c.c. della fideiussione, avendo la banca taciuto al Sig. e alla Sig.ra che la fideiussione Parte_3 Controparte_3
proposta era l'unica ricavabile dal mercato italiano in ragione degli impegni assunti a livello dell' Pt_4
• deducevano in merito al credito vantato dalla la sua inesistenza e in CP_2 particolare: l'usurarietà, al momento del perfezionamento del contratto, degli interessi moratori pari al 9, 98 %;
• in subordine chiedevano la riduzione degli interessi di mora a mente dell'art. 1384 c.c.;
• deducevano inoltre che la creditrice procedente, nel processo d'espropriazione immobiliare sub R.G.E. n. 10/2021 del Tribunale di Rimini, avesse già percepito l'importo di € 259.144,92, come risulta dal progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato alla vendita ed approvato avanti al giudice dell'esecuzione;
• il decreto ingiuntivo contiene l'intimazione di corrispondere alla controparte, oltre alla sorte capitale ed alle spese legali, anche "gli interessi come da domanda", ma CP_2 non ha mai domandato alcunché a tale titolo;
[...]
• deduceva l'eccessiva liquidazione degli onorari nel provvedimento monitorio.
Tanto premesso in fatto e svolte le suddette considerazioni in fatto e diritto, gli attori concludevano come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di CP_1 [...]
avversando le opposte pretese ed esponendo a proprio favore: CP_2
• la titolarità del diritto azionato in forza di contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 13.10.2017 con Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. con cui la CP_2
pagina 4 di 12 ha acquistato pro soluto, ai sensi degli articoli 1,4 della Legge 130/1999 CP_2
(Legge sulla Cartolarizzazione), dell'art. 58 del D.Lgs 385/1993 (T.U.B) e degli art. 1260 c.c., un portafoglio di crediti pecuniari individuabili “in blocco”; dell'avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla cessionaria mediante pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, n. 8 del 20.01.2018;
• a conferma produceva il contratto di cessione del 13.10.2017 con il quale sono stati ceduti, tra gli altri, i crediti vantati nei confronti della Hotel Windsor di RE
ID & C. dell'importo, alla data della cessione, di € 656.638,76;
• l'Hotel Windsor di RE ID & C. in persona del socio accomandatario nonché
l'odierno opponente sig. hanno inoltrato una proposta di Parte_3
definizione transattiva della procedura esecutiva in corso promossa dalla CP_2
[...
e detto comportamento non può che essere qualificato come un esplicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di quest'ultima;
• sul disconoscimento della firma di deduceva che la maggior parte Controparte_3
delle firme sono state apposte alla presenza della dott.ssa Notaio Persona_1 rogante, gli opponenti dunque avrebbero dovuto proporre querela di falso a norma degli art. 221 e ss c.c. e non semplicemente limitarsi ad affermare che non conoscono le sottoscrizioni della madre;
• deduceva l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione: l'accertamento della Banca D'Italia ha riguardato soltanto lo schema contrattuale elaborato dall'Abi per le fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni specifiche ossia quelle rilasciate a garanzie di specifiche operazioni bancarie e non di qualsiasi operazione, presente e futura del debitore principale;
la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non è sufficiente a far ritenere che le clausole di quella fideiussione siano nulle;
• non è stato dimostrato alcun collegamento negoziale tra le presunte intese a monte e le clausole dell'odierna fideiussione;
• inoltre, la garanzia prestata alla Banca rimarrebbe valida in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta (art. 8, comma 1, del contratto: “il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca Carim, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per
pagina 5 di 12 capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”) che qualifica gli accordi intercorsi come contratti autonomi di garanzia facendo venir meno l'elemento dell'accessorietà in quanto il garante si impegna a pagare il beneficiario immediatamente;
• la creditrice ha rispettato il termine semestrale dell'art. 1957cc in quanto la risoluzione/decadenza dal beneficio del termine dei rapporti è avvenuta in data
08.10.2020 e solo il mese successivo è stato notificato precetto in data 26.11.2020 e pedissequo pignoramento immobiliare del 18.12.2020;
• inoltre, accedendo alla ricostruzione per la quale la garanzia in esame possa qualificarsi come contratto autonomo di garanzia, è sufficiente la semplice richiesta stragiudiziale di pagamento;
• risulta contestata esclusivamente l'entità della mora sulle rate impagate: il debito per sorte capitale è di molto superiore all'importo ingiunto contenuto, in via prudenziale, nella minor somma di € 200.000,00;
• in ogni caso deduceva l'infondatezza di usura;
• infine quanto alla contestazione relativa agli interessi riconosciuti nel d.i. pur in assenza di domanda sosteneva che gli interessi legali sulle somme in restituzione sono dovute a prescindere da una specifica domanda;
• quanto all'eccessiva quantificazione dei compensi di avvocato rilevava che la determinazione della liquidazione dei compensi è avvenuta tra i valori minimi e massimi parametrici, con giudizio non soggetto a sindacato perchè nei parametri fissati dalle tabelle.
Tanto premesso, svolte le considerazioni in fatto e in diritto, la parte convenuta concludeva come sopra riportato.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice istruttore verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuto che non vi fossero questioni rilevabili d'ufficio da sottoporre alle parti, fissava l'udienza del 16.4.2024 dalla quale decorrevano i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Gli opponenti depositavano solo la memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c. con cui deduceva che i docc. 1a, 1b, 1c e 2 (al pari degli allegati al contratto di mutuo) non sono stati né formati, né autenticati da alcun pubblico ufficiale e, conseguentemente, la dichiarazione degli eredi di pagina 6 di 12 non conoscere la firma della dante causa rendeva le scritture inefficaci, non opponibili e non utilizzabili nei loro confronti, anche ai sensi dell'art. 2702 c.c. e deducevano che l'istanza di verificazione era del tutto generica;
l'opposta depositava memoria n. 2 e memoria n. 3 ex art
171-ter c.p.c.
All'esito dell'udienza dell'16.04.2024 il Giudice, con ordinanza emessa fuori udienza rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. e fissava udienza per precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
All'esito dell'udienza del 11.11.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta il
Giudice tratteneva la causa in decisione ex art 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'opposizione è fondata per i motivi e nei limiti che seguono.
2.Va innanzitutto rigettata l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo alla CP_2
.
[...]
Parte opponente eccepisce il difetto di prova della cessione alla del credito CP_2
vantato dalla Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a. nei confronti della debitrice principale essendo insufficiente la sola pubblicazione dell'avviso della cessione dei crediti in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale Parte. Nonché deduceva il difetto dell'inclusione del credito all'interno dell'operazione.
Occorre brevemente rammentare le coordinate giurisprudenziali di legittimità operanti in materia: a) sul piano dell'inquadramento della fattispecie, l'art. 58, commi 2 e 4, d.lgs. n.
385/1993, mirando ad agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, opera essenzialmente sotto il profilo dell'efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, prevedendo, in deroga alla disciplina di diritto comune, che lo speciale adempimento “collettivo” della pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale produca i medesimi effetti di cui all'art. 1264 c.c., così dispensando la cessionaria (esclusivamente) dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. n. 20497/2020), senza che tale modalità pubblicitaria, avente, natura derogatoria della regola generale, possa sortire ulteriori effetti su piani distinti da quello dell'efficacia della cessione verso i debitori ceduti;
b) più in particolare, l'art. 58 cit. non pare poter rilevare in relazione al profilo, differente e prioritario in linea logico-giuridica, della titolarità del credito e del conseguente assolvimento dell'onere probatorio principale gravante pagina 7 di 12 sul creditore cessionario in caso di contestazione da parte del debitore ceduto;
ne discende che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 24798/2020; Cass. 4/9/2023, n.
25706).
Nel caso di specie l'esistenza della cessione risulta provata in virtù dell'avvenuto deposito della proposta e dell'accettazione della cessione del 13 ottobre 2017 (doc. 3 a e 3 b parte opposta) il quale riporta all'allegato A l'elenco dei crediti ceduti, tra cui risulta il 562677
HOTEL WINDSOR DI CE.
Che il credito ivi indicato sia quello derivante dal mutuo fondiario stipulato con Cassa di
Risparmio di Rimini spa in data 27.04.2009 si desume dalla circostanza che il numero 562677
è il medesimo che si rinviene sia nell'atto di rinegoziazione del 13.06.2012, sia nel piano di ammortamento dell'atto di rinegoziazione del mutuo del 3.04.2014.
Ciò è sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito oggetto di causa in capo alla CP_2
[...]
3. Quanto al disconoscimento delle firme della sig.ra eseguito dagli Controparte_3
opponenti in qualità eredi della stessa, occorre rilevare che non riguarda, e non poteva riguardare, l'atto pubblico di mutuo del 27.04.2025 (atto pubblico redatto da notaio dott.ssa in quanto il mutuo è stato depositato in forma di copia dichiarata conforme Persona_1
all'originale da parte del notaio rogante pertanto ai sensi dell'art 2714 c.c. “Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale”.
Quanto agli allegati all'atto di mutuo invece gli stessi non sono muniti di fede privilegiata derivante dall'atto pubblico, poiché non vi è dichiarazione di essere stati sottoscritte avanti al notaio. Al pari non sono muniti di fede pubblica le altre sottoscrizioni della sig.ra
[...] apposte nell'atto di rinegoziazione del 2012 e del 2014, né quelle apposte nella CP_3
fideiussione (doc. 1b e 2) in quanto contenute in scritture private.
Va rilevato che il disconoscimento effettuato da parte degli eredi è stato validamente proposto in quanto ai sensi del secondo comma dell'art 214 c.c è sufficiente la dichiarazione di non conoscere la sottoscrizione. pagina 8 di 12 Ebbene la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, avrebbe dovuto proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma 1); la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-10-2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-10-
2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., 19-09-2022, n. 27381).
Conseguentemente, in ragione della errata ed incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, non è possibile l'utilizzazione in giudizio della scrittura disconosciuta e non è consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima (negandone la paternità).
Nel caso di specie in sede di costituzione l'opposta ha formulato istanza di verificazione dichiarando di essere disposta a versare in atti gli originali, senza tuttavia allegare o indicare le scritture di comparazione (v. pag 9 comparsa di costituzione)
Non solo. Parte opposta non ha indicato neppure elementi già acquisiti sulla scorta dei quali operare comunque una delibazione sulla autenticità della sottoscrizione.
Ne consegue che non potendo utilizzare tali scritture contro gli eredi, in particolare non potendosi utilizzare in giudizio la fideiussione specifica del 27.04.2009, deve essere accolta l'opposizione proposta da e in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi della asserita garante sig.ra Di conseguenza va revocato nei loro Controparte_3
confronti (e nelle suddette qualità) il decreto ingiuntivo opposto.
4. Quanto invece alla posizione di quale socio accomandatario della società, Parte_3 debitrice principale Hotel Windsor di RE ID e C. s.a.s. rispetto a tale posizione va considerato che il contratto di mutuo fondiario fonte del credito azionato è stato prodotto in giudizio in copia attestata come conforme all'originale da parte del notaio rogante (doc 1 a); esso contiene tutte le condizioni economiche rilevanti al fine di determinare il credito dovuto da parte della società e del socio illimitatamente responsabile.
Non risulta disconosciuta la sottoscrizione da parte di in qualità di socio Parte_3
accomandatario apposta agli allegati del mutuo (documento di sintesi e piano di pagina 9 di 12 ammortamento) né la sottoscrizione apposta da agli atti di rinegoziazione Parte_3
del 2012 e del 2014.
5. Quanto all'eccezione di inesistenza del credito la stessa risulta infondata in quanto gli opponenti hanno censurato unicamente l'esistenza di un tasso di interesse moratorio usurario, e non hanno contestato la debenza della somma richiesta in restituzione a titolo di capitale.
6. Passando invece alla richiesta di accertamento della usura in relazione al tasso di interessi di mora, basata sulla circostanza che il tasso di mora pari al 9, 98 % sarebbe superiore al tasso soglia, la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di interesse degli opponenti. A ben vedere infatti la ricorrente ha circoscritto la domanda alla sola somma di euro 200.000,00 rispetto al maggior credito allegato pari a € 655.751,63 ove a titolo di capitale (non contestato) sono stati imputati € 560.978,06. Decurtando dal credito allegato la somma che la creditrice ha incassato dalla procedura esecutiva pari ad € 259.144,92, a titolo di capitale sono ancora dovuti € 455.751,63.
Dunque quanto dovuto a titolo di capitale supera la somma richiesta in sede di decreto ingiuntivo, del tutto irrilevante risulta l'accertamento dell'usura, non avendo neppure gli opponenti formulato domanda di ricalcolo del saldo complessivo.
7. Per gli stessi motivi risulta inammissibile la domanda di riduzione degli interessi moratori in quanto manifestamente eccessivi.
8. Va invece accolta l'opposizione in relazione alla doglianza relativa agli interessi riconosciuti nel decreto ingiuntivo al punto 2 “gli interessi come da domanda”, ed invero nel ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente non ha formulato domanda di condanna al pagamento degli interessi avendo chiesto l'ingiunzione “di pagare in favore della ricorrente, immediatamente, senza dilazione, l'importo che si intende limitare in questa sede, senza rinuncia al maggior credito vantato, di € 200.000,00, oltre pagamento delle spese di procedura e nei limiti delle garanzie prestate”.
A ben vedere il dispositivo “interessi come da domanda” non trova una propria corrispondenza in una esplicita domanda formulata nel ricorso.
In assenza di esplicita domanda nessun tipo di interessi andava riconosciuto in quanto per consolidato orientamento gli interessi quali accessori dell'obbligazione pecuniaria principale devono essere oggetto di specifica domanda: “In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi, pagina 10 di 12 contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicché gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte”.
(Cassazione civile sez. II, 19/09/2016, n.18292 Cassazione civile sez. III, 16/07/2003, n.11151 conformi Cass. n. 23195/2010; Cass. n. 24858/2005; Cass. n. 4423/2004).
Si rileva che in sede di comparsa di costituzione risposta l'opposta non ha formulato apposita domanda al fine di ottenere la condanna al pagamento degli interessi essendosi limitato a chiedere, nel merito il solo rigetto delle domande attoree “rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto inammissibili e/o infondate sia in fatto che in diritto”.
9. Va infine rigettata la domanda dell'opponente volta a ridurre i compensi di avvocato riconosciuti alla ricorrente per la difesa e la rappresentanza tecnica nel procedimento monitorio.
Ed invero in virtù del valore della controversia (€ 200.000,00) il giudice del monitorio ha liquidato una somma che risulta compresa tra i medi e i massimi dei parametri del DM 55 del
2014 ritenuta congrua alla luce del numero delle parti ingiunte (tre) e del fatto che il valore della causa era prossimo alla soglia più alta dello scaglione di riferimento (52.000,01-
260.000,00).
10. Va dunque revocato il decreto ingiuntivo e stante la fondatezza del credito per euro
200.000,00, va condannato il solo in qualità di socio accomandante della Parte_3
società Hotel Windsor di RE ID e C. s.a.s. al pagamento della somma di €
200.000,00 in favore della opposta.
11. In punto di spese del monitorio “ la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese”.
(Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 24482 del 09/08/2022)
Nel caso di specie il pagamento delle spese della procedura monitoria va posto a carico dell'opponente in considerazione del fatto che il motivo di revoca del Parte_3
decreto ingiuntivo è relativo alla sola condanna al pagamento degli interessi.
12. Le spese di lite del giudizio di opposizione seguono la soccombenza. pagina 11 di 12 12.1. Dunque , e per essa la procuratrice va condannata alla CP_2 CP_1
refusione delle spese di lite in favore di e che si liquidano Parte_1 Parte_2
secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 considerata l'effettivo grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate e lo svolgimento dell'istruttoria in via documentale.
12.2 Va invece condannato in qualità di socio accomandante della società Parte_3
Hotel Windsor di RE ID e C. s.a.s. alla refusione delle spese di lite del presente procedimento nei confronti di procuratrice di che si liquidano CP_1 Controparte_2
secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 considerato l'effettivo grado di difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate e lo svolgimento dell'istruttoria in via documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 2919/2023, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• ACCOGLIE l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva;
• REVOCA il decreto ingiuntivo n. 807/2023 emesso il 24.07.2023 dal Tribunale di
Rimini nei confronti di tutti gli opponenti;
• ND al pagamento in favore di e Parte_3 CP_2
per essa alla procuratrice , della somma di € 200.000,00 oltre al pagamento CP_1
delle spese della procedura monitoria pari a € 2.800,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
• ND al pagamento in favore di e Parte_3 CP_2 per essa alla procuratrice , a titolo di refusione delle spese di lite del giudizio CP_1
di opposizione, della somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
• ND e per essa nella qualità di procuratrice al CP_2 CP_1 pagamento in favore di e , in solido Parte_1 Parte_2
fra loro, a titolo di refusione delle spese di lite del giudizio di opposizione, della somma di € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA.
Rimini, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 12 di 12