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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 539/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3300/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 26/9/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3300/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500008327000, notificata in data 9/6//2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 11.695,45, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29620110046938021000,
29620120028055865000, 29620160077335075000, 29620170010624744000, 29620200051640319000,
29620210093126180000, 29620210116731204000, 29620220019724402000, 29620220045417668000, rispettivamente per Tarsu 2010, Tarsu 2011, Tassa auto 2011, Tassa auto 2012, Tassa auto 2017, Tassa auto 2018, Tassa auto 2016, Tassa auto 2015, Tassa auto 2019.
Il ricorrente eccepiva l'inesistenza o irregolare notifica delle predette cartelle di pagamento e la conseguente decadenza e prescrizione dei relativi tributi.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la decadenza per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso perchè inammissibile, con vittoria di spese.
Rilevava che le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate in parte personalmente al destinatario, in parte a persone di famiglia ed in parte mediante affissione alla casa comunale, stante l'irreperibilità del contribuente, e non erano mai state impugnate. Precisava che si trattava di irreperibilità relativa, mediante accesso all'abitazione del contribuente, all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, con successivo invio della raccomandata. Escludeva, quindi, la prescrizione e la decadenza, evidenziando che dopo la notifica delle cartelle di pagamento erano stati notificati l'avviso di intimazione n. 29620169005489539 notificato in data 25/3/2017 (Doc. 5), relativo alle cartelle n. 29620110046938021000 e
29620120028055865000, l'avviso di intimazione n. 29620199002789652 notificato in data 31/10/2019 ( Doc.
6), relativo alla cartella di pagamento n. 29620160077335075000, l'avviso di intimazione n.
29620229019813348 notificato in data 2/5/2023 ( Doc. 7), relativo alle cartelle di pagamento nn.
29620110046938021000, 29620120028055865000, 29620160077335075000, l'avviso di intimazione n.
29620249014417084 notificato in data 2/1/2025 (Doc. 8), relativo alla cartella di pagamento n.
29620200051640319000, l'avviso di intimazione n. 29620259010321835 notificato in data 14/4/2025 (Doc.
9), relativo alle cartelle di pagamento nn. 29620160077335075000, 29620210093126180000,
29620210116731204000, 29620220045417668000, l'avviso di intimazione n. 29620249035613408 notificato in data 24/4/2025, relativo alla cartella di pagamento n.29620170010624744000.
Sosteneva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ed escludeva, quindi, la prescrizione.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente rappresentava che le notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione erano stati notificati a Corleone in Indirizzo_1 e non nella corretta residenza del ricorrente, sita nella frazione di Ficuzza in Indirizzo_1, così come risultava da certificato storico del Comune di Corleone che aveva prodotto e sosteneva, pertanto, che tali notifiche erano irregolari.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo o con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di atti precedenti, che non sono stati eccepiti nel momento in cui erano stati regolarmente notificati. Invero, la Suprema Corte ha affermato che n tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato. Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr. Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, si rileva che le cartelle di pagamento nn. 29620110046938021000, 29620120028055865000
( Tarsu 2010 e Tarsu 2011) risultano notificate a Palermo in Indirizzo_2, mediante deposito alla casa comunale e successivo invio di raccomandata nel novembre del 2011, quando il ricorrente risultava residente in tale località (dal 17/11/2003 al 15/10/2012, come da certificato storico del Comune di Palermo prodotto agli atti). Pertanto, tale notifica risulta regolare. Tuttavia, dalla data di notifica delle predette cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva oggi impugnata sono trascorsi oltre cinque anni senza che sia stato notificato un regolare atto interruttivo, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29620169005489539, relativa alle cartelle sopra indicate, risulta consegnata a Palermo in Indirizzo_3 in data 25/3/2017, quando il ricorrente risiedeva nella frazione di Ficuzza in Indirizzo_1. Pertanto, i tributi relativi a tali cartelle risultano prescritti.
Risulta regolare la notifica della cartella di pagamento n. 29620160077335075000 ( tassa auto 2011) notificata in data 27/4/2017 mediante deposito alla casa comunale e successivo invio di raccomandata nella residenza del ricorrente sita nella frazione di Ficuzza in Indirizzo_1, che non è stata impugnata . Alla notifica della stessa era seguita la regolare notifica in data 14/4/2025 dell'intimazione di pagamento n.
29620259010321835, effettuata con raccomandata postale consegnata a CI in Indirizzo_4
, ove il ricorrente risultava residente.
Risultano, inoltre, regolari le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 29620210093126180000,
29620210116731204000, 29620220045417668000, in quanto notificate con invio di raccomandata, delle
Ente_1 ricevute e firmate rispettivamente nelle date 20/6/2022, 29/11/2022 e 29/11/2022. In particolare la raccomandata relativa alla cartella n. 29620210093126180000 risulta consegnata personalmente al destinatario. In ogni caso, in ordine alla notifica delle predette cartelle è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620259010321835, effettuata il 14/4/2025 con raccomandata postale inviata a CI in Indirizzo_4 ove in quel momento risultava residente il ricorrente a partire dal 13/2/2025, come risulta dal certificato storico di CI, e dove è stata ricevuta e firmata per ricezione. Il predetto avviso di intimazione è relativo, altresì, così come sopra indicato, alla cartella di pagamento n.
29620160077335075000, già notificata in data 27/4/2017, di cui ha comunque interrotto la prescrizione.
Pertanto, in mancanza di impugnazione dell'avviso di intimazione, le cartelle sopra indicate sono divenute definitive e non impugnabili con la comunicazione preventiva oggetto dell'odierna impugnazione.
Risultano, invece irregolari le notifiche delle cartelle nn. 29620170010624744000, 29620200051640319000, 29620220019724402000, in quanto la notifica è stata effettuata con deposito alla casa comunale e invio di raccomandata nella Indirizzo_1 di Corleone e non nella corretta residenza di Indirizzo_1 nella frazione di Ficuzza.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620110046938021000
e n. 29620120028055865000 per prescrizione dei relativi tributi, nonché relativamente alle cartelle cartelle nn. 29620170010624744000, 29620200051640319000, 29620220019724402000 per irregolarità delle notifiche, mentre il ricorso va rigettato in relazione alle cartelle 29620210093126180000,
29620210116731204000, 29620220045417668000 e 29620160077335075000, perchè regolarmente notificate e alle stesse era seguita la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259010321835 che, sebbene regolarmente notificata, non è stata impugnata.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620110046938021000, n.
29620120028055865000, n. 29620170010624744000, n.29620200051640319000, n.
29620220019724402000, e lo rigetta relativamente alle cartelle di pagamento nn.
29620210093126180000, 29620210116731204000, 29620220045417668000, 29620160077335075000.
Compensa le spese del giudizio. Così deciso in data 16/1/2026. Il Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:10 in composizione monocratica:
CAPONETTO SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3300/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 TARSU/TIA 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500008327000 TARSU/TIA 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 in data 26/9/2025 depositava ricorso (R.g. n. 3300/25) contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione di Palermo avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202500008327000, notificata in data 9/6//2025, con cui si chiedeva il pagamento della somma complessiva di €. 11.695,45, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29620110046938021000,
29620120028055865000, 29620160077335075000, 29620170010624744000, 29620200051640319000,
29620210093126180000, 29620210116731204000, 29620220019724402000, 29620220045417668000, rispettivamente per Tarsu 2010, Tarsu 2011, Tassa auto 2011, Tassa auto 2012, Tassa auto 2017, Tassa auto 2018, Tassa auto 2016, Tassa auto 2015, Tassa auto 2019.
Il ricorrente eccepiva l'inesistenza o irregolare notifica delle predette cartelle di pagamento e la conseguente decadenza e prescrizione dei relativi tributi.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la decadenza per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme richieste.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare il ricorso perchè inammissibile, con vittoria di spese.
Rilevava che le cartelle di pagamento impugnate erano state regolarmente notificate in parte personalmente al destinatario, in parte a persone di famiglia ed in parte mediante affissione alla casa comunale, stante l'irreperibilità del contribuente, e non erano mai state impugnate. Precisava che si trattava di irreperibilità relativa, mediante accesso all'abitazione del contribuente, all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, con successivo invio della raccomandata. Escludeva, quindi, la prescrizione e la decadenza, evidenziando che dopo la notifica delle cartelle di pagamento erano stati notificati l'avviso di intimazione n. 29620169005489539 notificato in data 25/3/2017 (Doc. 5), relativo alle cartelle n. 29620110046938021000 e
29620120028055865000, l'avviso di intimazione n. 29620199002789652 notificato in data 31/10/2019 ( Doc.
6), relativo alla cartella di pagamento n. 29620160077335075000, l'avviso di intimazione n.
29620229019813348 notificato in data 2/5/2023 ( Doc. 7), relativo alle cartelle di pagamento nn.
29620110046938021000, 29620120028055865000, 29620160077335075000, l'avviso di intimazione n.
29620249014417084 notificato in data 2/1/2025 (Doc. 8), relativo alla cartella di pagamento n.
29620200051640319000, l'avviso di intimazione n. 29620259010321835 notificato in data 14/4/2025 (Doc.
9), relativo alle cartelle di pagamento nn. 29620160077335075000, 29620210093126180000,
29620210116731204000, 29620220045417668000, l'avviso di intimazione n. 29620249035613408 notificato in data 24/4/2025, relativo alla cartella di pagamento n.29620170010624744000.
Sosteneva, pertanto, l'inammissibilità del ricorso ed escludeva, quindi, la prescrizione.
All'odierna udienza il difensore del ricorrente rappresentava che le notifiche delle cartelle e degli avvisi di intimazione erano stati notificati a Corleone in Indirizzo_1 e non nella corretta residenza del ricorrente, sita nella frazione di Ficuzza in Indirizzo_1, così come risultava da certificato storico del Comune di Corleone che aveva prodotto e sosteneva, pertanto, che tali notifiche erano irregolari.
La Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva, preliminarmente, che con la comunicazione preventiva di fermo o con l'intimazione di pagamento non possono essere contestati eventuali vizi riguardanti le fasi precedenti e in particolare l'eventuale prescrizione o l'omessa notifica di atti precedenti, che non sono stati eccepiti nel momento in cui erano stati regolarmente notificati. Invero, la Suprema Corte ha affermato che n tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa ad un atto impositivo divenuto definitivo, come quella della prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo divenuto definitivo perchè rimasto incontestato. Ne consegue che l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito” ( Cfr. Ord. Cass.,
Sez. 5, n. 37259 del 29/11/2021; nello stesso senso Ord. Cass., Sez. 5, n. 22108 del 5/8/2024). Lo stesso principio è stato ribadito con ordinanza n. 23346/2024 del 27/9/2024, depositata il 29/8/2024 e dalla decisione n. 34416/ 2013 della stessa Corte, Sez. 5, richiamata nella predetta ordinanza nonché dall'ordinanza della stessa Corte n. 15695, depositata il 17/5/2022.
Ciò premesso, si rileva che le cartelle di pagamento nn. 29620110046938021000, 29620120028055865000
( Tarsu 2010 e Tarsu 2011) risultano notificate a Palermo in Indirizzo_2, mediante deposito alla casa comunale e successivo invio di raccomandata nel novembre del 2011, quando il ricorrente risultava residente in tale località (dal 17/11/2003 al 15/10/2012, come da certificato storico del Comune di Palermo prodotto agli atti). Pertanto, tale notifica risulta regolare. Tuttavia, dalla data di notifica delle predette cartelle alla data di notifica della comunicazione preventiva oggi impugnata sono trascorsi oltre cinque anni senza che sia stato notificato un regolare atto interruttivo, atteso che l'intimazione di pagamento n. 29620169005489539, relativa alle cartelle sopra indicate, risulta consegnata a Palermo in Indirizzo_3 in data 25/3/2017, quando il ricorrente risiedeva nella frazione di Ficuzza in Indirizzo_1. Pertanto, i tributi relativi a tali cartelle risultano prescritti.
Risulta regolare la notifica della cartella di pagamento n. 29620160077335075000 ( tassa auto 2011) notificata in data 27/4/2017 mediante deposito alla casa comunale e successivo invio di raccomandata nella residenza del ricorrente sita nella frazione di Ficuzza in Indirizzo_1, che non è stata impugnata . Alla notifica della stessa era seguita la regolare notifica in data 14/4/2025 dell'intimazione di pagamento n.
29620259010321835, effettuata con raccomandata postale consegnata a CI in Indirizzo_4
, ove il ricorrente risultava residente.
Risultano, inoltre, regolari le notifiche delle cartelle di pagamento nn. 29620210093126180000,
29620210116731204000, 29620220045417668000, in quanto notificate con invio di raccomandata, delle
Ente_1 ricevute e firmate rispettivamente nelle date 20/6/2022, 29/11/2022 e 29/11/2022. In particolare la raccomandata relativa alla cartella n. 29620210093126180000 risulta consegnata personalmente al destinatario. In ogni caso, in ordine alla notifica delle predette cartelle è seguita la notifica dell'avviso di intimazione n. 29620259010321835, effettuata il 14/4/2025 con raccomandata postale inviata a CI in Indirizzo_4 ove in quel momento risultava residente il ricorrente a partire dal 13/2/2025, come risulta dal certificato storico di CI, e dove è stata ricevuta e firmata per ricezione. Il predetto avviso di intimazione è relativo, altresì, così come sopra indicato, alla cartella di pagamento n.
29620160077335075000, già notificata in data 27/4/2017, di cui ha comunque interrotto la prescrizione.
Pertanto, in mancanza di impugnazione dell'avviso di intimazione, le cartelle sopra indicate sono divenute definitive e non impugnabili con la comunicazione preventiva oggetto dell'odierna impugnazione.
Risultano, invece irregolari le notifiche delle cartelle nn. 29620170010624744000, 29620200051640319000, 29620220019724402000, in quanto la notifica è stata effettuata con deposito alla casa comunale e invio di raccomandata nella Indirizzo_1 di Corleone e non nella corretta residenza di Indirizzo_1 nella frazione di Ficuzza.
Pertanto, il ricorso va parzialmente accolto in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620110046938021000
e n. 29620120028055865000 per prescrizione dei relativi tributi, nonché relativamente alle cartelle cartelle nn. 29620170010624744000, 29620200051640319000, 29620220019724402000 per irregolarità delle notifiche, mentre il ricorso va rigettato in relazione alle cartelle 29620210093126180000,
29620210116731204000, 29620220045417668000 e 29620160077335075000, perchè regolarmente notificate e alle stesse era seguita la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620259010321835 che, sebbene regolarmente notificata, non è stata impugnata.
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso in relazione alle cartelle di pagamento n. 29620110046938021000, n.
29620120028055865000, n. 29620170010624744000, n.29620200051640319000, n.
29620220019724402000, e lo rigetta relativamente alle cartelle di pagamento nn.
29620210093126180000, 29620210116731204000, 29620220045417668000, 29620160077335075000.
Compensa le spese del giudizio. Così deciso in data 16/1/2026. Il Giudice Salvatore Caponetto "firmato digitalmente"