Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 539
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità notifica cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto irregolari le notifiche di alcune cartelle di pagamento (nn. 29620170010624744000, 29620200051640319000, 29620220019724402000) poiché effettuate con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata in un luogo diverso dalla residenza del contribuente. Per altre cartelle (nn. 29620210093126180000, 29620210116731204000, 29620220045417668000, 29620160077335075000) le notifiche sono state ritenute regolari.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte ha accolto l'eccezione di prescrizione per le cartelle nn. 29620110046938021000 e 29620120028055865000, ritenendo che tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione di pagamento fosse trascorso un periodo superiore a cinque anni senza atti interruttivi validi.

  • Rigettato
    Validità delle notifiche delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto regolari le notifiche di alcune cartelle di pagamento (nn. 29620110046938021000, 29620120028055865000, 29620160077335075000) in quanto effettuate secondo le norme vigenti e ha considerato che, per alcune cartelle (nn. 29620210093126180000, 29620210116731204000, 29620220045417668000, 29620160077335075000), la successiva notifica dell'intimazione di pagamento (n. 29620259010321835) ha reso gli atti definitivi e non più impugnabili con il preavviso di fermo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 539
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 539
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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