CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 335/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 P.IVA_1 S.n.c. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK020700328-2020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK020700328-2020 IRAP 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700332-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700332-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700332-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015 proposto da
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700335-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700335-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700335-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700333 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700333 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700333 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta ed insiste nelle eccezioni spiegate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4La s.n.c. proponeva ricorso avverso gli epigrafati accertamenti relativi all'a.i.
2015 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
I soci della predetta società impugnavano gli accertamenti che imputavano loro pro quota i maggiori utili in neri ritenuti dall'AF, contestandone le legittimità e vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione dell'impugnazione, vinte le spese.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una adeguata comprensione della vicenda in cui si colloca il provvedimento impugnato occorre tratteggiare in sintesi la verifica fiscale culminata in detto accertamento. Con avviso di accertamento n. TVK020700328/2020 emesso per l'anno d'imposta 2015,
l'AdE accertava, ai sensi dell'art.41 bis D.P.R. 600/73, in capo alla società “Ricorrente_4
TO, AL & EF NC (attività esercitata: produzione di prodotti di panetteria freschi), il reddito d'impresa pari ad € 139.704,00, (maggiori ricavi € 87.383,00), in luogo di quello dichiarato per € 52.321,00 da valere ai fini dell'IRPEF in capo ai singoli soci;
procedeva, altresì, ad accertare, ai sensi dell'art.54 DPR 633/72, maggiori operazioni imponibili ai fini Iva per € 87.383,00 da assoggettare alle diverse aliquote (4%-10%).
L'accertamento scaturiva dalle risultanze di una verifica fiscale effettuata da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, conclusasi con il PVC notificato alla suddetta società in data
12/12/2018.
L'AdE, pertanto, sulla scorta delle risultanze del PVC, operava una ricostruzione indiretta dei ricavi ai sensi dell'art.39, co. 1, lett.d) DPR 600/73 e 54 DPR 633/72, pari ad €
87.383,00.
Avverso detto recupero a tassazione la società interponeva ricorso.
Altrettanto facevano i soci di quella che è una compagine a ristretta base societaria avverso i provvedimenti dell'AF con cui venivano loro imputati pro quota i maggiori utili in nero acclarati.
I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettato, non essendo condivisibile l'argomentazione su cui essi, al di là di specificazioni e reiterazioni, si basano.
Ed invero non è tacciabile di irragionevolezza il ricarico del 200 % su cui la AdE poggia gran parte delle sue valutazioni (in luogo di un ricarico del 50 % suggerito dalla
Ricorrente_4). E tanto perché i verificatori fiscali (al cui PVC in larga misura si rifà
l'accertamento impugnato) hanno adottato quale loro punto di partenza le dichiarazioni
Ricorrente_4rilasciate dai vertici della in corso di verifica. Come rilevato nelle difese di parte resistente: “nel corso delle attività ispettive i FF.VV. hanno instaurato un ampio e dettagliato contraddittorio (vedi pagg.
8-9 pvc), con il legale rappresentante della società, Ricorrente_3, teso ad ottenere tutta una serie di informazioni utili ai fini della ricostruzione dei ricavi, quali il prezzo di vendita dei singoli prodotti, le percentuali di ricarico applicate, la quantità di farina utilizzata per le varie preparazioni di prodotti (del tipo pane, pizza ee.), nonché la percentuale diù sfrido che si ha per la produzione del pane, panini e pizza ecc…
Sulla scorta di quanto dichiarato dalla parte e tenuto conto della metodologia di controllo, prevista per il settore di attività esercitato, i verificatori hanno proceduto a ricostruire i ricavi per la cessione delle diverse tipologie di prodotti, ossia del “pane”, che sono risultati pari ad € 301.267,00, (aliquota al 4% -vedi pagg. da 13 a 35 pvc)), nonché della “pizza” e dei “dolci”, che sono risultati di € 25.329,00, (aliquota del 10%
- vedi pagg. da 35 a 39 pvc), con maggiori ricavi ricostruiti ammontano complessivamente pari ad €
87.383,00.
Inoltre i verificatori erariali non hanno tenuto conto nella ricostruzione indiretta dei ricavi, di altri prodotti
(con aliquota al 4% e 10%), il cui importo ammonta complessivamente ad €
36.937,00”.
L'itinerario argomentativo seguito dall'AdE nei suoi atti è risultato del tutto logico e coerente con i dati di fatto. Di contro le argomentazioni di parte ricorrente si sono rivelate petizioni di principio. Una volta che si interroghi sul regime dell'onere della prova ex art.2697 c.c., a mente del quale i fatti costitutivi di una pretesa giuridica devono essere dimostrati da chi la invoca, e quelli estintivi/impeditivi della medesima pretesa devono essere dimostrati da chi la contrasta, ci si avvede che nel caso di specie l'AF assolto al suo onus probandi; non così chi ne contesta l'operato. Breve: nulla inficia la plausibilità delle considerazioni dell'AF che hanno sorretto l'accertamento per cui è causa. Infine, quanto all'asserito difetto di colpevolezza dei soci persone fisiche in ordine al comportamento illegittimo della s.n.c., va rilevato che per il giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sent.
18640/2008) “nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Ed è un leit motiv della giurisprudenza di legittimità quello della
“complicità” che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cassazione, sentenze nn. 941/1986, 5129/1995, 2390/2000, 2606/2000, 3254/2000, 1234/2000 e 4695/2002).
Orbene, su tali vincoli di solidarietà, reciproci controlli, complicità di e tra i soci di una ristretta compagine sociale si basa un giudizio di rimproverabilità dei soci per non aver controllato ciò che accadeva nella ristretta compagine. In tale giudizio di riprovevolezza è da rinvenirsi la colpevolezza dei membri che – nella migliore delle ipotesi - non hanno voluto vedere e comprendere ciò che accadeva nella struttura societaria.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
Celeste VIGORITA, Presidente Enrico Giacomo INFANTE, Relatore Giorgio GRANIERI, Giudice
in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1019/2021 depositato il 07/12/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 P.IVA_1 S.n.c. -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK020700328-2020 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK020700328-2020 IRAP 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700332-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700332-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700332-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015 proposto da
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700335-2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700335-2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700335-2020 IRPEF-ALIQUOTE 2015 proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700333 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700333 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010700333 IRPEF-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Resistente: si riporta ed insiste nelle eccezioni spiegate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_4La s.n.c. proponeva ricorso avverso gli epigrafati accertamenti relativi all'a.i.
2015 eccependone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
I soci della predetta società impugnavano gli accertamenti che imputavano loro pro quota i maggiori utili in neri ritenuti dall'AF, contestandone le legittimità e vinte le spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per la reiezione dell'impugnazione, vinte le spese.
All'udienza del 9.4.2025 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per una adeguata comprensione della vicenda in cui si colloca il provvedimento impugnato occorre tratteggiare in sintesi la verifica fiscale culminata in detto accertamento. Con avviso di accertamento n. TVK020700328/2020 emesso per l'anno d'imposta 2015,
l'AdE accertava, ai sensi dell'art.41 bis D.P.R. 600/73, in capo alla società “Ricorrente_4
TO, AL & EF NC (attività esercitata: produzione di prodotti di panetteria freschi), il reddito d'impresa pari ad € 139.704,00, (maggiori ricavi € 87.383,00), in luogo di quello dichiarato per € 52.321,00 da valere ai fini dell'IRPEF in capo ai singoli soci;
procedeva, altresì, ad accertare, ai sensi dell'art.54 DPR 633/72, maggiori operazioni imponibili ai fini Iva per € 87.383,00 da assoggettare alle diverse aliquote (4%-10%).
L'accertamento scaturiva dalle risultanze di una verifica fiscale effettuata da funzionari dell'Agenzia delle Entrate, conclusasi con il PVC notificato alla suddetta società in data
12/12/2018.
L'AdE, pertanto, sulla scorta delle risultanze del PVC, operava una ricostruzione indiretta dei ricavi ai sensi dell'art.39, co. 1, lett.d) DPR 600/73 e 54 DPR 633/72, pari ad €
87.383,00.
Avverso detto recupero a tassazione la società interponeva ricorso.
Altrettanto facevano i soci di quella che è una compagine a ristretta base societaria avverso i provvedimenti dell'AF con cui venivano loro imputati pro quota i maggiori utili in nero acclarati.
I ricorsi sono infondati e devono essere pertanto rigettato, non essendo condivisibile l'argomentazione su cui essi, al di là di specificazioni e reiterazioni, si basano.
Ed invero non è tacciabile di irragionevolezza il ricarico del 200 % su cui la AdE poggia gran parte delle sue valutazioni (in luogo di un ricarico del 50 % suggerito dalla
Ricorrente_4). E tanto perché i verificatori fiscali (al cui PVC in larga misura si rifà
l'accertamento impugnato) hanno adottato quale loro punto di partenza le dichiarazioni
Ricorrente_4rilasciate dai vertici della in corso di verifica. Come rilevato nelle difese di parte resistente: “nel corso delle attività ispettive i FF.VV. hanno instaurato un ampio e dettagliato contraddittorio (vedi pagg.
8-9 pvc), con il legale rappresentante della società, Ricorrente_3, teso ad ottenere tutta una serie di informazioni utili ai fini della ricostruzione dei ricavi, quali il prezzo di vendita dei singoli prodotti, le percentuali di ricarico applicate, la quantità di farina utilizzata per le varie preparazioni di prodotti (del tipo pane, pizza ee.), nonché la percentuale diù sfrido che si ha per la produzione del pane, panini e pizza ecc…
Sulla scorta di quanto dichiarato dalla parte e tenuto conto della metodologia di controllo, prevista per il settore di attività esercitato, i verificatori hanno proceduto a ricostruire i ricavi per la cessione delle diverse tipologie di prodotti, ossia del “pane”, che sono risultati pari ad € 301.267,00, (aliquota al 4% -vedi pagg. da 13 a 35 pvc)), nonché della “pizza” e dei “dolci”, che sono risultati di € 25.329,00, (aliquota del 10%
- vedi pagg. da 35 a 39 pvc), con maggiori ricavi ricostruiti ammontano complessivamente pari ad €
87.383,00.
Inoltre i verificatori erariali non hanno tenuto conto nella ricostruzione indiretta dei ricavi, di altri prodotti
(con aliquota al 4% e 10%), il cui importo ammonta complessivamente ad €
36.937,00”.
L'itinerario argomentativo seguito dall'AdE nei suoi atti è risultato del tutto logico e coerente con i dati di fatto. Di contro le argomentazioni di parte ricorrente si sono rivelate petizioni di principio. Una volta che si interroghi sul regime dell'onere della prova ex art.2697 c.c., a mente del quale i fatti costitutivi di una pretesa giuridica devono essere dimostrati da chi la invoca, e quelli estintivi/impeditivi della medesima pretesa devono essere dimostrati da chi la contrasta, ci si avvede che nel caso di specie l'AF assolto al suo onus probandi; non così chi ne contesta l'operato. Breve: nulla inficia la plausibilità delle considerazioni dell'AF che hanno sorretto l'accertamento per cui è causa. Infine, quanto all'asserito difetto di colpevolezza dei soci persone fisiche in ordine al comportamento illegittimo della s.n.c., va rilevato che per il giudice di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. Sent.
18640/2008) “nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale deve ritenersi legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, non ricorrendo il divieto di presunzione di secondo grado in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale”. Ed è un leit motiv della giurisprudenza di legittimità quello della
“complicità” che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale (Cassazione, sentenze nn. 941/1986, 5129/1995, 2390/2000, 2606/2000, 3254/2000, 1234/2000 e 4695/2002).
Orbene, su tali vincoli di solidarietà, reciproci controlli, complicità di e tra i soci di una ristretta compagine sociale si basa un giudizio di rimproverabilità dei soci per non aver controllato ciò che accadeva nella ristretta compagine. In tale giudizio di riprovevolezza è da rinvenirsi la colpevolezza dei membri che – nella migliore delle ipotesi - non hanno voluto vedere e comprendere ciò che accadeva nella struttura societaria.
P.Q.M.
La CGT 1 di Foggia, Sezione 2: Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio