CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42741 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. MARCO EMILIO FORNARA, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42741 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto SI CH responsabile del reato previsto dagli artt. 633-639-bis cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1: la violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. alla luce dell'esistenza di una querela per la medesima contestazione risalente al 2009, di cui, si sconosceva l'esito; 1.1.2 l'incongruenza tra il perimetro della contestazione e le considerazioni dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio;
1.1.3 l'omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta del beneficio della non menzione. A seguito dell'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore presentava memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale chiedeva la riassegnazione del procedimento ai fini della trattazione in pubblica udienza e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in merito alla mancata concessione del beneficio della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata pronuncia sulla non menzione della condanna. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, a pag.3, dà atto che il Comune aveva sporto una prima querela nel 2009 "alla quale, per quanto è dato sapere, non faceva seguito un procedimento"; era quindi onere della difesa, dimostrare che vi era stata già una pronuncia di archiviazione scaturita da quella querela, in modo da dimostrare che vi era stata violazione del principio del ne bis in idem, non potendo certo gravare sull'accusa la dimostrazione di una prova negativa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.3 L'ultimo motivo di ricorso è fondato: infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle 2 < < < -- Lgi , C.) 9 C::) < C•4 0 : i '5« circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi. Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 cod. pen., senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione, che pure era stata richiesta in atto di appello. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso il 26/09/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. MARCO EMILIO FORNARA, il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42741 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 26/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 novembre 2023, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto SI CH responsabile del reato previsto dagli artt. 633-639-bis cod. pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando: 1.1.1: la violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. alla luce dell'esistenza di una querela per la medesima contestazione risalente al 2009, di cui, si sconosceva l'esito; 1.1.2 l'incongruenza tra il perimetro della contestazione e le considerazioni dei giudici di merito sul trattamento sanzionatorio;
1.1.3 l'omessa motivazione della Corte di appello sulla richiesta del beneficio della non menzione. A seguito dell'assegnazione del ricorso alla Settima sezione di questa Corte, il difensore presentava memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale chiedeva la riassegnazione del procedimento ai fini della trattazione in pubblica udienza e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in merito alla mancata concessione del beneficio della non menzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata pronuncia sulla non menzione della condanna. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la sentenza di primo grado, a pag.3, dà atto che il Comune aveva sporto una prima querela nel 2009 "alla quale, per quanto è dato sapere, non faceva seguito un procedimento"; era quindi onere della difesa, dimostrare che vi era stata già una pronuncia di archiviazione scaturita da quella querela, in modo da dimostrare che vi era stata violazione del principio del ne bis in idem, non potendo certo gravare sull'accusa la dimostrazione di una prova negativa. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.3 L'ultimo motivo di ricorso è fondato: infatti, pacifico che il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle 2 < < < -- Lgi , C.) 9 C::) < C•4 0 : i '5« circostanze di cui all'art. 133 cod. pen., possa concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, secondo costante insegnamento di questa Corte di legittimità, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (Cass., Sez. 3, n. 56100 del 9 novembre 2018). Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici, come nel caso in esame, in cui è stata disposta la sospensione condizionale della pena, individuando una serie di elementi valutabili in senso favorevole all'imputato, e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi. Onere motivazionale che non risulta rispettato nella sentenza gravata, che si limita a un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 cod. pen., senza spiegare perché le ragioni a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non possano esplicare efficacia nell'ottica della non menzione, che pure era stata richiesta in atto di appello. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto concernente la valutazione del beneficio della non menzione, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio su punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità. Così deciso il 26/09/2024