Sentenza 1 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2019, n. 35417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35417 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: ON AR, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli del 16.1.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG, a firma del sost. proc. gen. dr. Franca Zacco, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al fatto di cui al capo b), qualificato ai sensi dell'art. 485 cod. pen., perché non è più previsto dalla legge come reato riducendo la pena a mesi 6 di reclusione ed Euro 100 di multa e dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16.1.1968 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato in via preliminare inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AR ON contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sezione Distaccata di Aversa con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi 7 di reclusione ed Euro 150 di multa in ordine ai reati di ricettazione e falso, condannandolo altresì al pagamento delle spese del procedimento;
in particolare, la Corte territoriale ha segnalato che le doglianze mosse nell'interesse dell'odierno ricorrente erano state articolate prescindendo del tutto dal contenuto della articolata motivazione che, in fatto ed in diritto, aveva sorretto la decisione di primo grado;
2. ricorre per Cassazione il difensore di AR ON AR lamentando:
2.1 violazione di legge con riferimento al disposto di cui agli artt. 568 comma 1 e 591 comma 2 cod., proc. pen.: rileva che il provvedimento adottato dalla Corte di Appello di Napoli è stato reso fuori dalle ipotesi contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. atteso che l'atto di appello aveva correttamente individuato i punti della sentenza di primo grado oggetto di valutazione critica in termini che i giudici napoletani hanno erroneamente considerato aspecifici e meramente reiterativi delle argomentazioni difensive cui la sentenza di primo grado avrebbe fornito adeguata risposta;
osserva che, in tal modo, la Corte ha confuso tra il profilo della inammissibilità dell'appello e quello della infondatezza dei motivi;
segnala che la riproposizione delle medesime tesi difensive già avanzate in primo grado non è di per sé motivo di inammissibilità del gravame autorizzando, semmai, la Corte, per respingere le censure, a richiamare la motivazione del provvedimento impugnato;
2.2 erronea applicazione della legge penale;
violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 485 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.: osserva che la Corte di Appello, pur ritenendo inammissibile il gravame, avrebbe ciò non di meno dovuto prendere atto della intervenuta "aboliti° criminis" quanto alla fattispecie di cui agli artt. 485-491 cod. pen.; ricorda che, con la sentenza di primo grado, ritenuto responsabile dei delitti di ricettazione e falsificazione dell'assegno ricettato, egli era stato condannato per questo fatto alla pena di mesi 1 di reclusione ed Euro 50 di multa in aumento rispetto a quella stabilita per il più grave reato di cui all'art. 648 cod. pen.; invoca dunque la recente decisione delle SS.UU. e ribadisce che la ritenuta inammissibilità della impugnazione, non già per tardività ma per specificità dei motivi, non può impedire di rilevare la abolitio criminis, 3. in data 4.4.2019 la Procura Generale ha trasmesso le proprie conclusioni con atto a firma del sost. proc. gen. dr. Franca Zacco che, rilevata la infondatezza del primo motivo ha tuttavia segnalato la fondatezza del secondo richiamando, a tal proposito, l'orientamento ormai avallato dalle SS.UU. in tema di falsificazione di assegni circolari;
ha concluso quindi per l'annullamento della ordinanza impugnata e la rideterminazione della pena inflitta in primo grado con elisione dell'aumento per la continuazione applicato per la ipotesi di falso in scrittura privata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate.
1. In tal senso si deve infatti ritenere quanto al primo motivo. E' vero, infatti, e lo hanno giustamente puntualizzato le stesse SS.UU. nella sentenza "Galtelli", che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza delle doglianze. E, tuttavia, proprio le medesime SS.UU. in quella occasione ebbero a chiarire che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, va ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato;
ed è allora in maniera assolutamente corretto il riferimento operato dalla Corte di Appello a questo principio per dichiarare inammissibile l'appello mancando, nell'atto di gravame, ogni sia pur indiretto e generico riferimento al contenuto della sentenza impugnata ed alle argomentazioni sviluppate dal primo giudice con le quali l'atto di impugnazione avrebbe invece dovuto criticamente confrontarsi. Il Tribunale, infatti, aveva fatto riferimento agli elementi emersi nel corso della istruttoria dibattimentale da cui era risultata pacificamente accertata la provenienza delittuosa dell'assegno di cui al capo di imputazione in quanto oggetto di denunzia di smarrimento da parte di tale MI FA (cfr., pagg.
2-3 della sentenza di primo grado). A tal proposito, benché la questione non sia stata sollevata, è opportuno ribadire che nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (cfr., Cass. Pen., 2, 8.11.2013 n. 46.991, Zaiti;
cfr., anche, Cass. Pen., 2, 15.12.2016 n. 18.710, Giordano, secondo cui la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa). Per altro verso, il Tribunale aveva richiamato le dichiarazioni rese in aula dall'FA il quale aveva spiegato che l'assegno di Euro 811,12, che pure risultava essergli stato regolarmente spedito dall'INAIL, da cui percepiva una pensione mensile, non gli era tuttavia pervenuto avendo egli appreso dall'Ente Previdenziale, ai cui sportelli si era rivolto per domandare chiarimenti, che il titolo risultava essere già stato incassato da altra persona identificata, dagli investigatori, nell'odierno ricorrente. In particolare, era emerso che il ON aveva incassato l'assegno presso il Banco di Napoli, filiale di Carinola, presso la quale gli investigatori avevano eseguito i relativi accertamenti verificando che, nella occasione, l'imputato aveva era stato identificato avendo esibito la propria carta di identità. Il Tribunale non aveva allora mancato di sottolineare che l'imputato, sempre volontariamente assente dal processo, aveva in tal modo rinunciato a fornire una qualche ricostruzione alternativa rispetto a quella univocamente desumibile dagli elementi acquisiti. È appena il caso di ribadire ancora in questa occasione i principi di diritto ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte per cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta;
Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne). A fronte delle considerazioni ben articolate e sviluppate nella sentenza di primo grado, l'atto di appello si risolve, effettivamente, in una mera proclamazione di buona fede nella ricezione del titolo e di mancanza di prova circa la consapevolezza della sua illecita provenienza e della sua successiva contraffazione;
in via subordinata, l'atto di appello ha sollecitato la rivisitazione del fatto alla luce della fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. cui, pure, il Tribunale aveva dedicato una serie articolata di considerazioni in fatto ed in diritto (cfr., pag. 4 della motivazione) Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha richiamato allora l'arresto delle SS.UU. intervenuto con la sentenza "Galtelli" (cfr., Cass. SS.UU., 27.10.2016 n. 8.825) mancando, nell'atto di appello, ogni sia pur indiretto e generico riferimento al contenuto della sentenza impugnata ed alle argomentazioni svolte dal primo giudice con le quali l'atto di impugnazione avrebbe dovuto criticamente confrontarsi;
giustamente, pertanto, la Corte di Appello ha omesso di vagliare il gravame con riguardo a censure non correttamente articolate che, per questa stessa ragione, non possono ora essere riproposte quali motivi di ricorso in Cassazione (cfr., Cass. Pen., 2, 17.2.2017 n. 13.826, Bolognese).
2. Manifestamente infondato è, inoltre, il secondo motivo. È noto che, componendo un contrasto manifestatosi in merito alla portata abrogativa della legge del 2016 in ordine ai fatti di falsificazione di assegni circolari, le SS.UU. hanno chiarito che in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno circolare come anche dell'bancario non trasferibile non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. Ma è proprio partendo da queste conclusioni e prescindendo da ogni altra considerazione in punto di diritto, che, nel caso di specie, si deve prendere atto che si è presenza di un assegno di importo inferiore ai duemila Euro e, dunque, trasferibile, con conseguente mantenimento della rilevanza penale della sua materiale contraffazione.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.0