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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4329/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4329/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Controparte_1
Procuratore in virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N.
180134 RACCOLTA N. 12348 del 22.06.2023; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv.
RA Di IE (C.F. ), e con questa elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio professionale sito in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Supino nr. 103.
PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
16.4.1959 ed ivi residente a[...]; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Gargiulo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Alcide De Gasperi nr.
16 PEC: Email_2
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Napoli al Centro Direzionale Isola C5;
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
3175/2023 emessa il 18/08/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata , in funzione di Giudice di Appello , in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza N° 3175/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata nel giudizio contraddistinto dal NRG 256/2023 , depositata in data 30/08/2023 , non notificata al procuratore costituito , e per l'effetto in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 D.lgs n.
546 del 1992 e quindi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice
Tributario , dichiarare ed accertare la nullità della sentenza violazione degli artt. art. 111
Cost sesto comma in combinato disposto con l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.
Civ. per vizio di motivazione , dichiarare l'infondatezza dell'opposizione per intervenuta notifica della cartella esattoriale N° 07120150035713885000 e dei successivi atti interruttivi della prescrizione giusta la corretta ed efficace notifica dell'intimazione di pagamento N° 07120189000921215000 , dell'intimazione di pagamento N°
07120189036915346000 , dell'intimazione di pagamento N° 07120229005274650000 , inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite, ed in ogni caso porre le stesse a carico dell'attore in primo grado o, in subordine, tenere indenne
l'Agente di Riscossione dal pagamento delle stesse ponendole a carico dell Controparte_4 ovvero compensare le stesse . Con vittoria di spese, compensi e
[...] rimborso forfettario del doppio grado di giudizio”;
PER : Controparte_2
“• per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare
l'appello, confermare l'accoglimento della domanda anche con diversa con diversa motivazione;
• condannare la parte appellante al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv.to antistatario del presente grado di giudizio.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, conveniva in Controparte_2 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' Parte_1 e la impugnando l'intimazione di pagamento nr.
[...] Controparte_3
07120229005274650000, notificatale in data 10.11.2022, per il pagamento del credito oggetto della cartella di pagamento nr. 07120150035713885000, dell'importo complessivo di € 272,35, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2010.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale, successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi nulla intimazione di pagamento nr. 07120229005274650000, con esclusivo riferimento alla cartella esattoriale nr. 07120150035713885000 dell'importo di € 272,35, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: la carenza di Controparte_5 giurisdizione dell'adito Giudice di pace in favore delle CTP;
l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
4. Con sentenza n. 3175/2023, depositata il 30/8/2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile l'opposizione, accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine di prescrizione triennale, condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_2 eccependo: (i) la carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della
Commissione tributaria provinciale;
(ii) la nullità della sentenza per vizio di motivazione;
(iii) violazione degli artt. 115 e 116 cpc, attesa la mancata valutazione delle prove documentali prodotte.
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
6. Si costituiva in giudizio ribadendo, in primo luogo, la sussistenza Controparte_2 della giurisdizione dell'adito giudice ordinario;
nel merito, insisteva per la correttezza della decisione del giudice di prime cure e chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
7. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
8. All'udienza del 9.1.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 rinviava la causa all'udienza del 2.12.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Alla suddetta udienza del 2.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c. ⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata Pt_3
n. 3175/2023, depositata in cancelleria in data 30/8/2023, è fondato, per le ragioni che seguono.
9. Va premesso che la causa può essere decisa anche senza l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Invero, nel caso in cui i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, siano pacifici tra le parti, deve escludersi che il giudice del gravame sia tenuto a disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto giudizio di primo grado, a norma dell'art. 347, 3°c. c.p.c. e deve correlativamente negarsi che debba procrastinare la definizione della causa se il fascicolo, benché richiesto, non sia stato trasmesso (cfr. Cass.
Civ. 9.8.1985, n. 4408). La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di
Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26194). Nel caso in esame non si ravvisa la circostanza da ultimo indicata, essendo peraltro presenti, nel fascicolo telematico, le copie dei fascicoli prodotti da entrambe le parti nel primo grado di giudizio e una copia della sentenza impugnata. Può quindi serenamente procedersi con la definizione della causa pur in assenza del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
10. Tanto chiarito, va trattata, in via preliminare, l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno Pt_3 natura tributaria (tassa di possesso automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
10.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019). Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
10.2 Non essendo quindi ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (non essendo tale – come erroneamente sostenuto dall'appellata
– l'avviso di intimazione opposto, emesso ai sensi dell'art. dall'art. 50, co. II, CP_2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo lo stesso – così come la cartella esattoriale – equiparato ad un precetto), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di gravame. Pt_3
11. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN AR, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 3175/2023, emessa il 18/8/2023, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 4/12/2025.
Il Giudice
AN AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. AN AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 4329/2023 R.G.
promossa da
, P.IVA/C.F. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar, 14, in persona del dr. , nella sua qualità di Controparte_1
Procuratore in virtù dei poteri al medesimo conferiti giusta procura speciale - REP. N.
180134 RACCOLTA N. 12348 del 22.06.2023; rappresenta e difesa, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'avv.
RA Di IE (C.F. ), e con questa elettivamente domiciliata C.F._1 presso il suo studio professionale sito in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Supino nr. 103.
PEC: Email_1
ATTORE-APPELLANTE
contro
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
16.4.1959 ed ivi residente a[...]; rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Gargiulo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio professionale sito in Castellammare di Stabia (NA), al Corso Alcide De Gasperi nr.
16 PEC: Email_2
CONVENUTA-APPELLATA
nonché contro
, cf: in persona del Presidente p.t., con sede in Controparte_3 P.IVA_2
Napoli al Centro Direzionale Isola C5;
CONVENUTA APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
3175/2023 emessa il 18/08/2023;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Torre Annunziata , in funzione di Giudice di Appello , in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, revocare, annullare, riformare la impugnata sentenza N° 3175/2023 emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata nel giudizio contraddistinto dal NRG 256/2023 , depositata in data 30/08/2023 , non notificata al procuratore costituito , e per l'effetto in accoglimento dell'appello, riformare la sentenza impugnata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 2 D.lgs n.
546 del 1992 e quindi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice
Tributario , dichiarare ed accertare la nullità della sentenza violazione degli artt. art. 111
Cost sesto comma in combinato disposto con l'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.
Civ. per vizio di motivazione , dichiarare l'infondatezza dell'opposizione per intervenuta notifica della cartella esattoriale N° 07120150035713885000 e dei successivi atti interruttivi della prescrizione giusta la corretta ed efficace notifica dell'intimazione di pagamento N° 07120189000921215000 , dell'intimazione di pagamento N°
07120189036915346000 , dell'intimazione di pagamento N° 07120229005274650000 , inoltre riformare la sentenza impugnata in ordine al profilo relativo alle spese di lite, ed in ogni caso porre le stesse a carico dell'attore in primo grado o, in subordine, tenere indenne
l'Agente di Riscossione dal pagamento delle stesse ponendole a carico dell Controparte_4 ovvero compensare le stesse . Con vittoria di spese, compensi e
[...] rimborso forfettario del doppio grado di giudizio”;
PER : Controparte_2
“• per i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta, rigettare
l'appello, confermare l'accoglimento della domanda anche con diversa con diversa motivazione;
• condannare la parte appellante al pagamento delle spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv.to antistatario del presente grado di giudizio.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 18.11.2022, conveniva in Controparte_2 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, l' Parte_1 e la impugnando l'intimazione di pagamento nr.
[...] Controparte_3
07120229005274650000, notificatale in data 10.11.2022, per il pagamento del credito oggetto della cartella di pagamento nr. 07120150035713885000, dell'importo complessivo di € 272,35, emessa per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativa all'anno 2010.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine triennale, successivamente alla notifica della cartella esattoriale.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi nulla intimazione di pagamento nr. 07120229005274650000, con esclusivo riferimento alla cartella esattoriale nr. 07120150035713885000 dell'importo di € 272,35, con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: la carenza di Controparte_5 giurisdizione dell'adito Giudice di pace in favore delle CTP;
l'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento nonché dei successivi atti interruttivi.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi la carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
4. Con sentenza n. 3175/2023, depositata il 30/8/2023, il Giudice di Pace di Torre
Annunziata, ritenuta sussistente la propria giurisdizione nonché ammissibile l'opposizione, accoglieva la domanda attorea dichiarando prescritto il credito oggetto della cartella esattoriale per decorso del termine di prescrizione triennale, condannando i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso detta sentenza, presentava appello l' Parte_2 eccependo: (i) la carenza di giurisdizione e competenza del giudice adito in favore della
Commissione tributaria provinciale;
(ii) la nullità della sentenza per vizio di motivazione;
(iii) violazione degli artt. 115 e 116 cpc, attesa la mancata valutazione delle prove documentali prodotte.
Chiedeva quindi l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
6. Si costituiva in giudizio ribadendo, in primo luogo, la sussistenza Controparte_2 della giurisdizione dell'adito giudice ordinario;
nel merito, insisteva per la correttezza della decisione del giudice di prime cure e chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
7. Restava contumace la nonostante la regolare citazione a giudizio. Controparte_3
8. All'udienza del 9.1.2024 il Giudice, dichiarata la contumacia della Controparte_3 rinviava la causa all'udienza del 2.12.2025 per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc. Alla suddetta udienza del 2.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. III, c.p.c. ⁎⁎⁎⁎⁎
L'appello proposto da contro la sentenza del di Giudice di Pace di Torre Annunziata Pt_3
n. 3175/2023, depositata in cancelleria in data 30/8/2023, è fondato, per le ragioni che seguono.
9. Va premesso che la causa può essere decisa anche senza l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Invero, nel caso in cui i fatti processuali del giudizio di primo grado, rilevanti per la decisione d'appello, siano pacifici tra le parti, deve escludersi che il giudice del gravame sia tenuto a disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di detto giudizio di primo grado, a norma dell'art. 347, 3°c. c.p.c. e deve correlativamente negarsi che debba procrastinare la definizione della causa se il fascicolo, benché richiesto, non sia stato trasmesso (cfr. Cass.
Civ. 9.8.1985, n. 4408). La mancata acquisizione costituisce un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado solo ove si adduca che il giudice di appello avrebbe potuto o dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi decisivi su uno o più punti controversi della causa, non rilevabili "aliunde" e specificamente indicati dalla parte interessata (Corte di
Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26194). Nel caso in esame non si ravvisa la circostanza da ultimo indicata, essendo peraltro presenti, nel fascicolo telematico, le copie dei fascicoli prodotti da entrambe le parti nel primo grado di giudizio e una copia della sentenza impugnata. Può quindi serenamente procedersi con la definizione della causa pur in assenza del fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
10. Tanto chiarito, va trattata, in via preliminare, l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dall in considerazione del fatto che i crediti per i quali si procede hanno Pt_3 natura tributaria (tassa di possesso automobilistica) e, in ogni caso, del suo rilievo potenzialmente assorbente ai fini della presente decisione.
10.1 Al riguardo, si rileva che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è tuttora contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità.
L'orientamento più restrittivo e risalente – sebbene, per certi versi, mai del tutto sopito – in seno alla giurisprudenza di legittimità individua una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice tributario nell'atto che determina l'inizio dell'esecuzione forzata, attribuendo tutto ciò che viene ad incidere sulla pretesa tributaria prima dell'esecuzione, alla giurisdizione del Giudice
Tributario, e, per converso, lasciando al G.O. il potere di conoscere dei successivi atti esecutivi tout court. Tale ricostruzione trova, ex multiis, un suo autorevole referente nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 14648/2017, intervenuta in tema di prescrizione dei crediti tributari insinuati al passivo fallimentare, per cui – sostanzialmente - la “giurisdizione del giudice tributario non può che coincidere con quella definita dall'art. 2 del D.Lgs. n.
546/1992” la quale, come sottolineato dalla Suprema Corte, attrae anche le questioni relative alla prescrizione riferita ai crediti tributari, estendendosi “ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria”.
La citata normativa di riferimento (art. 2 del d.lgs. n. 546/1992, come modificato prima dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001, e successivamente dal d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005), per vero, attribuisce in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, con la precisazione, nel secondo periodo del comma 1, che “restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Il quadro normativo è poi completato dall'art. 19 del citato decreto legislativo, contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tale orientamento è stato messo in discussione dalla giurisprudenza formatasi dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 114/2018, con cui, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse anche le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c. (“l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cod. proc. civ. è inammissibile non solo nell'ipotesi in cui la tutela invocata dal contribuente, che contesti il diritto di procedere a riscossione esattoriale, ricada nella giurisdizione del giudice tributario e la tutela stessa sia attivabile con il ricorso ex articolo 19 del d.lgs. n.
546 del 1992, ma anche allorché la giurisdizione del giudice tributario non sia invece affatto configurabile e non venga in rilievo perché si è a valle dell'area di quest'ultima. Il dato letterale della disposizione censurata non consente di ritenere che l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sia sancita solo nella prima ipotesi e non anche nell'altra”).
Le successive pronunce di legittimità, infatti, nell'approfondire la scia delle implicazioni di tale sentenza, hanno riformulato il criterio di riparto tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, partendo dal rilievo che “Se è vero che la cartella è configurabile come atto di riscossione e non di esecuzione forzata e che la giurisdizione tributaria si arresta solo di fronte agli di esecuzione forzata tra i quali non rientrano né le cartelle esattoriali, né gli avvisi di mora, è anche vero che per espressa disposizione normativa (art.2 d.lgs.
546/1992) la notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella” (Sezioni Unite del 2019, ord. n. 34447/2019). Secondo tale corrente interpretativa, ripresa ed ampliata dalle pronunce di legittimità degli anni immediatamente successivi (cfr. Cass. S.U., ord. n. 7822/2020; Cass. Civ., sent. n.
12642/2021; Cass. S.U., sent. n. 1394/2022), la cognizione deve quindi ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento per il caso di notifica invalida della prima, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata.
L'approdo definitivo di tale percorso è rappresentato dagli identici percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), e dalla di poco successiva ordinanza a Sezioni
Unite n. 30666/2022, che operano un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sull'eccezione di prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”.
Il discrimen, in definitiva, è offerto dal momento in cui si ritiene maturata la prescrizione del credito: se ante notifica della cartella esattoriale la giurisdizione spetterebbe al giudice tributario, se dopo tale notifica al giudice ordinario (il vero “spartiacque” sarebbe quindi costituito dalla notifica della cartella esattoriale).
Resta inteso che, in presenza di una domanda formulata innanzi al giudice ordinario atta a far rilevare la mancata notifica di una cartella di pagamento, onde far affermare, di conseguenza, la prescrizione del credito di natura tributaria in essa portato, il giudice ordinario dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione in favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado compente per territorio, poiché si tratterebbe di far rilevare, in ogni caso, la prescrizione antecedente la notifica della cartella stessa.
Tale percorso argomentativo è stato, tuttavia, nuovamente messo in discussione da una più recente pronuncia a Sezioni Unite (ord. n. 26817 del 16.10.2024, resa in sede di regolamento di giurisdizione), la quale, a fronte del summenzionato proliferare di orientamenti giurisprudenziali, ha inteso riportare il sistema ad una più nitida ripartizione del confine tra le giurisdizioni, riprendendo le basi argomentative dell'orientamento più fedele ad un'interpretazione letterale e stricta del dato normativo di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546/1992. Nelle parole della Suprema Corte, nella sentenza da ultimo menzionata, si legge, da un lato, che non è “compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga
a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta [al pari della precedente cartella esattoriale] alla funzione di nuovo precetto” e dall'altro “il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al
"quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”. Le recenti SS.UU. arrivano pertanto a concludere che
“Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”.
Il dibattito giurisprudenziale sul riparto dei confini tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria, come chiarito in premessa, non appare dunque definitivamente sopito.
Alla luce delle diverse pronunce di legittimità esaminate, pur non disconoscendosi il rilievo delle argomentazioni spese dall'orientamento favorevole ad individuare il criterio discretivo nella notifica della cartella esattoriale (fatto proprio, in passato, dal giudice scrivente), si ritiene tuttavia di aderire oggi (melius re perpensa) all'orientamento da ultimo menzionato
(e riportato in auge dalla pronuncia del 2024, dopo essere stato a lungo ritenuto recessivo), stante la maggior aderenza al dato normativo e, soprattutto, per l'efficace capacità di razionalizzazione del sistema del riparto di giurisdizione, a fronte di un orientamento contrapposto che, per quanto potenzialmente valido, si è rivelato, all'atto pratico, sovente foriero di profili di maggiore ambiguità nel discernimento del caso concreto.
10.2 Non essendo quindi ravvisabili, nel caso all'attenzione, atti propriamente esecutivi della pretesa tributaria (non essendo tale – come erroneamente sostenuto dall'appellata
– l'avviso di intimazione opposto, emesso ai sensi dell'art. dall'art. 50, co. II, CP_2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo lo stesso – così come la cartella esattoriale – equiparato ad un precetto), deve accogliersi l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore della giurisdizione tributaria, sollevata dall'odierna appellante potendosi ritenere assorbito ogni altro motivo di gravame. Pt_3
11. Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché invece riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di tali spese alla luce dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del giudice di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Nel caso che occupa, poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali (attinenti al riparto di giurisdizione), si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa AN AR, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Torre Annunziata n. 3175/2023, emessa il 18/8/2023, dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 4/12/2025.
Il Giudice
AN AR