Art. 26.
Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
Il relativo onere con evidenza contabile e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla corresponsione della prestazione di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza, sociale.
Il relativo onere con evidenza contabile e' posto a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.