CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore GALLINA CARMELA, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2066/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1859/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6820230062348727 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
PER L'APPELLANTE: L'Ufficio chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado.
ER L APPELLATOP ' : Riproposte le eccezioni tutte avanzate in primo grado, voglia l'On.le Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'interposto gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1859/19/24 resa dalla Corte Tributaria di Giustizia di I grado di Milano il 30.04.2024, in ogni sua statuizione. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
REMESSO IN FATTO CH , , :
- Con contratto di compravendita stipulato il 18 luglio 2016 Nominativo_1 vendeva a Resistente_1 e alla moglie un appartamento all'interno del quale il dante causa aveva in precedenza effettuato plurimi interventi di ristrutturazione volti al recupero del patrimonio edilizio nonché al risparmio energetico;
- in seguito all'acquisizione dell'immobile, unitamente al diritto di fruire delle relative detrazioni, il Resistente_1 indicava a tal fine nel proprio Modello 730/2018 gli importi di € 21.288,00= (quarta rata per recupero edilizio) e di € 6.911,00= (quarta rata per gli interventi di risparmio energetico);
- all'esito del controllo ex 36-ter DPR n. 600/73, l'Ufficio territoriale di Monza procedeva alla rettifica prot. n. 167253 del 21.12.2021 riconoscendo per il primo titolo il solo importo di € 330,00=, relativo all'acquisto di un cilindro di sicurezza, e recuperando integralmente le spese per il risparmio energetico;
- la rettifica, che rideterminava in € 1.497,00= la maggiore imposta dovuta, muoveva dal disconoscimento delle detrazioni afferenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in ragione: 1) della natura ordinaria del bonifico disposto in favore della ditta Società_1, per i lavori edilizi qualificati come intervento principale;
2) della contestata detraibilità degli ulteriori interventi realizzati, siccome non correlati a un intervento principale detraibile;
3) quanto agli interventi di risparmio energetico, di cui al rigo E61 anno 2014 mod. 01 (installazione dei serramenti), del tardivo invio della comunicazione di fine lavori all'ENEA (comunicazione avvenuta il 13.05.2015 con indicazione di ultimazione lavori al 12.10.2024 e, quindi, oltre il novantesimo giorno); - in data 24.07.2023 il Resistente_1 ha notificato all'Ufficio ricorso avverso la cartella di pagamento 068 2023 00623487 27 00 proponendo la preliminare eccezione di intervenuta decadenza della A.F. dall'azione di accertamento e contestazioni, nel merito, quanto al recupero delle detrazioni;
- l'Ufficio si costituiva in giudizio replicando su tutte le doglianze e il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1859/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, in composizione monocratica, che, accogliendo l'eccezione preliminare, disponeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e condannava l'Ufficio impositore alla rifusione delle spese di lite;
- in sintesi, il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dall'azione di controllo richiamando un indirizzo delle corti di merito, avallato da una sentenza della Cassazione (sentenza n. 9993/2018), secondo cui il termine di decadenza si calcola dal periodo di imposta nel quale gli oneri pluriennali sono stati originariamente sostenuti nonché esposti nella prima dichiarazione e non da quello in cui vengono esposti i singoli ratei nelle dichiarazioni successive;
- ha proposto tempestiva impugnazione l'A.E. Direzione provinciale di Monza e Brianza, in primo luogo dolendosi della ritenuta tardività della cartella e, in via ulteriore, osservando nel merito che 1. Nel provvedimento di rettifica notificato al contribuente è stato specificato che le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (con la sola eccezione dei costi per l'acquisto del cilindro) non possono essere riconosciute in quanto la fattura relativa all'intervento principale eseguito risulta pagata con bonifico ordinario;
2. Quanto alla detrazione per interventi di risparmio energetico, premesso che nel ricorso introduttivo il contribuente aveva sostenuto che “L'Ufficio contesta al contribuente la detrazione delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, essendo stata inviata la comunicazione telematica ENEA oltre il novantesimo giorno successivo alla fine dei lavori”, a sostegno del proprio operato precisava che la comunicazione esibita era stata inviata il 13 maggio 2015 e il contribuente ha omesso il versamento della sanzione, richiesto dall'Ufficio in fase di mediazione, come verificato da un controllo in Anagrafe Tributaria;
- sulla base di tali motivi, e richiamati i principi di diritto enunciati in SS.UU. n. 8500/2021, l'appellante Ufficio ha invocato l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese;
- si è costituito nel grado il contribuente, contestando la pertinenza all'odierna fattispecie della citata sentenza di legittimità del 2021 poiché la dichiarazione in esame, relativa all'anno di imposta 2017, non ha costituito oggetto di rettifica da accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/73, ma di mero controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter, tendente alla verifica della corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o dei premi dichiarati, a prescindere dal riscontro dell'effettiva individuazione dei presupposti impositivi;
- nel merito parte appellata, dopo avere rammentato che nessun rilievo è stato effettuato dall'Ufficio nei confronti della moglie comproprietaria che del pari ha portato in detrazione la quota di sua spettanza, ha richiamato la documentazione già prodotta in primo grado, a suo dire dotata di univoca efficacia probatoria quanto all'effettività e all'entità delle spese di ristrutturazione sostenute dal venditore, con successiva trasmissione dell'inerente diritto di detrazione a favore dei coniugi acquirenti;
- anche nel presente grado non si è costituita A.E. Riscossione;
- all'esito dell'odierna udienza di trattazione, celebratasi nelle previste forme del collegamento da remoto, le parti si sono rispettivamente richiamate alle argomentazioni e alle conclusioni già sviluppate negli atti difensivi e sulle stesse la Corte si è riservata di decidere.
ITENUTO IN RI CH , , :
- Appare opportuno in via preliminare ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi il medesimo limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata: ne consegue che quelle residue, non affrontate in modo esplicito in corso di motivazione, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato;
- alla luce di quanto appena sottolineato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. n. 26242/2014 e Cass. n. 9936/2014);
- tanto osservato in linea generale, stima la Corte che l'appello sia meritevole di positivo apprezzamento, nei limiti e per le considerazioni di cui appresso;
- deve, in primo luogo, stimarsi infondata o, comunque, superata dall'evoluzione giurisprudenziale di recente consolidatasi l'eccezione di tardività della rettifica operata dall'Ufficio che, fatta propria dall'anteriore Giudice e posta a fondamento della finale statuizione, non considera che la pur suggestiva impostazione argomentativa sviluppata in Cass. n. 9993/2018 (secondo la quale, in ipotesi di costi che danno luogo al diritto di deduzione frazionata in più anni e/o per quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti, atteso che è alle anzidette annualità che si ricollegano i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore e la predisposizione della documentazione giustificativa, mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) è stata confutata con la sentenza SS.UU. 25 marzo 2021, n. 8500, che ha affermando come “Nel caso di contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore e il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 del Dpr n. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”;
- poiché tale indirizzo ha trovato seguito (cfr. Cass. n. 7438/2023 e Cass. n. 18425/2025) con riferimento a plurime situazioni che vedono, ai fini della detrazione/deduzione, un momento genetico del diritto e un momento per la sua inerente attuazione secondo criterio pluriennale (cfr. la seconda delle citate pronunzie ove afferma che “Da quanto precede deriva l'affermazione del principio di diritto secondo cui il costo annuale discendente da interessi passivi ben può essere contestato nell'esercizio in cui viene imputato tra le poste passive, senza che la potestà di accertamento dell'amministrazione debba essere ragguagliata, ai fini della relativa permanenza rispetto ai termini indicati dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, all'esercizio in cui geneticamente sorge il credito che tali interessi abbiano di anno in anno generato”), stima la Corte che il primo Giudice non abbia fatto buon governo dei principi di diritto nell'accogliere la preliminare eccezione del contribuente, sì che la sentenza deve sul punto essere riformata e a ciò consegue il necessario esame del merito;
- per quanto, allora, attiene al profilo riguardante l'integrale recupero delle detrazioni per efficientamento energetico, basti qui osservare che in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione degli edifici il mancato inoltro della comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, “atteso che tale preclusione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità essenzialmente statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” (v. Cass. n. 12421/2025) e che, affermazione che ancor maggiormente si attaglia al caso in esame, “l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” (Cass. n. 7657/2024 e la recente conforme Cass. n. 15204/2025 che ha, fra l'altro, ritenuto definitivamente superato l'originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151);
- poiché, dunque, l'Ufficio ha, ai fini del recupero in contestazione, fatto esclusivo riferimento alla tardività della comunicazione di fine lavori all'ENEA, dovrà trovare accoglimento l'inerente doglianza espressa dal contribuente nell'originario ricorso introduttivo;
- passando ora all'esame delle detrazioni relative alle spese di recupero edilizio, l'esame della copiosa documentazione prodotta già in primo grado consente di stimare corretto l'operato dell'Ufficio quanto alla fattura emessa (per € 15.000,00=) dall'impresa Società_1, in quanto i bonifici di pagamento (rispettivamente per € 6.500,00= ed € 8.500,00=) effettuati dal proprietario del tempo non recano indicazione né della normativa applicabile (legge n. 214/2011) né del codice fiscale o partita Iva del beneficiario né del codice fiscale del committente dei lavori, quanto a dire del fruitore della detrazione;
- e, invero, proprio gli indicati elementi valgono a connotare il bonifico come c.d. parlante (v. Cass. n. 18768/2025), inteso come tale il bonifico all'interno del quale sono riportati sia i dati del destinatario sia quelli del contribuente che ha sostenuto le spese, con l'indicazione specifica della inerente causale per verificarne la detraibilità, corredando tale documento – ai sensi dell'art. 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 – del codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione per la ristrutturazione e del codice fiscale o la partita Iva del destinatario del bonifico (sentenza cit.);
- tuttavia (v. l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, che rappresenta un'importante tutela per i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali pur avendo, involontariamente, commesso un errore formale nella compilazione del bonifico
“parlante”), qualora il bonifico non sia stato eseguito in modo conforme alle prescrizioni normative, ovvero senza l'indicazione di tutti i dati richiesti e già dianzi ricordati, il contribuente non perde automaticamente il diritto al beneficio fiscale, atteso che tali omissioni possono trovare superamento con l'acquisizione, dall'impresa che ha eseguito i lavori e incassato il corrispettivo, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante in maniera inequivocabile che le somme accreditate a suo favore sono state contabilizzate correttamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa e che, ove previsto, è stata applicata e versata la ritenuta d'acconto; - ciò nondimeno, l'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale non evidenzia che nella specie vi sia stata produzione in giudizio di un documento di tal genere, senza che possano assumere rilievo eventuali ragioni o circostanze asseritamente giustificative;
- per converso, tutte le altre fatture prodotte dal contribuente e accompagnate dalle copie dei bonifici effettuati per il relativo pagamento dimostrano come questi ultimi siano stati “parlanti” secondo le previsioni dianzi richiamate, sì da risultare titoli idonei ai fini della effettuata detrazione pluriennale;
- né può convenirsi con l'Ufficio laddove il medesimo disconosce l'utilizzabilità di detti elementi stimandoli secondari rispetto all'intervento individuato come “principale” ma privo delle necessarie corrette specificazioni, atteso che, da un lato, non è dato rinvenire una disposizione normativa che avalli simile tesi di stretta dipendenza e, dall'altro, alcuni bonifici “parlanti” sono a fronte di fatture di importo elevato e affatto dissimile da quello esposto da Società_1 (cfr., in particolare, le fatture emesse da Società_2 s.r.l. saldate con bonifici tutti regolari, tra le quali assume significativo rilievo la n. 239 del 29.07.2014 per l'importo di € 14.600,83=), sì che risulta finanche inficiata la qualificazione delle opere effettuate da Società_1 come intervento principale;
- alla stregua delle complessive emergenze processuali, e in ispecie documentali, sin qui richiamate stima il Collegio che anche il recupero delle detrazioni esposte per interventi di ristrutturazione edilizia non sia legittimo, con la sola eccezione delle spese di cui alla fattura n. 10/2014 emessa dalla ditta Società_1 con sede in Luogo_1, pagata con due bonifici ordinari “non parlanti”, rispettivamente dell'importo di € 6.500,00= ed € 8.500,00=;
- la sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata, con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente per le ragioni e nei termini sin qui esposti;
- l'integratasi reciproca soccombenza delle parti comporta la sussistenza dei presupposti per una totale compensazione delle spese processuali del doppio grado.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'originario ricorso del contribuente con riguardo alle detrazioni per tutti gli interventi di risparmio energetico e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, ad eccezione delle spese sostenute a seguito di fattura della ditta Società_1. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel.
dott. G. Servetti
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore GALLINA CARMELA, Giudice VICINI GIANLUCA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2066/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA - Via Passerini, 5 20900 Monza MB
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 1859/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 19 e pubblicata il 30/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 6820230062348727 IRPEF-ONERI DEDUCIBILI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
PER L'APPELLANTE: L'Ufficio chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, di accogliere il presente appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado.
ER L APPELLATOP ' : Riproposte le eccezioni tutte avanzate in primo grado, voglia l'On.le Corte adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare l'interposto gravame e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1859/19/24 resa dalla Corte Tributaria di Giustizia di I grado di Milano il 30.04.2024, in ogni sua statuizione. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
REMESSO IN FATTO CH , , :
- Con contratto di compravendita stipulato il 18 luglio 2016 Nominativo_1 vendeva a Resistente_1 e alla moglie un appartamento all'interno del quale il dante causa aveva in precedenza effettuato plurimi interventi di ristrutturazione volti al recupero del patrimonio edilizio nonché al risparmio energetico;
- in seguito all'acquisizione dell'immobile, unitamente al diritto di fruire delle relative detrazioni, il Resistente_1 indicava a tal fine nel proprio Modello 730/2018 gli importi di € 21.288,00= (quarta rata per recupero edilizio) e di € 6.911,00= (quarta rata per gli interventi di risparmio energetico);
- all'esito del controllo ex 36-ter DPR n. 600/73, l'Ufficio territoriale di Monza procedeva alla rettifica prot. n. 167253 del 21.12.2021 riconoscendo per il primo titolo il solo importo di € 330,00=, relativo all'acquisto di un cilindro di sicurezza, e recuperando integralmente le spese per il risparmio energetico;
- la rettifica, che rideterminava in € 1.497,00= la maggiore imposta dovuta, muoveva dal disconoscimento delle detrazioni afferenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in ragione: 1) della natura ordinaria del bonifico disposto in favore della ditta Società_1, per i lavori edilizi qualificati come intervento principale;
2) della contestata detraibilità degli ulteriori interventi realizzati, siccome non correlati a un intervento principale detraibile;
3) quanto agli interventi di risparmio energetico, di cui al rigo E61 anno 2014 mod. 01 (installazione dei serramenti), del tardivo invio della comunicazione di fine lavori all'ENEA (comunicazione avvenuta il 13.05.2015 con indicazione di ultimazione lavori al 12.10.2024 e, quindi, oltre il novantesimo giorno); - in data 24.07.2023 il Resistente_1 ha notificato all'Ufficio ricorso avverso la cartella di pagamento 068 2023 00623487 27 00 proponendo la preliminare eccezione di intervenuta decadenza della A.F. dall'azione di accertamento e contestazioni, nel merito, quanto al recupero delle detrazioni;
- l'Ufficio si costituiva in giudizio replicando su tutte le doglianze e il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1859/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, in composizione monocratica, che, accogliendo l'eccezione preliminare, disponeva l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e condannava l'Ufficio impositore alla rifusione delle spese di lite;
- in sintesi, il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dall'azione di controllo richiamando un indirizzo delle corti di merito, avallato da una sentenza della Cassazione (sentenza n. 9993/2018), secondo cui il termine di decadenza si calcola dal periodo di imposta nel quale gli oneri pluriennali sono stati originariamente sostenuti nonché esposti nella prima dichiarazione e non da quello in cui vengono esposti i singoli ratei nelle dichiarazioni successive;
- ha proposto tempestiva impugnazione l'A.E. Direzione provinciale di Monza e Brianza, in primo luogo dolendosi della ritenuta tardività della cartella e, in via ulteriore, osservando nel merito che 1. Nel provvedimento di rettifica notificato al contribuente è stato specificato che le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (con la sola eccezione dei costi per l'acquisto del cilindro) non possono essere riconosciute in quanto la fattura relativa all'intervento principale eseguito risulta pagata con bonifico ordinario;
2. Quanto alla detrazione per interventi di risparmio energetico, premesso che nel ricorso introduttivo il contribuente aveva sostenuto che “L'Ufficio contesta al contribuente la detrazione delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, essendo stata inviata la comunicazione telematica ENEA oltre il novantesimo giorno successivo alla fine dei lavori”, a sostegno del proprio operato precisava che la comunicazione esibita era stata inviata il 13 maggio 2015 e il contribuente ha omesso il versamento della sanzione, richiesto dall'Ufficio in fase di mediazione, come verificato da un controllo in Anagrafe Tributaria;
- sulla base di tali motivi, e richiamati i principi di diritto enunciati in SS.UU. n. 8500/2021, l'appellante Ufficio ha invocato l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese;
- si è costituito nel grado il contribuente, contestando la pertinenza all'odierna fattispecie della citata sentenza di legittimità del 2021 poiché la dichiarazione in esame, relativa all'anno di imposta 2017, non ha costituito oggetto di rettifica da accertamento ai sensi dell'art. 43 DPR n. 600/73, ma di mero controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter, tendente alla verifica della corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o dei premi dichiarati, a prescindere dal riscontro dell'effettiva individuazione dei presupposti impositivi;
- nel merito parte appellata, dopo avere rammentato che nessun rilievo è stato effettuato dall'Ufficio nei confronti della moglie comproprietaria che del pari ha portato in detrazione la quota di sua spettanza, ha richiamato la documentazione già prodotta in primo grado, a suo dire dotata di univoca efficacia probatoria quanto all'effettività e all'entità delle spese di ristrutturazione sostenute dal venditore, con successiva trasmissione dell'inerente diritto di detrazione a favore dei coniugi acquirenti;
- anche nel presente grado non si è costituita A.E. Riscossione;
- all'esito dell'odierna udienza di trattazione, celebratasi nelle previste forme del collegamento da remoto, le parti si sono rispettivamente richiamate alle argomentazioni e alle conclusioni già sviluppate negli atti difensivi e sulle stesse la Corte si è riservata di decidere.
ITENUTO IN RI CH , , :
- Appare opportuno in via preliminare ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto a esaminare specificamente e analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi il medesimo limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata: ne consegue che quelle residue, non affrontate in modo esplicito in corso di motivazione, non devono necessariamente essere ritenute come omesse, per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato;
- alla luce di quanto appena sottolineato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e tematiche in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 24883/2008; Cass. n. 26242/2014 e Cass. n. 9936/2014);
- tanto osservato in linea generale, stima la Corte che l'appello sia meritevole di positivo apprezzamento, nei limiti e per le considerazioni di cui appresso;
- deve, in primo luogo, stimarsi infondata o, comunque, superata dall'evoluzione giurisprudenziale di recente consolidatasi l'eccezione di tardività della rettifica operata dall'Ufficio che, fatta propria dall'anteriore Giudice e posta a fondamento della finale statuizione, non considera che la pur suggestiva impostazione argomentativa sviluppata in Cass. n. 9993/2018 (secondo la quale, in ipotesi di costi che danno luogo al diritto di deduzione frazionata in più anni e/o per quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti, atteso che è alle anzidette annualità che si ricollegano i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore e la predisposizione della documentazione giustificativa, mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) è stata confutata con la sentenza SS.UU. 25 marzo 2021, n. 8500, che ha affermando come “Nel caso di contestazione di un componente di reddito a efficacia pluriennale per ragioni diverse dall'errato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il fatto generatore e il presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 del Dpr n. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”;
- poiché tale indirizzo ha trovato seguito (cfr. Cass. n. 7438/2023 e Cass. n. 18425/2025) con riferimento a plurime situazioni che vedono, ai fini della detrazione/deduzione, un momento genetico del diritto e un momento per la sua inerente attuazione secondo criterio pluriennale (cfr. la seconda delle citate pronunzie ove afferma che “Da quanto precede deriva l'affermazione del principio di diritto secondo cui il costo annuale discendente da interessi passivi ben può essere contestato nell'esercizio in cui viene imputato tra le poste passive, senza che la potestà di accertamento dell'amministrazione debba essere ragguagliata, ai fini della relativa permanenza rispetto ai termini indicati dall'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, all'esercizio in cui geneticamente sorge il credito che tali interessi abbiano di anno in anno generato”), stima la Corte che il primo Giudice non abbia fatto buon governo dei principi di diritto nell'accogliere la preliminare eccezione del contribuente, sì che la sentenza deve sul punto essere riformata e a ciò consegue il necessario esame del merito;
- per quanto, allora, attiene al profilo riguardante l'integrale recupero delle detrazioni per efficientamento energetico, basti qui osservare che in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione degli edifici il mancato inoltro della comunicazione all'ENEA dei dati relativi ai lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, “atteso che tale preclusione, in assenza di un'espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un'interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità essenzialmente statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” (v. Cass. n. 12421/2025) e che, affermazione che ancor maggiormente si attaglia al caso in esame, “l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto” (Cass. n. 7657/2024 e la recente conforme Cass. n. 15204/2025 che ha, fra l'altro, ritenuto definitivamente superato l'originario precedente di Cass. 21/11/2022, n. 34151);
- poiché, dunque, l'Ufficio ha, ai fini del recupero in contestazione, fatto esclusivo riferimento alla tardività della comunicazione di fine lavori all'ENEA, dovrà trovare accoglimento l'inerente doglianza espressa dal contribuente nell'originario ricorso introduttivo;
- passando ora all'esame delle detrazioni relative alle spese di recupero edilizio, l'esame della copiosa documentazione prodotta già in primo grado consente di stimare corretto l'operato dell'Ufficio quanto alla fattura emessa (per € 15.000,00=) dall'impresa Società_1, in quanto i bonifici di pagamento (rispettivamente per € 6.500,00= ed € 8.500,00=) effettuati dal proprietario del tempo non recano indicazione né della normativa applicabile (legge n. 214/2011) né del codice fiscale o partita Iva del beneficiario né del codice fiscale del committente dei lavori, quanto a dire del fruitore della detrazione;
- e, invero, proprio gli indicati elementi valgono a connotare il bonifico come c.d. parlante (v. Cass. n. 18768/2025), inteso come tale il bonifico all'interno del quale sono riportati sia i dati del destinatario sia quelli del contribuente che ha sostenuto le spese, con l'indicazione specifica della inerente causale per verificarne la detraibilità, corredando tale documento – ai sensi dell'art. 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 – del codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione per la ristrutturazione e del codice fiscale o la partita Iva del destinatario del bonifico (sentenza cit.);
- tuttavia (v. l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, che rappresenta un'importante tutela per i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni fiscali pur avendo, involontariamente, commesso un errore formale nella compilazione del bonifico
“parlante”), qualora il bonifico non sia stato eseguito in modo conforme alle prescrizioni normative, ovvero senza l'indicazione di tutti i dati richiesti e già dianzi ricordati, il contribuente non perde automaticamente il diritto al beneficio fiscale, atteso che tali omissioni possono trovare superamento con l'acquisizione, dall'impresa che ha eseguito i lavori e incassato il corrispettivo, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante in maniera inequivocabile che le somme accreditate a suo favore sono state contabilizzate correttamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa e che, ove previsto, è stata applicata e versata la ritenuta d'acconto; - ciò nondimeno, l'esame della documentazione allegata al fascicolo processuale non evidenzia che nella specie vi sia stata produzione in giudizio di un documento di tal genere, senza che possano assumere rilievo eventuali ragioni o circostanze asseritamente giustificative;
- per converso, tutte le altre fatture prodotte dal contribuente e accompagnate dalle copie dei bonifici effettuati per il relativo pagamento dimostrano come questi ultimi siano stati “parlanti” secondo le previsioni dianzi richiamate, sì da risultare titoli idonei ai fini della effettuata detrazione pluriennale;
- né può convenirsi con l'Ufficio laddove il medesimo disconosce l'utilizzabilità di detti elementi stimandoli secondari rispetto all'intervento individuato come “principale” ma privo delle necessarie corrette specificazioni, atteso che, da un lato, non è dato rinvenire una disposizione normativa che avalli simile tesi di stretta dipendenza e, dall'altro, alcuni bonifici “parlanti” sono a fronte di fatture di importo elevato e affatto dissimile da quello esposto da Società_1 (cfr., in particolare, le fatture emesse da Società_2 s.r.l. saldate con bonifici tutti regolari, tra le quali assume significativo rilievo la n. 239 del 29.07.2014 per l'importo di € 14.600,83=), sì che risulta finanche inficiata la qualificazione delle opere effettuate da Società_1 come intervento principale;
- alla stregua delle complessive emergenze processuali, e in ispecie documentali, sin qui richiamate stima il Collegio che anche il recupero delle detrazioni esposte per interventi di ristrutturazione edilizia non sia legittimo, con la sola eccezione delle spese di cui alla fattura n. 10/2014 emessa dalla ditta Società_1 con sede in Luogo_1, pagata con due bonifici ordinari “non parlanti”, rispettivamente dell'importo di € 6.500,00= ed € 8.500,00=;
- la sentenza impugnata dovrà pertanto essere riformata, con accoglimento dell'originario ricorso del contribuente per le ragioni e nei termini sin qui esposti;
- l'integratasi reciproca soccombenza delle parti comporta la sussistenza dei presupposti per una totale compensazione delle spese processuali del doppio grado.
P. Q. M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'originario ricorso del contribuente con riguardo alle detrazioni per tutti gli interventi di risparmio energetico e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, ad eccezione delle spese sostenute a seguito di fattura della ditta Società_1. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 26 gennaio 2026.
Il presidente rel.
dott. G. Servetti