Sentenza breve 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 09/12/2025, n. 7991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7991 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07991/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05744/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 5744 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Santa Lucia n. 15;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura regionale in Napoli, via Santa Lucia n. 81;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) del decreto dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n.-OMISSIS-avente a oggetto “ PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1. - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (D.D. n. 194/2023). BENEFICIARIO -OMISSIS-. - PROGETTO -OMISSIS- UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA E SOCIALMENTE RESPONSABILE PER VENTI SPORTIVI ELETTRONICI - CUP -OMISSIS- - COD.SURF -OMISSIS- ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ARTT. 21 OCTIES E 21 NONIES L. 241/1990 E SS.MM.II., del D.D. 610 del 18/11/2024 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE". RECUPERO SOMME EROGATE ”;
b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della società ricorrente, ivi inclusa, se e in quanto occorra, la comunicazione prot. n. -OMISSIS-di avvio del procedimento di annullamento in autotutela del decreto dirigenziale n.-OMISSIS- avente a oggetto la liquidazione dell’anticipazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RI EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;
Premesso che:
- la parte ricorrente impugna il decreto dirigenziale n.-OMISSIS-con il quale la Regione Campania ha disposto l’annullamento in autotutela del decreto dirigenziale n.-OMISSIS- in forza del quale era stata erogata un’anticipazione a valere sulle risorse del PR CAMPANIA FESR 2021-2027. ASSE 1 O.S. 1.1 - AZ 1.1.3 - AVVISO PUBBLICO CAMPANIA STARTUP 2023 (DD 194/2023), per la realizzazione del progetto “ -OMISSIS- UNA PIATTAFORMA INNOVATIVA E SOCIALMENTE RESPONSABILE PER EVENTI SPORTIVI ELETTRONICI - CUP -OMISSIS- - COD.SURF 23071BP000000073 ”, e il recupero coattivo delle somme così erogate;
- tale annullamento si fonda sul fatto che, “ nell’ambito delle procedure di verifica e di controllo ”, era emersa “ la commercializzazione di polizze fideiussorie contraffatte ” intestate alla società che aveva emesso la polizza fideiussoria prodotta dalla ricorrente (la quale, peraltro, su richiesta della Regione giusta nota a mezzo pec -OMISSIS- del 27 maggio 2025, provvedeva a costituire una nuova polizza fideiussoria con altra compagnia, trasmettendola alla Regione a mezzo pec del 3 giugno 2025);
- la Regione Campania eccepisce il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, atteso che “ la controversia in questione attiene all’esecuzione della convenzione ” che regola i rapporti con il beneficiario;
Considerato che, come già affermato dalla Sezione, “ il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e il ritiro di finanziamenti pubblici deve essere attuato (non configurandosi alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva) sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che … in presenza di un provvedimento amministrativo attributivo del finanziamento, qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo [ovvero, in questo caso, dell’anticipazione concessa] sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di concessione … o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario sebbene si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione: infatti, in tal caso il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinata la concreta erogazione del contributo . Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi la fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, cioè la fase di assegnazione, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento attributivo sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (orientamento consolidato: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 10 novembre 2020 n. 25213 e 2 maggio 2019 n. 11587; Consiglio di Stato, A.P., 29 gennaio 2014 n. 6; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 maggio 2024 n. 4696; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2022 n. 4730; Consiglio di Stato, Sez. II, 29 marzo 2021 n. 2609; Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2021 n. 621; TAR Campania Napoli, Sez. III, 13 febbraio 2019 n. 786) ” (sentenza 22 agosto 2025, n. 5955);
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale l’odierna domanda può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo;
Ritenuto, infine, di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, alla luce della peculiarità della materia e delle precedenti oscillazioni giurisprudenziali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio e qualsiasi altro soggetto comunque menzionato nella sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NG MA RI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
RI EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EL | NG MA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.